{"id":1467,"date":"2015-12-15T08:24:09","date_gmt":"2015-12-15T08:24:09","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/indennizzabilita-delliva\/"},"modified":"2026-05-19T13:44:46","modified_gmt":"2026-05-19T13:44:46","slug":"indennizzabilita-delliva","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/indennizzabilita-delliva\/","title":{"rendered":"VAT Recoverability"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; ricorrente il quesito se l&#8217;assicuratore debba corrispondere l&#8217;incremento dell&#8217;IVA applicato sulle fatture relative alle riparazioni dei danni ritenuti risarcibili.<br \/>\nLimitando la ns. indagine alle persone giuridiche (solitamente la giurisprudenza di merito ammette addirittura per quelle fisiche la liquidazione dei preventivi applicandovi presuntivamente l&#8217;IVA), osserviamo che fondamentalmente, l&#8217;origine della problematica va ricercata nelle qualit\u00e0 proprie dell&#8217;IVA e in particolare nella neutralit\u00e0 che la caratterizza. Il meccanismo dell&#8217;IVA prevede, infatti, che l&#8217;onere dell&#8217;imposta gravi sul consumatore finale e sia identico qualunque sia la complessit\u00e0 del circuito che la merce o il servizio ha seguito prima di essere acquistato da questo. Tale risultato \u00e8 ottenuto assoggettando sistematicamente all&#8217;imposta tutte le transazioni, ma applicando contemporaneamente un meccanismo di detrazione, che consente al soggetto passivo di versare al fisco soltanto la differenza fra l&#8217;importo dell&#8217;imposta che egli stesso ha versato ai propri fornitori e l&#8217;importo dell&#8217;imposta, a carico del suo cliente, che egli ha riscosso quando ha incassato il prezzo delle vendite fatturate.<br \/>\nQuesta perfetta armonia, tuttavia, non viene pi\u00f9 garantita ove venga distorto il principio dell&#8217;applicazione generalizzata dell&#8217;imposta, tanto al livello degli operatori assoggettati quanto a quello delle operazioni imponibili: se si interrompe la catena che, associando imposizione e detraibilit\u00e0, conduce fino al consumatore finale, e questo indipendentemente dalle modalit\u00e0 secondo le quali si verifica detta rottura, \u00e8 legittimo il dubbio che l&#8217;IVA possa essere opposta all&#8217;assicuratore. Quest&#8217;ultimo \u00e8 tuttavia onerato della prova che il beneficiario dell&#8217;indennizzo possa effettivamente detrarre l&#8217;imposizione fiscale. Non \u00e8 sufficiente sostenere che laddove l&#8217;assicurato sia una persona giuridica l&#8217;IVA non andrebbe liquidata in quanto l&#8217;effetto dell&#8217;IVA non dovrebbe essere monetariamente avvertito in quanto \u2013 a livello di bilancio d&#8217;impresa \u2013 costituirebbe una c.d. &#8220;partita di giro&#8221;.<br \/>\nDa tempo la Giurisprudenza riconosce &#8220;la detrazione dell&#8217;Iva per gli acquisti di carburante e per le riparazioni degli automezzi si applica solo nel caso di inconfutabile attinenza delle spese ai mezzi dell&#8217;attivit\u00e0 aziendale&#8221; [1]. Ne consegue che &#8220;la somma corrisposta al riparatore a titolo di Iva, per le riparazioni effettuate ad un&#8217;autovettura danneggiata in un incidente stradale di propriet\u00e0 di una societ\u00e0, deve essere rimborsata quando l&#8217;imposta non possa essere recuperata sotto forma di compensazione tra operazione attiva e passiva, trattandosi di bene non destinato ad essere utilizzato esclusivamente come strumentale nell&#8217;attivit\u00e0 propria dell&#8217;impresa [2]. Ma \u2013 si badi \u2013 tale principio si applica in quanto nella fattispecie ricorrono i requisiti di cui all&#8217;art. 19 bis comma l d.P.R. n. 633 del 1972 [3], cio\u00e8 il bene assicurato sia un mezzo stradale [4] utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell&#8217;attivit\u00e0 propria dell&#8217;impresa.<br \/>\nLa Suprema Corte ha, in tema di danni a autoveicoli, ritenuto che &#8220;poich\u00e9 il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso \u00e8 liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l&#8217;Iva, pur se la riparazione non \u00e8 ancora avvenuta &#8211; e a meno che il danneggiato, per l&#8217;attivit\u00e0 svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell&#8217; Iva versata &#8211; perch\u00e9 l&#8217;autoriparatore, per legge (art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente&#8221; [5].<br \/>\nLa materia tuttavia meriterebbe una pi\u00f9 approfondita disamina per ogni singola fattispecie e non gi\u00e0 per sommi capi. Le Corti di merito paiono sovente seguire acriticamente una per cos\u00ec dire usanza tralaticia senza comprendere appieno le diverse sfaccettature della questione. Contrariamente a quanto ritenuto da molti giudici di merito di primo grado, l&#8217;imputazione o meno dell&#8217;IVA non costituisce una mera &#8220;operazione contabile, interna all&#8217;impresa&#8221;. Infatti se l&#8217;impresa ottenesse il rimborso dell&#8217;Iva sulla sorte risarcitoria del bene riparato, non soltanto creerebbe una irregolarit\u00e0 contabile, ma beneficerebbe di un indebito lucro, atteso che detta imposta va computata in detrazione.<\/p>\n<p><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] Comm. tribut. centr., sez. XVI, 28 maggio 1985, n. 5278, in Comm. tribut. centr., 1985, I, 469<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] Pret. Genova 7 agosto 1991, in Arch. giur. circ., 1991, 848 e in Assicurazioni, 1992, II, 63<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] Alla lett. a la norma precisa che &#8220;l&#8217;imposta relativa all&#8217;acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lett. e dell&#8217;allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonch\u00e9 alle prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell&#8217;art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative.ai beni stessi, \u00e8 ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell&#8217;attivit\u00e0 propria dell&#8217;impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell&#8217;attivit\u00e0 propria dell&#8217;impresa ed \u00e8 in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[4]\u00a0Gli autoveicoli citati dalla norma sono quelli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[5] Cass., sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10023, in Danno e resp., 1998, 283<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1467","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1467"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}