{"id":1477,"date":"2014-10-16T08:24:12","date_gmt":"2014-10-16T08:24:12","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/la-responsabilita-civile-nelle-competizioni-veliche\/"},"modified":"2026-05-19T14:04:00","modified_gmt":"2026-05-19T14:04:00","slug":"la-responsabilita-civile-nelle-competizioni-veliche","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-responsabilita-civile-nelle-competizioni-veliche\/","title":{"rendered":"Civil liability in sailing competitions"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Il regime giuridico applicabile alle regate in punto risarcimento dei danni subiti dai concorrenti, dalle imbarcazioni e dalle attrezzature, richiede il coordinamento dei principi generali in tema di neminem laedere con le regole di regata e le decisioni emanate dalla Giuria sportiva come richiesto dall&#8217;art. 30 del codice del diporto [1]. In precedenza la l. 11 febbraio 1971, n. 50 (art.14, 4\u00b0 comma), disponeva che &#8220;nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l&#8217;organizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 sportiva della Lega e delle Federazioni suddette&#8221; con ci\u00f2, come il recente Regolamento del codice del diporto, riconoscendo la specialit\u00e0 della materia.<br \/>\nQuanto sopra non comporta l&#8217;esclusione della giurisdizione ordinaria a favore dei comitati di regata [2] ma solo l&#8217;affermazione del principio secondo cui in caso di sinistri l&#8217;accertamento della relativa responsabilit\u00e0, se devoluto all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, deve essere effettuato in base alle Regole di regata applicabili alla manifestazione velica di specie [3].<br \/>\nLa partecipazione ad una regata comporta infatti da parte di ogni regatante l&#8217;implicita adesione alle regole di regata che ogni quadriennio olimpico vengono emesse dall&#8217;ISAF (International Sailing Federation) e che disciplina in Italia tutte le regate sportive la cui organizzazione \u00e8 affidata in via esclusiva alla FIV (Federazione Italiana Vela) riconosciuta dall&#8217;ISAF e dal CONI quale unica autorit\u00e0 nazionale per la vela. Tale adesione, avente necessariamente natura negoziale, assume particolare significato nei casi di collisione ai quali non si applicheranno le norme sulla responsabilit\u00e0 per danni da urto previste dall&#8217;art.486 cod. nav. [4]. In materia anche la giurisprudenza internazionale [5] si \u00e8 da tempo orientata nell&#8217;escludere le regate dal raggio d&#8217;azione delle c.d. COLREG ovvero le Norme Internazionali per la prevenzione degli abbordi in mare &#8211; NIPAM (approvate in Italia come allegato &#8220;A&#8221; della l. 5 maggio 1966, n. 276). La regola 3 le dichiara applicabili a qualsiasi tipo di natante in grado di essere usato come mezzo di trasporto sull&#8217;acqua, con ci\u00f2 escludendo gli urti occorsi tra unit\u00e0 che non perseguono alcun fine trasportistico bens\u00ec eminentemente lusorio [6].<br \/>\nLe regole comportamentali relative alla competizione trovano applicazione per la determinazione e ripartizione delle responsabilit\u00e0 per i danni occorsi in regata ma, come da tempo sostenuto dalla FIV che ha all&#8217;uopo integrato l&#8217;art. 68 del Regolamento internazionale di regata, l&#8217;aspetto risarcitorio \u00e8 riservato all&#8217;AGO.<br \/>\nL&#8217;art. 40 del codice del diporto richiama per la &#8220;responsabilit\u00e0 civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unit\u00e0 da diporto&#8221; l&#8217;art.2054 cod. civ. che &#8211; come noto \u2013 pone in capo al &#8220;conducente&#8221; la presunzione di responsabilit\u00e0, fatta salva la prova di &#8220;aver fatto tutto il possibile per evitare il danno&#8221;, stabilendo, per i casi di urto, la presunzione di corresponsabilit\u00e0 tra i conducenti delle unit\u00e0 collidenti. Il principio del neminen laedere \u00e8 aperto all&#8217;applicazione di diversi criteri di imputabilit\u00e0 della responsabilit\u00e0 del velista sportivo; proiettati sullo scenario delineato dalla giurisprudenza di settore, aiutano l&#8217;interprete ad attenersi ai principi afferenti il concorso di responsabilit\u00e0 e a quantificare pi\u00f9 attentamente i risarcimenti conseguenti, in sintonia con altri peculiari fattori rappresentati dall&#8217;esimente sportivo [7] e dal rischio sportivo [8] applicabili al prototipo di &#8220;atleta medio&#8221;.