{"id":1453,"date":"2019-11-20T08:24:06","date_gmt":"2019-11-20T08:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/cumulo-azioni-1916-1910\/"},"modified":"2026-05-19T10:57:54","modified_gmt":"2026-05-19T10:57:54","slug":"cumulo-azioni-1916-1910","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/cumulo-azioni-1916-1910\/","title":{"rendered":"Accumulation by the insurer of actions by subrogation under Article 1916 of the Civil Code and by recourse under Article 1910 of the Civil Code."},"content":{"rendered":"<p>Con una recentissima sentenza del Tribunale di Milano si \u00e8 finalmente acclarato in maniera netta e motivata il diritto in capo all\u2019assicuratore merci, surrogatosi nei diritti del danneggiato nell\u2019ambito di un trasporto stradale, di cumulare due distinte ed autonome domande, tese al recupero dell\u2019indennizzo corrisposto e, segnatamente:<\/p>\n<ul>\n<li>la domanda di <strong>rivalsa<\/strong> <strong>in surroga <\/strong>avente ad oggetto la responsabilit\u00e0 civile vettoriale, in relazione all\u2019indennizzo corrisposto al proprietario della merce, azione prevista e regolata dagli artt. 1916, 1260, 1693 e s.s. c.c.; e<\/li>\n<li>la domanda di <strong>regresso<\/strong> (c.d. \u201ccoassicurazione indiretta\u201d) contro la compagnia di assicurazioni che, con separata polizza \u201cper conto\u201d accesa dal vettore, garantiva la medesima merce, azione prevista e regolata dall\u2019art. 1910 co. 4 c.c.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In precedenza, la Corte di legittimit\u00e0, a Sezioni Unite, aveva chiarito che si tratta di azioni completamente diverse, aventi presupposti obiettivamente diversi, senza alcuna interferenza tra i relativi presupposti fondanti il preteso diritto, sottolineando che \u201c<em>in tema di assicurazioni, il diritto di regresso, previsto dal terzo comma dell\u2019art. 1910 cc, costituisce un diritto proprio dell\u2019assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell\u2019art. 1299 cc.<\/em><\/p>\n<p><em>Il diritto di surroga di cui all\u2019art. 1916 cc costituisce, invece, una particolare applicazione del<\/em> <em>principio di cui all\u2019art. 1203 n. 3 cc e spetta all\u2019assicuratore che abbia pagato l&#8217;indennizzo e comporta la sostituzione dello stesso nei diritti dell&#8217;assicurato verso i responsabili del danno. <\/em><\/p>\n<p><em>Il diverso fondamento dei due istituti esclude, quindi, che la cessione del diritto di regresso comprenda o possa estendersi ai diritti nascenti dalla surroga o viceversa<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>Per quanto siano scarne le pronunce in tema di art.1910, 4\u00b0 comma c.c., la Corte di legittimit\u00e0 ha da tempo chiarito che la coassicurazione c.d. \u201cindiretta\u201d prevede \u201c<em>una pluralit\u00e0 di assicurazioni\u00a0 che possono essere stipulate per lo stesso interesse, contro lo stesso rischio (o contro gli stessi rischi) e per lo stesso periodo di tempo, con il limite di non poter far comunque ottenere all&#8217;assicurato un risarcimento superiore all\u2019entit\u00e0 effettiva del danno patito; tali assicurazioni cumulative sono <strong>destinate ad operare congiuntamente e non in via sussidiaria o complementare l\u2019una rispetto all\u2019altra, dato che ciascun assicuratore \u00e8 tenuto all\u2019indennit\u00e0 fino al limite della somma assicurata <\/strong>e, nel complesso, fino all\u2019ammontare totale del danno, salvo il regresso dell&#8217;assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati<\/em> .<\/p>\n<p>Quanto al diritto di regresso, spettante all\u2019assicuratore che abbia pagato in caso di assicurazioni plurime, la Cassazione ha affermato che si tratta di \u201cun diritto proprio dell\u2019assicuratore\u201d ed \u201cautonomo\u201d rispetto a quello dell\u2019assicurato, onde la <strong>prescrizione del diritto di regresso ex artt.1910 e 1916 decorre dalla data del pagamento dell\u2019indennizzo.