{"id":1469,"date":"2015-10-01T08:24:10","date_gmt":"2015-10-01T08:24:10","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/liquidazione-di-avaria-particolare-secondo-il-principio-nuovo-per-vecchio\/"},"modified":"2026-05-19T13:48:32","modified_gmt":"2026-05-19T13:48:32","slug":"liquidazione-di-avaria-particolare-secondo-il-principio-nuovo-per-vecchio","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/liquidazione-di-avaria-particolare-secondo-il-principio-nuovo-per-vecchio\/","title":{"rendered":"Settlement of particular average under the \u201cnew for old\u201d principle\u201d"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Scrive l&#8217;autorevole Ferrarini [1] : &#8220;La deduzione dal vecchio al nuovo \u2013 che si cumula con la franchigia di danno \u2013 non \u00e8 a stretto rigore una diminuzione del danno risarcibile, sibbene un modo per fissare pi\u00f9 esattamente il danno effettivo&#8221;.<br \/>\nL&#8217;annotazione rispecchia il testo normativo posto dall&#8217;art.535 cod. nav. ove si esplicita il concetto di indennit\u00e0 da rapportarsi all&#8217;effettivo beneficio che l&#8217;assicurato ottenga grazie alla riparazione dell&#8217;avaria particolare liquidabile ai sensi di polizza. L&#8217;articolo infatti recita: &#8220;Nel calcolo dell&#8217;indennit\u00e0 per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all&#8217;assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio&#8221;. Se quindi vi sia un apprezzabile beneficio nella liquidazione ovvero rimborso di spese, l&#8217;assicurato vedr\u00e0 conseguentemente ridotto l&#8217;ammontare dell&#8217;indennit\u00e0.<br \/>\nNella relazione al codice della navigazione (n.344) si affermava significativamente che &#8220;L&#8217;art. 535, stabilendo la riduzione dell&#8217;indennit\u00e0 per il beneficio derivante all&#8217;assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio, risponde ad un principio di equit\u00e0 e codifica una pratica ormai generale&#8221;. Le regole per fronteggiare eventuali squilibri e salvaguardare il principio indennitario sono state invero puntualmente previste nel diritto delle assicurazioni dal codice civile che ha introdotto i rimedi di cui agli artt. 1907, 1908 e 1909 c.c. posti a tutela della autonomia contrattuale in materia. In particolare si abbia a riguardo al principio indennitario di ordine generale stabilito dall&#8217;art. 1905 c.c. in base al quale l&#8217;indennizzo, per non snaturare l&#8217;assicurazione, non pu\u00f2 mai eccedere il danno effettivo [2].<br \/>\nNella prassi liquidatoria il concetto di indennizzare l&#8217;effettivo danno subito e conseguentemente ridurre l&#8217;indennit\u00e0 del beneficio che (involontariamente) l&#8217;assicurato si troverebbe a godere nel caso di interventi migliorativi si esprime in percentuali che aumentano progressivamente con l&#8217;et\u00e0-nave, in misura maggiore per le macchine (pi\u00f9 usurabili) che per lo scafo.<br \/>\nLa deduzione dal nuovo al vecchio, cumulandosi con la franchigia di danno, consente cos\u00ec di stabilire pi\u00f9 esattamente il danno effettivamente subito dall&#8217;assicurato. Esemplificando: se si ammette in liquidazione un danno stimato 100 su un&#8217;unit\u00e0 che al momento del sinistro possa gi\u00e0 dirsi &#8220;vecchia&#8221; (in senso codicistico sopra visto) tanto da poter tecnicamente valutare un beneficio percentualmente riscontrabile (ad esempio del 25%), l&#8217;assicuratore pagher\u00e0 solamente 75 secondo la proporzione:<br \/>\nindennit\u00e0: danno = valore assicurato: valore della cosa [3]<br \/>\nSi noti quindi la differenza conettuale tra valore assicurabile e valore assicurato che influenza l&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;indennizzo risarcibile dall&#8217;assicuratore.<br \/>\nSi badi che, bench\u00e9 il legislatore utilizzi il verbo &#8220;risarcire&#8221;, l&#8217;obbligazione indennitaria dell&#8217;assicuratore non \u00e8 equiparabile a quella nascente dalla commissione dell&#8217;illecito, sicch\u00e9 il danno risarcibile \u00e8 circoscritto a quello subito dalla cosa assicurata nella sua materialit\u00e0 [4] e quindi limitatamente alla diminuzione patrimoniale direttamente conseguente all&#8217;evento assicurato, con ulteriore esclusione del lucro cessante e del mancato guadagno, salvo che dette componenti (finanziarie) del danno siano assicurate specificamente, con apposita appendice.