{"id":1461,"date":"2016-08-28T08:24:08","date_gmt":"2016-08-28T08:24:08","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/inammissibilita-del-ricorso-per-sequestro-conservativo-proposto-ante-causam-e-domanda-di-revocatoria-ex-art-2901-cc\/"},"modified":"2026-05-19T13:34:43","modified_gmt":"2026-05-19T13:34:43","slug":"inammissibilita-del-ricorso-per-sequestro-conservativo-proposto-ante-causam-e-domanda-di-revocatoria-ex-art-2901-cc","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/inammissibilita-del-ricorso-per-sequestro-conservativo-proposto-ante-causam-e-domanda-di-revocatoria-ex-art-2901-cc\/","title":{"rendered":"Inadmissibility of the application for a protective attachment filed prior to the main proceedings and a claim for revocation under Article 2901 of the Civil Code."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Secondo l&#8217;art.2905 c.c. &#8220;Il creditore pu\u00f2 chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Il sequestro pu\u00f2 essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l&#8217;azione per far dichiarare l&#8217;inefficacia dell&#8217;alienazione&#8221;.<br \/>\nIl termine &#8220;qualora sia stata proposta&#8221; impone che l&#8217;eventuale misura cautelare possa essere richiesta esclusivamente in corso di causa, e non prima dell&#8217;instaurazione del giudizio di revocazione ordinaria dell&#8217;atto dispositivo.<br \/>\nIn tal senso si \u00e8 recentemente pronunciato il Tribunale di Massa (Dr.ssa Sara Farini) in data 7.7.2016 nel solco di quella giurisprudenza di merito secondo la quale &#8220;la norma circoscrive la possibilit\u00e0 di sequestro del bene del terzo solo al caso in cui risulti previamente proposta l&#8217;azione revocatoria, cos\u00ec tutelando le ragioni del terzo, che viene a subire una limitazione dei propri diritti per vicende debitorie non proprie. Pertanto la norma non ritiene sufficiente la mera indicazione della volont\u00e0 di proporre azione revocatoria: l&#8217;azione deve essere gi\u00e0 instaurata, con il relativo onere del creditore di individuare elementi da allagare e di assumersi il rischio anche economico di un giudizio e la correlativa possibilit\u00e0 per il terzo di difendersi pienamente [&#8230;]. Deve quindi ritenersi che la tutela ai sensi dell&#8217;art. 2905 comma 2 c.c. possa proporsi solo in corso di causa e il ricorso sia, altrimenti, inammissibile perch\u00e9 proposto senza la preventiva instaurazione del giudizio di merito&#8221; [1].<br \/>\nAlla medesima conclusione erano giunti in precedenza anche altri giudici di merito secondo i quali, &#8220;considerato che l&#8217;azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare, ha carattere costitutivo, il creditore che voglia azionare lo specifico strumento cautelare del sequestro conservativo nei confronti del terzo acquirente del bene alienato dal suo debitore deve introdurre preventivamente l&#8217;azione revocatoria volta alla dichiarazione d&#8217;inefficacia del relativo acquisto [2].<br \/>\nPrescegliendo la soluzione pi\u00f9 restrittiva, il Tribunale di Massa ha chiarito con invidiabile incisivit\u00e0 le ragioni che impongono al creditore di chiedere il sequestro sui beni del terzo soltanto dopo l&#8217;instaurazione della causa di merito. Ed in particolare ha cos\u00ec statuito:<br \/>\n&#8220;- l&#8217;art. 2905 co. 2 c.c. stabilisce che &#8220;il sequestro pu\u00f2 essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l&#8217;azione per far dichiarare l&#8217;inefficacia dell&#8217;alienazione&#8221;; la norma \u00e8 chiara nell&#8217;escludere che il sequestro conservativo sui beni del terzo possa essere richiesto prima che sia stata instaurata la domanda di merito ex art. 2901 c.c.;<br \/>\n&#8211; l&#8217;art. 669-quaterdecies c.p.c. prevede che &#8220;le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonch\u00e9, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali&#8221;; il rito cautelare uniforme &#8211; e quindi la disposizione di cui all&#8217;art. 669-ter c.p.c. relativa alla competenza ante causam &#8211; trova applicazione anche con riferimento a provvedimenti cautelari diversi tra quelli ricompresi nelle Sezioni II, III e V previsti nel codice civile o nelle leggi speciali soltanto nelle ipotesi in cui vi sia compatibilit\u00e0;<br \/>\n&#8211; la clausola di compatibilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 669-quaterdecies c.p.c., ad avviso di questo Giudice, deve essere intesa nel senso che il procedimento cautelare uniforme possa e debba trovare applicazione in tutti i casi e per tutti gli aspetti che la normativa speciale non disciplini in maniera espressa, cos\u00ec colmando eventuali lacune ed