<br \/>\nA completamento del quadro della responsabilit\u00e0 civile in campo sportivo va considerato l&#8217;eventuale concorso del fatto colposo degli organizzatori della manifestazione [9], il cui regime di responsabilit\u00e0 pu\u00f2 risultare ulteriormente inasprito qualora si occupino di manifestazioni di gare considerate pericolose [10].<br \/>\nE&#8217; frequente il caso del concorso del danneggiato membro dell&#8217;equipaggio che subisce un danno alla persona ad opera di un terzo concorrente ovvero causatogli dal suo stesso equipaggio. Per tale ultima ipotesi la giurisprudenza \u00e8 orientata a considerare la navigazione di una barca a vela in regata a &#8220;conduzione collettiva&#8221;, in quanto tutti i membri dell&#8217;equipaggio collaborano indistintamente nella conduzione dell&#8217;imbarcazione, anelando un comune risultato finale (la vittoria) e accettando (quanto meno implicitamente) con la partecipazione il rischio tipico di quella particolare competizione sportiva. Tale inquadramento della materia risale al &#8220;leading case&#8221; rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Trieste del 9 giugno 1989 [11], pronunciata per un caso relativo a lesioni personali subite durante la Barcolana da un membro dell&#8217;equipaggio che aveva citato per danni l&#8217;assicuratore del proprio armatore. Nella pronuncia si \u00e8 affermato che sebbene lo skipper assuma posizione preminente &#8220;si giova della collaborazione di tutto l&#8217;equipaggio secondo una distinzione dei ruoli. Infatti, l&#8217;ipotesi della barca a vela in regata differisce notevolmente da quella dell&#8217;imbarcazione in semplice diporto, in quanto nella prima ipotesi si tende all&#8217;obiettivo di raggiungere la maggior competitivit\u00e0 rispetto agli avversari, mediante, innanzitutto, la collaborazione dell&#8217;equipaggio che in tal modo \u00e8 compartecipe della conduzione del mezzo&#8221;.<br \/>\nAltre decisioni giurisprudenziali hanno concluso ut supra per la qualificazione dell'&#8221;unico conducente&#8221;, laddove l'&#8221;equipaggio&#8221; \u00e8 stato definito &#8220;l&#8217;unit\u00e0 organizzata in cui ciascuna atleta svolge il proprio compito in relazione tecnico funzionale con i propri compagni&#8221; [12]. Si registrano per\u00f2 pronunce difformi [13].<br \/>\nUn ulteriore ambito di indagine circa l&#8217;imputabilit\u00e0 dei danni occorsi durante le competizioni veliche \u00e8 dischiuso dai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di &#8220;rischio sportivo&#8221;. Con la decisione dell&#8217;8 agosto 2002, n. 12012 [14] la Suprema Corte ha specificato che &#8220;&#8230; il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilit\u00e0 civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo&#8221; con ci\u00f2 escludendo la responsabilit\u00e0 &#8220;&#8230; se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volont\u00e0 di ledere e senza la violazione delle regole dell&#8217;attivit\u00e0, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell&#8217;attivit\u00e0 sportiva specificamente svolta, l&#8217;atto sia a questa funzionalmente connesso&#8221;.<br \/>\nTra le regole di gioco, elaborate dalle varie federazioni competenti, rientra l&#8217;obbligo (deontologico \u2013 non scritto) per l&#8217;atleta di dare il meglio di s\u00e9, all&#8217;insegna della combattivit\u00e0 che in ogni competizione sportiva gli impone di vincere o comunque di raggiungere il miglior risultato possibile. Un atteggiamento rinunciatario o soltanto poco combattivo contrasta, infatti, con lo spirito &#8220;agonistico&#8221; e con le finalit\u00e0 dello sport. Non si pu\u00f2 escludere a priori la legittimit\u00e0 dell&#8217;atteggiamento di chi pretende il massimo della velocit\u00e0 possibile, pur nel rispetto delle regole di gara, posto che perseguire il miglior risultato costituisce un dovere dello sportivo. Nell&#8217;ambito dello sport velico si conforma a dette norme chi, pur in condizioni meteo marine impegnative, fa il possibile (a dispetto dei limiti di