{"id":1459,"date":"2017-03-10T08:24:07","date_gmt":"2017-03-10T08:24:07","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/nullita-dellassicurazione-in-caso-di-danno-presistente-concetti-di-rischio-ed-interesse-assicurabile\/"},"modified":"2026-05-19T13:29:58","modified_gmt":"2026-05-19T13:29:58","slug":"nullita-dellassicurazione-in-caso-di-danno-presistente-concetti-di-rischio-ed-interesse-assicurabile","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/nullita-dellassicurazione-in-caso-di-danno-presistente-concetti-di-rischio-ed-interesse-assicurabile\/","title":{"rendered":"Invalidity of insurance in the event of a pre-existing condition \u2013 The concepts of risk and insurable interest"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Poich\u00e9 il rischio \u00e8 caratterizzato dall&#8217;obbiettiva incertezza dell&#8217;evento, fatto salvo il caso di &#8220;rischio putativo&#8221; (previsto normativamente dal solo art.514 cod. nav.) non soltanto non \u00e8 ammissibile la copertura di un rischio gi\u00e0 verificatosi al momento della conclusione del contratto, come dispone l&#8217;art.1895 c.c. che ne subordina la validit\u00e0 all&#8217;esistenza del rischio al momento della sua conclusione, ma deve sussistere la possibilit\u00e0 dell&#8217;evento considerato &#8220;incerto&#8221;, cos\u00ec da implicare la possibilit\u00e0 che le sue conseguenze si manifestino in un tempo successivo alla conclusione medesima.<br \/>\nSulla base di tali principi generali propri del diritto delle assicurazioni si muove la norma dell&#8217;art.1917, primo comma, cod. civ. in tema di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile che evidenzia l&#8217;intimo quanto insopprimibile legame tra la data di verificazione del rischio e l&#8217;obbligo dell&#8217;assicuratore di tenere indenne l&#8217;assicurato di &#8220;quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell&#8217;assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilit\u00e0 dedotta&#8221;.<br \/>\nLa nullit\u00e0 del contratto per inesistenza del rischio ricorre anche nell&#8217;ipotesi in cui il rischio in realt\u00e0 non \u00e8 esistente ma ritenuto erroneamente tale dai contraenti. Allorch\u00e9 la condotta illecita sia compiuta dall&#8217;assicurato o dalle persone delle quali egli deve rispondere prima della conclusione del contratto, il danno non potr\u00e0 ritenersi indennizzabile perch\u00e9 il rischio deve considerarsi inesistente non solamente quando si sia gi\u00e0 avverato al momento della stipula del contratto, ma anche quando se ne siano verificati tutti i presupposti causali. &#8220;In questo caso nulla rileva che l&#8217;evento si sia concretamente verificato dopo la stipula del contratto, quando l&#8217;avveramento del sinistro non rappresenta che una conseguenza inevitabile di fatti gi\u00e0 avvenuti prima di tale momento&#8221;[1].<br \/>\nAl riguardo la Corte d&#8217;Appello di Milano ha giudicato che &#8220;Il rischio \u00e8 elemento necessario del contratto di assicurazione per sua natura aleatorio, per cui \u00e8 necessario che l&#8217;alea investa e caratterizzi il negozio fin dalla formazione, in modo che sia incerto il vantaggio economico in relazione al quale le parti si espongono. Le parti possono anche far decorrere gli effetti del contratto ad una data antecedente la conclusione del contratto, sempre che non si addivenga alla copertura di un rischio relativo ad un evento dannoso gi\u00e0 verificatosi al momento del perfezionamento del contratto&#8221;.<br \/>\nIl rischio \u00e8 l&#8217;elemento centrale dell&#8217;assicurazione, ne permea gli aspetti strutturali e funzionali e si compenetra, in varia misura, nella causa del contratto di assicurazione e riassicurazione e va correlato al principio di &#8220;interesse assicurabile&#8221; di cui brevemente se ne tratteggiano gli elementi caratterizzanti come segue:<br \/>\n(1) l&#8217;interesse dell&#8217;assicurato designa la relazione economica tra un soggetto e un bene esposti al rischio, in rapporto ad un evento, futuro e possibile, per lui dannoso;<br \/>\n(2) l&#8217;interesse all&#8217;assicurazione deve essere lecito perch\u00e9 la sua illiceit\u00e0 determina la nullit\u00e0 del contratto a sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c.;<br \/>\n(3) l&#8217;interesse attiene alla causa del contratto di assicurazione e riassicurazione e contribuisce ad assolvere la funzione economico-sociale tutelata dal legislatore in quanto consente al contraente, bisognoso di sicurezza, di allontanare da s\u00e9 un rischio e all&#8217;assicuratore di accollarglielo dietro compenso calcolato sulle probabilit\u00e0 di suo avveramento.<br \/>\n(4) L&#8217;interesse assicurabile \u00e8 ravvisabile anche in relazione a beni futuri (artt. 1905 2\u00b0 c. e 1908 4\u00b0 c.) mentre<br \/>\n(5) nell&#8217;assicurazione della responsabilit\u00e0 civile l&#8217;interesse assicurabile \u00e8 tutelato a protezione dell&#8217;integrit\u00e0 del patrimonio dell&#8217;assicurato.<br \/>\nInoltre (6) nell&#8217;assicurazione contro i danni, la relazione tra la persona e l&#8217;evento dannoso, per concretizzarsi in un interesse assicurativamente rilevante, deve corrispondere ad una relazione giuridica, non di mero fatto, e sostanziarsi per lo pi\u00f9 nella propriet\u00e0 o in un altro diritto reale.<br \/>\n(7) Nell&#8217;assicurazione contro i danni, la mancanza di interesse, stante la sua rilevanza causale, determina la nullit\u00e0 dell&#8217;assicurazione (art. 1904) &#8220;se, nel momento in cui l&#8217;assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell&#8217;assicurato al risarcimento del danno&#8221;.<br \/>\n\u00c8 valida l&#8217;assicurazione contratta in vista di un interesse futuro e la validit\u00e0 non viene meno in caso di alienazione della cosa assicurata (art. 1918 c.c.). L&#8217;interesse \u00e8 dunque l&#8217;elemento qualificante che contraddistingue il rapporto assicurativo e riassicurativo e legittima l&#8217;esercizio del diritto indennitario. Pertanto, anche nell&#8217;assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) l&#8217;indennizzo, se dovuto, spetta all&#8217;assicurato, non al contraente, salvo che questi ottenga l&#8217;espresso consenso del primo; esempio tipico \u00e8 quello dell&#8217;acquirente CIF della merce venduta alle condizioni INCOTERMS; il compratore, divenuto acquirente della merce per effetto della sua specificazione, coincidente con la consegna allo spedizioniere o al vettore (art. 1510 c.c.) \u00e8 esposto ai rischi incombenti sulle merci durante il trasporto e come tale \u00e8 l&#8217;unico titolato a reclamare l&#8217;indennizzo assicurativo.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>[1] M.Rossetti, Il diritto delle Assicurazioni, Vol. III, p.32 che cita Fanelli Le Assicurazioni, in Tratt. Cicu Messineo Milano 1973, 133<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1459","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1459","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1459"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}