<br \/>\nLa differenza tra il nuovo e il vecchio implica nozioni estranee alla diminuzione del rischio e conseguentemente non sono richiamabili le norme di tutela del consumatore e della parte contraente debole in favore dei quali il nostro codice (cfr. art. 1341 e 1342 c.c.) pone particolari garanzie.<br \/>\nLa riduzione dal nuovo al vecchio, storicamente rilevante nelle navi con scafo in legno, riveste oggi minor importanza tanto che la clausola 14 delle Institute Time Clauses-Hulls ed. 1.X.83, sotto il titolo &#8220;New for Old&#8221; detta: &#8220;Claims payable without deduction new for old&#8221;, in deroga al disposto della Sect. 69 del MIA 1906 in tema di &#8220;customary deductions&#8221;.<br \/>\nLe deduzioni new for old sono escluse anche nella liquidazione dell&#8217;avaria comune, come dispone la Regola XIII che impone una deduzione di un terzo per le navi di oltre 15 anni di et\u00e0.<br \/>\nAl fine di evitare la falcidia della regola di cui all&#8217;art.535 cod. nav. esiste la possibilit\u00e0 di derogarvi convenzionalmente. Peraltro, spesso nelle polizze dedicate al diporto vi sono clausole generali che escludono la norma nei primi anni di et\u00e0 dell&#8217;unit\u00e0 assicurata.<br \/>\nLa tematica in esame non interferisce invece col problema della risarcibilit\u00e0 dei danni non riparati che ragionevolmente non comporta l&#8217;operativit\u00e0 del principio del &#8220;nuovo per vecchio&#8221;; salvo diversa disposizione contrattuale, richiedente in tal caso s\u00ec specifica approvazione scritta (in quanto restringe, a scapito dell&#8217;assicurato, la pi\u00f9 ampia portata della garanzia assicurativa contro i danni) nell&#8217;assicurazione contro i medesimi, l&#8217;obbligo di risarcirli, gravante sull&#8217;assicuratore in forza del principio indennitario, scatta una volta accertata la loro derivazione da un rischio assicurato, e non pu\u00f2 essere subordinato alla loro preventiva riparazione, totale o parziale, quanto all'&#8221;an debeatur&#8221;, ma incide solo in fase liquidatoria, sul &#8220;quantum&#8221; [5]. In tal senso si \u00e8 espressa il Tribunale di Genova, ritenendo che &#8220;Secondo la legge italiana la circostanza che il danno sia stato in concreto riparato non costituisce condizione per la corresponsione dell&#8217;indennit\u00e0 assicurativa.&#8221; [6]<br \/>\nLa legge italiana invero nulla dispone a proposito dei danni non riparati, diversamente che dal MIA 1906 e dai pi\u00f9 avanzati formulari di assicurazione.<br \/>\nOrientativamente (ma solo in caso di incorporazione in contratto di formulari inglesi o di richiamo consensuale alla Common Law) i criteri adottati in Inghilterra per la quantificazione dell&#8217;indennizzo dovuto a fronte di danni non riparati possono esser presi in considerazione anche nel nostro paese, fermo restando che il principio indennitario anche in questa materia va rigorosamente osservato, ad evitare speculazioni a ingiustificato vantaggio dell&#8217;uno o dell&#8217;altro contraente.<br \/>\nIn tema di avaria particolare subita da una nave la sect. 69 del MIA distingue l&#8217;ipotesi in cui la nave sia stata riparata, totalmente o parzialmente, da quella in cui non siano state eseguite riparazioni di sorta. Nel primo caso l&#8217;assicuratore rimborser\u00e0 il costo delle riparazioni al netto delle usuali deduzioni dal nuovo al vecchio; nel secondo pagher\u00e0 il costo ragionevole delle riparazioni oltre all&#8217;eventuale deprezzamento derivante dal danno non riparato, senza mai superare il costo totale delle riparazioni oltrech\u00e8 del massimale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] Le Assicurazioni Marittime, p.326.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[2] Santi, Il contratto di assicurazione, Roma 1968 p. 304.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[3] De Gregorio Fanelli LA TORRE, Il contratto di assicurazione 1987 p. 126; Scalfi, I contratti di assicurazione \u2013 L&#8217;assicurazione danni, 1991,Torino 1991 p. 196.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[4] Ricordiamoci la puntualizzazione relativa ai danni materiali sofferti dalla nave esplicitata nell&#8217;art.535 cod. nav..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[5] Querci, Diritto della Navigazione, Padova, 1989, p. 652.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[6] Trib. Genova, 3 dicembre 1980 in Ass. 1981, II,43.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1469","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1469"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}