competitivit\u00e0 propri e del suo equipaggio) per superare l&#8217;avversario [15], non potendosi ricondurre il comportamento in regata ai canoni di diligenza del buon padre di famiglia, sostituiti da quelli del &#8220;buon agonista&#8221; [16]. Si \u00e8 infatti istituzionalizzata la figura giuridica del c.d. atleta medio il cui comportamento deve valutarsi con criteri pi\u00f9 elastici a seconda della tipologia di competizione affrontata. Allo stesso modo per l&#8217;analisi della responsabilit\u00e0 civile in relazione ai danni occorsi in regata non ci si dovr\u00e0 riferire quindi all&#8217;uomo medio (e ai canoni comportamentali che ci si deve attendere da un uomo di media avvedutezza) bens\u00ec al &#8220;velista agonista medio&#8221; la cui condotta andr\u00e0 parametrata alle specifiche circostanze del caso.<br \/>\nPunto nodale dell&#8217;indagine circa la sussistenza del &#8220;danno ingiusto&#8221; riveste in ogni caso l&#8217;analisi della condotta dello sportivo che andr\u00e0 esente da obblighi risarcitori qualora abbia rispettato tutte le norme (anche non scritte e genericamente riassumibili nell&#8217;abusato termine &#8220;fair play&#8221;) previste dalla disciplina sportiva della vela (ovvero dal Regolamento di regata edito dall&#8217;Isaf) con ci\u00f2 soddisfacendo la prima condizione prevista dalla giurisprudenza per escludere la colpa e la conseguente risarcibilit\u00e0 dei danni e delle lesioni derivatine.<br \/>\nNel caso in cui lo sportivo rispetti le regole di gioco e non abbia consapevolmente (o peggio, intenzionalmente) attentato all&#8217;integrit\u00e0 fisica dell&#8217;avversario ovvero delle sue attrezzature, si resta nell&#8217;area del rischio consentito, escludendosi ogni responsabilit\u00e0. Ad egual risultato si giunge nel caso in cui si causino danni all&#8217;avversario ma senza la precisa volont\u00e0 di violare le regole applicabili, configurandosi esclusivamente un illecito sportivo. Solamente una condotta lesiva che abbia alla base una violazione volontaria delle regole di gioco e dei precetti di lealt\u00e0 e correttezza integrer\u00e0 un illecito perseguibile penalmente e foriero, come ulteriore conseguenza, dell&#8217;obbligo del risarcimento dei danni ai sensi dell&#8217;art. 2043 cod. civ.<br \/>\nAnche nei casi &#8220;limite&#8221; di cui sopra, dunque, prima di colpevolizzare un concorrente in una competizione velica si dovrebbe attentamente considerare la presunzione di liceit\u00e0 della condotta conforme alle regole di regata, semprech\u00e9 il danno arrecato rientri nell&#8217;alea normale di rischio della disciplina sportiva velica agonistica.<br \/>\nQuale ulteriore profilo di analisi viene in rilievo la scriminante relativa all&#8217;accettazione del rischio di subire danni assunto implicitamente da parte chi partecipa a gare. In tal caso il concorrente rinuncia ad ogni azione per danni e conseguentemente legittima azioni in realt\u00e0 antigiuridiche che vanno tuttavia ricomprese nella liceit\u00e0 di una condotta rientrante nei parametri dell&#8217;alea connaturata all&#8217;attivit\u00e0 sportiva praticata in quanto &#8220;L&#8217;attivit\u00e0 agonistica implica l&#8217;accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell&#8217;alea normale ricadono sugli stessi&#8221; [17].<br \/>\nA questa conclusione la giurisprudenza \u00e8 giunta anche in relazione a lesioni subite da soggetti che non partecipavano come concorrenti alla gara agonistica e che ricoprivano il ruolo di organizzatori o anche di arbitri o assistenti di gara [18].<br \/>\nE&#8217; stato correttamente osservato che se i danni procurati da un atleta a seguito di lesioni nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 sportiva venissero valutati solo alla luce delle norme codificate, prescindendo totalmente dal contesto nel quale tali azioni sono state poste in essere e dalle finalit\u00e0 agonistiche proprie dello sport, quest&#8217;ultimo ne verrebbe estremamente limitato [19]. Alla luce di questo principio non ha, infatti, trovato seguito la tesi della dottrina che assoggettava alla disciplina della responsabilit\u00e0 civile e penale ordinaria i casi di condotte dannose poste in essere dallo sportivo senza tenere conto delle peculiarit\u00e0 dello sport, in genere, e di ogni disciplina sportiva, in particolare.