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019assicurato \u00e8 onerato di avvisare gli assicuratori della compresenza delle polizze e del verificarsi del sinistro, indicando nominativamente gli altri assicuratori, pena l\u2019inoperativit\u00e0 della polizza nei suoi confronti. Tuttavia, nel caso in esame il Tribunale non ha ritenuto pertinente l\u2019eccezione, atteso che se anche fosse vero che l\u2019assicurato onerato dell\u2019avviso fosse rimasto inerte, il diritto di rifiutare il pagamento dell\u2019indennizzo \u00e8 posto dalla legge a detrimento dell\u2019assicurato onerato dell\u2019avviso, ma non attinge il diverso ed autonomo diritto della compagnia agente in regresso ex art.1910 c.c. a ricevere un contributo proporzionale all\u2019indennizzo pagato: \u201c<strong><em>in altre parole, l\u2019inerzia dell\u2019assicurato non rileva ai fini del diverso ed autonomo diritto di regresso previsto dalla legge a favore dell\u2019assicuratore che abbia pagato l\u2019indennizzo ed a carico di compagnie che abbiano assicurato lo stesso rischio<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Tale interpretazione dell\u2019art. 1910, 4\u00b0 comma c.c. risulta conforme alla <em>Ratio<\/em> della norma che altro non \u00e8 che un\u2019applicazione speciale del generale principio di regresso tra condebitori solidali di cui all\u2019art. 1299 c.c., ed \u00e8 finalizzata ad evitare l\u2019elusione del principio indennitario, inteso quale \u201c<em>espressione di un principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Sulla scorta di tali puntuali premesse in diritto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che nella fattispecie vi fossero due polizze stipulate (anche) \u201cper conto\u201d del mittente a copertura dello stesso rischio (ossia il rischio di avaria gravante sulla merce trasportata) in favore dello stesso assicurato\/mittente, ditalch\u00e8 \u00e8 legittima l\u2019applicazione dell\u2019art. 1910 co. 3 cc, essendo del tutto irrilevante che i contraenti delle citate polizze siano tra loro diversi.<\/p>\n<p>Molto interessante, perch\u00e9 dibattuta in Italia da pochissimi e sparuti casi giurisprudenziali, \u00e8 l\u2019analitica trattazione circa il metodo di computo e la <strong>quantificazione aritmetica<\/strong> del contributo proporzionale dovuto ai sensi dell\u2019art.1910 c.c. in ragione delle \u201c<em>indennit\u00e0 dovute secondo i rispettivi contratti<\/em>\u201d che il Tribunale ha correttamente eseguito sulla scorta delle indennit\u00e0 in concreto spettanti all\u2019assicurato in forza dei due contratti, e non gi\u00e0 sulle \u201c<em>somme assicurate<\/em>\u201d, cio\u00e8 sui massimali previsti dalle due polizze concorrenti, come meglio illustrato di seguito:<\/p>\n<p><em>(importo indennizzato dal primo assicuratore) x (importo indennizzabile dal secondo assicuratore)<\/em><\/p>\n<p><em>_________________________________________________________<\/em><\/p>\n<p><em>(totale importi indennizzabili delle due polizze concorrenti in coassicurazione)<\/em><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>In ultimo, il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento in solido del vettore e dell\u2019assicuratore merci trasportate, ritenendoli entrambe obbligati in base a diversi titoli, sancendo in tal modo la solidariet\u00e0 passiva dei convenuti col limite dell\u2019indennizzo liquidabile a termini di polizza per il co-assicuratore.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1453","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}