inserendo le disposizioni speciali in un quadro omogeneo; laddove per\u00f2 la normativa speciale disponga espressamente in maniera difforme, l&#8217;interprete deve &#8220;arrestarsi&#8221;, non potendo sovrapporre la sua volont\u00e0 a quella della legge; tale lettura della norma \u00e8 l&#8217;unica che consente di salvaguardare il principio di specialit\u00e0 e quelle norme, quali l&#8217;art. 2905 co. 2 c.c., che, per il loro contenuto, costituiscono il frutto di specifiche valutazioni di opportunit\u00e0 e funzionalit\u00e0 operativa compiute dal legislatore;<br \/>\n&#8211; l&#8217;art. 2905 co. 2 c.c., per il suo chiaro tenore letterale, non appare compatibile con l&#8217;art. 669-ter c.p.c. nella misura in cui consente l&#8217;emissione del provvedimento di sequestro sui beni del terzo soltanto &#8220;qualora sia stata proposta l&#8217;azione per far dichiarare l&#8217;inefficacia dell&#8217;alienazione&#8221;, in tal modo prevedendo una regolamentazione diversa e speciale per i casi in cui il vincolo di indisponibilit\u00e0 vada a colpire beni non appartenenti al debitore e la domanda di merito sia finalizzata alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell&#8217;atto di alienazione;<br \/>\n&#8211; l&#8217;inciso &#8220;qualora sia stata proposta l&#8217;azione per far dichiarare l&#8217;inefficacia dell&#8217;alienazione&#8221; non pu\u00f2 essere disapplicato invocando la disciplina del rito cautelare uniforme a ci\u00f2 ostando la clausola di compatibilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 669-quaterdecies c.p.c., volta a fare salvo il principio di specialit\u00e0;<br \/>\n&#8211; l&#8217;esigenza di tutela del creditore che intenda agire in revocatoria, nel caso di beni immobili o beni mobili registrati, pu\u00f2 in ogni caso essere adeguatamente salvaguardata mediante la trascrizione della domanda giudiziale che consente appunto di evitare che, nelle more del giudizio, il bene possa essere alienato a terzi, cos\u00ec rendendo infruttuoso l&#8217;esito dell&#8217;azione ex art. 2901 c.c..&#8221;<br \/>\nIn precedenza un&#8217;altra corte di merito aveva acutamente rilevato che &#8220;La natura costitutiva dell&#8217;azione revocatoria (cfr. Cass. civ. sez. I, 25 giugno 2009, n.14896; Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2007, n 6991; Cass. civ. sez. un., 8 luglio 1996 n. 6225; Cass. civ., sez. un., 13 giugno 1996, n. 5443) rende in effetti problematico individuare una posizione di diritto soggettivo tutelabile dall&#8217;ordinamento sul piano processuale prima della proposizione della domanda (mentre, una volta proposta, stante la retroattivit\u00e0 degli effetti della sentenza costitutiva, la pretesa sostanziale proietta sin dalla originaria domanda i suoi effetti sui rapporti giuridici disputati tra le parti, ipotecando la eventuale costituzione, modifica o estinzione dei diritti controversi).<br \/>\nLa particolare delicatezza della misura cautelare in argomento, volta ad aggredire i beni di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, rende peraltro ragionevole la scelta del legislatore di attendere l&#8217;introduzione del giudizio di merito, demandando alla cognizione piena del giudice di quest&#8217;ultimo la valutazione dell&#8217;opportunit\u00e0 dell&#8217;adozione del provvedimento cautelare richiesto (cfr. Trib. Teramo, 30 luglio 2010, in PQM 2010, 2, 83; Trib. Monza 12 dicembre 2002 in Giur. merito 2003, 1428; Trib. Napoli 5 luglio 2000, in Giur. it. 2001, 2078) [3].<br \/>\nL&#8217;orientamento della giurisprudenza di merito che accoglie la procedibilit\u00e0 ante causam della cautela, invocando la necessit\u00e0 di un&#8217;interpretazione sistematica ed &#8220;evolutiva&#8221; della norma, valorizza la modifica legislativa processuale intervenuta con la novella del 1990 ed in particolare la norma di cui all&#8217;art. 669 quaterdecies c.p.c.,Tuttavia, viene riconosciuta solitamente ben pi\u00f9 consistente, e maggiormente condivisibile, l&#8217;opinione opposta che privilegia il dato letterale del secondo comma dell&#8217;art. 2905 c.c.. &#8220;Ed infatti, con questa norma, letta nel suo complesso, il legislatore del 1942, dopo aver previsto al primo comma la possibilit\u00e0 per il creditore di chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore secondo le regole del codice di procedura civile, al secondo comma consente che lo stesso sequestro possa essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, per garantire il creditore dal rischio di cessioni fatte in sua frode. Tuttavia, trattandosi di situazione in cui non sorge di per s\u00e9 alcun debito da parte dell&#8217;acquirente, la norma circoscrive la possibilit\u00e0 di sequestro del bene del terzo solo al caso in cui risulti previamente proposta l&#8217;azione revocatoria, cos\u00ec tutelando le ragioni del terzo, che viene a subire una limitazione dei propri diritti per vicende debitorie non proprie.