{"id":1456,"date":"2018-07-26T08:24:07","date_gmt":"2018-07-26T08:24:07","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/danno-da-cose-in-custodia-caso-fortuito-e-forza-maggiore\/"},"modified":"2026-05-19T11:15:47","modified_gmt":"2026-05-19T11:15:47","slug":"danno-da-cose-in-custodia-caso-fortuito-e-forza-maggiore","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/danno-da-cose-in-custodia-caso-fortuito-e-forza-maggiore\/","title":{"rendered":"Damage from things in custody, unavoidable accident and force majeure"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">La recente pronuncia del Tribunale di Como (27.6.18 \u2013 G.U. A.Petronzi) ripropone un tema di ordine generale particolarmente caro ai pratici della materia della responsabilit\u00e0 civile, specialmente per le fattispecie che troppo sbrigativamente sono ritenute costituire casi di \u201cresponsabilit\u00e0 oggettiva\u201d, ovvero circa la possibilit\u00e0 di evitare il risarcimento in caso di dimostrazione del c.d. \u201ccaso fortuito\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Nella fattispecie citata il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un passeggero di una societ\u00e0 di trasporti pubblici che, durante l\u2019attesa di un bus di linea, veniva colpito da un pannello pubblicitario distaccatosi dalla pensilina del gabbiozzo della fermata a causa del forte vento.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Svolte correttamente le premesse in tema di responsabilit\u00e0 da custodia ex art.2051 c.c. evitabile solamente tramite la prova che l\u2019evento sia imprevedibile ed inevitabile e che sia \u00a0dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale, cos\u00ec da recidere il nesso di causa tra il comportamento del custode e l\u2019evento dannoso, il Tribunale ha ritenuto integrata la prova liberatoria del caso fortuito in virt\u00f9 di un estratto del bollettino meteorologico relativo al giorno e del luogo ove si era verificato il sinistro che riportava raffiche di vento con velocit\u00e0 compresa tra i 44 e i 67 km\/h.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La pronuncia non convince sotto diversi aspetti, in primis perch\u00e9 sembra non cogliere il tema saliente della forza maggiore che \u00e8 opportuno preliminarmente distinguere dal <em>genus<\/em> del caso fortuito: mentre il primo consiste in un \u201cquid\u201d imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d\u2019improvviso nell\u2019azione del soggetto soverchiando ogni possibilit\u00e0 di resistenza e di contrasto, <strong>la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall\u2019uomo che, pur se preveduto, non pu\u00f2 essere impedit<\/strong><strong>o<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Si controverte pertanto circa il solo aspetto della evitabilit\u00e0 del danno, e non gi\u00e0 della prevedibilit\u00e0, tenendo a mente il disposto proprio dell\u2019art.1223 c.c., in forza del quale tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota, giusto il temperamento proprio dell&#8217;art.41, comma 2, c.p., a fronte del quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l&#8217;evento esclude il nesso eziologico fra\u00a0 questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Per quanto attiene invece la prova circa l\u2019eccezionalit\u00e0 del fenomeno atmosferico che avrebbe causato i danni non si nasconde la sorpresa nel leggere in sentenza valori di intensit\u00e0 (espressi in Km ma preferibilmente da convertire in nodi con <a href=\"https:\/\/www.convertworld.com\/it\/velocita\/nodo.html\">https:\/\/www.convertworld.com\/it\/velocita\/nodo.html<\/a> ) che, sinceramente, non possono dirsi eccezionali per nessuna localit\u00e0 italiana, tantomeno quella lacustre. Ritenere provata la forza maggiore un vento di circa 20 nodi con raffiche sino a 30 pare del tutto fantasioso non solamente per le nostre comuni percezioni di quanto possa essere \u201cnormale\u201d il vento, seppur \u201cforte\u201d, quanto piuttosto in base alle precise normative applicabili nel settore delle costruzioni e dell\u2019edilizia (si vedano DM 14.1.2008: \u201cApprovazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni\u201d, G.U. n.29 del 04.2.2008, Supplemento Ordinario n.30; Circolare 2.2.2009, n. 617 &#8211; Istruzioni per l\u2019applicazione delle \u201cNuove norme tecniche per le costruzioni\u201d di cui al D.M. 14 gennaio 2008; EN 1997 Eurocodice 7 \u201cGeotechnical Design\u201d) che prevedono precisi parametri di sicurezza, certamente pi\u00f9 rigorosi di quanto possa suggerire il \u201cbuon senso\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[],"class_list":["post-1456","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1456","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1456"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1456"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}