<br \/>\nLa responsabilit\u00e0 per i fatti dannosi occorsi nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 sportive \u00e8, attualmente, concepita dalla giurisprudenza di merito in senso restrittivo: si presume, infatti, che l&#8217;atleta, prendendo parte ad una competizione sportiva, ne accetti i rischi e nel contempo benefici di una causa di giustificazione speciale rinvenibile ora nel consenso (presunto) della parte lesa rispetto al rischio insito nel normale svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 in questione, ora nell&#8217;esercizio di un diritto da parte di tutti i contendenti.<br \/>\nLa scriminante, prevista per la prima volta in una sentenza risalente ai primi anni del novecento [20], \u00e8 pertanto individuabile nel consenso dell&#8217;avente diritto di cui all&#8217;art. 50 c.p. il quale prevede non essere punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che pu\u00f2 validamente disporne. Ricorrente in campo sportivo \u00e8 l&#8217;affermazione che l&#8217;atleta che partecipa ad una gara \u00e8 consapevole del rischio che corre la sua incolumit\u00e0 e in questo modo presta consenso a subire eventuali lesioni della propria integrit\u00e0 fisica. Prima ancora, chi partecipa ad una manifestazione sportiva a squadre \u00e8 ben conscio che sia egli stesso sia altri suoi compagni di squadra possono sbagliare (nell&#8217;intento di gareggiare bene e di ottenere il risultato sportivo pi\u00f9 utile). In ogni caso egli deve essere preparato alle conseguenze che tali errori possano comportare, soprattutto in quelle attivit\u00e0 che prevedano l&#8217;utilizzo di mezzi o strumenti (si pensi alla rischiosit\u00e0 delle imbarcazioni da regata e della navigazione in generale) che potenzialmente sono di per s\u00e9 pericolosi e che maggiori rischi possono comportare in occasione delle gare ove, per mero spirito sportivo, vengono portati all&#8217;estremo del loro utilizzo. Nella vela (che \u00e8 in sostanza una gara di velocit\u00e0 a squadre come tante altre) non si pu\u00f2 negare che vi sia il rischio di eccedere nella velocizzazione di manovre complesse che possono creare confusione a bordo ed occasionare situazioni di pericolo. La determinazione dell&#8217;ampiezza di tale alea \u00e8 pertanto di non facile determinazione e va contemperata con l&#8217;esigenza di rispettare lo spirito agonistico che spinge ogni concorrente ad ottenere il miglior risultato possibile.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[1] Decreto 29 luglio 2008, n.146: Regolamento di attuazione dell&#8217;articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22 settembre 2008 &#8211; Suppl. Ordinario n. 223) &#8211; Art. 59. Unit\u00e0 impiegate in gare e manifestazioni sportive: 1. Le unit\u00e0 da diporto di cui all&#8217;articolo 30, comma 1 del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall&#8217;applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove. 2. A dette unit\u00e0 si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[2] Scaricabili dal sito FIV <a href=\"http:\/\/www.federvela.it\">http:\/\/www.federvela.it.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[3] Trib. Chiavari 25 marzo 2004, Semprevela S.A.S. c. Massimo Mezzaroma e Compagnia di Genova Ass.ni, in questa Rivista, 2006, 3, 864 (s.m.); conformi Trib. Civitavecchia 23 dicembre 2000, Soc. Commercial Union c. Passoni, in questa Rivista, 2002, 1401; App. Cagliari 23 ottobre 2006, G.P. c. Soc. Fondiaria SAI Ass.ni.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[4] Analogamente all&#8217;art.10 della Convenzione di Bruxelles 1910 in materia di urto di navi, anche il cod. nav. non si applica nei casi in cui le parti siano vincolate &#8220;da contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[5] U.S.C.A. First Circuit 9 giugno 1995, Juno s.r.l. c. yacht &#8220;Endeavour&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[6] In Common Law il leading case \u00e8 R v Goodwin [2005] EWCA Crim 3184; [2006] 1 W.L.R. 546.