<br \/>\nPertanto la norma non ritiene sufficiente la mera indicazione della volont\u00e0 di proporre azione revocatoria: l&#8217;azione deve essere gi\u00e0 instaurata, con il relativo onere del creditore di individuare gli elementi da allegare e di assumersi il rischio anche economico di un giudizio e la correlativa possibilit\u00e0 per il terzo di difendersi pienamente.<br \/>\n&#8220;Deve notarsi \u2013 ammonisce altro giudice &#8211; che l&#8217;art. 669 quatercedies tiene distinti i provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del capo III, per cui sussiste l&#8217;estensione automatica e diretta delle disposizioni &#8220;della presente sezione&#8221;, dagli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, relativamente ai quali le norme del rito cautelare uniforme possono adottarsi solo &#8220;in quanto compatibili&#8221;.<br \/>\nNel caso del sequestro previsto dall&#8217;art.2905 cc, l&#8217;estensione della disciplina generale si scontra con la specialit\u00e0 di questo peculiare sequestro, per il quale \u00e8 espressamente previsto che la tutela cautelare sia condizionata alla preventiva instaurazione dell&#8217;azione revocatoria, per le ragioni appena esposte. Del resto, la necessit\u00e0 di valutare la compatibilit\u00e0 o meno della disciplina cautelare uniforme alla misura invocata, rende evidente come anche l&#8217;art.669 quaterdecies cpc faccia salve eventuali peculiarit\u00e0 dei sequestri speciali, e non intenda superarle. Deve quindi ritenersi che la tutela ai sensi dell&#8217;art. 2905 comma 2 c.c. possa proporsi solo in corso di causa e il ricorso sia, altrimenti, inammissibile perch\u00e9 proposto senza la preventiva instaurazione del giudizio di merito&#8221; [4].<br \/>\nIl Tribunale di Massa ha infine rigettato l&#8217;eccezione di incostituzionalit\u00e0 dell&#8217;art. 2905 co. 2 c.c. sollevata dalla ricorrente per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. In particolare non ha trovato accoglimento l&#8217;argomentazione secondo la quale precludere al creditore di ottenere ante causam il sequestro sui beni del terzo significherebbe diminuire le sue possibilit\u00e0 di tutela. Sul punto il Tribunale ha rilevato che lo stesso effetto di rendere inopponibili eventuali futuri atti di alienazione del bene pu\u00f2 essere ottenuto, &#8220;fin da subito&#8221;, con la trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria ex artt. 2652 n. 5 e 2690 n. 1 c.c., senza dover quindi attendere l&#8217;iscrizione della causa al ruolo ed il tempo necessario per il rilascio successivo del provvedimento cautelare.<br \/>\n&#8220;La speciale disciplina prevista per il sequestro ex art. 2905 co. 2 c.c. rispetto alle altre ipotesi in cui sia formulata domanda diversa rispetto a quella revocatoria non appare dunque irragionevole se solo si consideri che lo stesso si discosta dall&#8217;istituto generale del sequestro ex art. 671 c.p.c., andando a colpire il bene di un terzo e non del debitore, vale a dire di un soggetto estraneo alle vicende di debito\/credito tra le parti &#8220;principali&#8221;, ponendo peraltro profili di criticit\u00e0 con le esigenze di certezza dei traffici giuridici, e che il creditore ha comunque a disposizione il rimedio &#8220;preventivo&#8221; della trascrizione della domanda giudiziale.<br \/>\nLa specialit\u00e0 dell&#8217;istituto, in uno con la natura costitutiva dell&#8217;azione revocatoria, giustifica pertanto il differente trattamento previsto dall&#8217;art. 2905 co. 2 c.c. rispetto alla disciplina del rito cautelare uniforme, cui invece \u00e8 integralmente sottoposto il rimedio dell&#8217;art. 671 c.p.c..&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[1] Tribunale di Genova, 18.11.2013<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[2] Tribunale di Monza 12-12-02, ord., G. mer. 03, 1428; Trib. Napoli-Afragola 5-7-00, ord., G. it. 01, 2087; Trib. Milano 30.8.96 in Foro It. 1997, I, 1270; inedita Trib.Genova 25.3.2013.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[3] Tribunale di Nola, Sez. II, 24\/11\/2011<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[4] Tribunale di Genova 18.11.2013 inedito<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1461","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1461","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1461"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1461"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}