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[7] Sul tema ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1985, pag. 65, v. fra gli altri, F. BELLAGAMBA, Fondamento e limiti di punibilit\u00e0 della violenza sportiva, in Dir. pen. proc., 2000, pag. 995; DELLACASA, Attivit\u00e0 sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza e antigiuridicit\u00e0, in Danno resp., 2003, pag. 535 ss.; DINACCI, Violenza sportiva e liceit\u00e0 penale: un mito da superare, in Giur. merito, 1984, pag. 1210; RUSSO, Lesioni sportive, tra illecito sportivo e responsabilit\u00e0 penale, in Foro it., 2000, II, pag. 321.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[8] In Dottrina cfr. MAIORCA, Colpa civile, in Enc. Dir., VIII, Milano, 1960, pag. 534; DE MARZO, Accettazione del rischio e responsabilit\u00e0 civile, in Riv. dir. sport., 1992, 8 ss.; FRATTAROLO, La responsabilit\u00e0 civile per le attivit\u00e0 sportive, cit., 54; PASCASIO, Sul rischio sportivo, in Riv. dir. sport., 1961, 73; in Giur. civile per tutte Cass. civ., 15 gennaio 2003, n. 482, Arci Scandicci c. Bellini, in Dir. giust., 2003, 5, 30 e penale Cass. pen., Sez. V, 30 aprile 1992, Lolli, in Foro it., 1993, II, 79; e in Giur. it., 1993, 604.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[9] In tema di responsabilit\u00e0 degli organizzatori di gare cfr. in generale in giurisprudenza, Cass. civ., 20 febbraio 1997, n. 1564, Toffaldano c. Motoclub Gubbio e altro, in Danno resp., 1997, 456, con nota di DE MARZO, Responsabilit\u00e0 dell&#8217;organizzatore e rischio sportivo.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[10] CONRADO, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilit\u00e0 dell&#8217;organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991, 3 ss., spec. 11.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[11] Colombin c. Lloyd Italico, in Dir. prat. ass., 1990, 536 con nota adesiva.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[12] App. Firenze, Sez. pen. II, 21 febbraio 1992, Antonio Sodo Migliori, in Dir. trasp., 1993, 105.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[13] Trib. Cagliari, Toschi c. Migliori + altri, sentenza n. 991 del 2008 il Tribunale di Cagliari.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[14] Fregola c. Salietti, in Mass. giur. it., 2002.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[15] In tal senso Trib. Firenze 9 dicembre 1953, in Giur. tosc., 1955, 643 in relazione ad una gara automobilistica ove tuttavia si negava la liceit\u00e0 della condotta nel caso in cui la gara fosse stata sospesa ovvero si trattasse di un pilota gi\u00e0 &#8220;doppiato&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[16] Una delle prime pronunce in tal senso fu emessa dal Trib. Monza 30 marzo 1965, imp. Clarke e Previti, in Foro it., 1966, II, 35, che escluse la negligenza, imprudenza e imperizia del pilota in quanto non valutabili secondo i comuni criteri di comportamento, ma alla luce delle particolarit\u00e0 della competizione sportiva.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[17] Cass, Sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, Toffaldano c. Motoclub Gubbio e altro.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[18] Cassazione n. 20908 del 2005.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[19] V. GERI, Osservazioni di massima sulla responsabilit\u00e0 civile e penale, particolarmente dei dirigenti in tema di danni e infortuni sportivi, in Riv. dir. sport., 1986, pag. 156.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[20] Una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 24 Febbraio 1928, di fronte al caso di un lottatore che aveva ucciso il suo avversario durante un combattimento, per giustificare la non punibilit\u00e0 del soggetto, fece riferimento al valore scriminante della consuetudine e al consenso dell&#8217;avente diritto, statuendo che: &#8220;L&#8217;impunit\u00e0 non \u00e8 nella legge, non \u00e8 conforme ai principi del diritto, ma trova fondamento nel diritto consuetudinario e anche nel consenso dell&#8217;offeso in concomitanza con una finalit\u00e0 di ordine superiore riconosciuta ai giochi ginnici&#8221;.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[],"class_list":["post-1477","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1477"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}