{"id":1480,"date":"2014-07-31T08:24:14","date_gmt":"2014-07-31T08:24:14","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/il-contratto-di-ormeggio\/"},"modified":"2026-05-19T14:10:00","modified_gmt":"2026-05-19T14:10:00","slug":"il-contratto-di-ormeggio","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/il-contratto-di-ormeggio\/","title":{"rendered":"The mooring contract"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Il contratto di ormeggio \u00e8 il contratto con il quale un soggetto (associazione o societ\u00e0), concessionario di un&#8217;area demaniale e dello specchio d&#8217;acqua antistante, costituisce in favore di un altro soggetto (proprio associato o socio, oppure terzo), verso il pagamento di un corrispettivo, il diritto di stazionare con un&#8217;unit\u00e0 da diporto in una determinata porzione dello specchio acqueo (cd. posto barca), nonch\u00e9 quello di fruire delle strutture (banchine, centri di ristoro, spiaggia) e delle attrezzature (bitte, anelli, catenari) nonch\u00e9, eventualmente verso il pagamento di un corrispettivo addizionale, quello di ricevere alcuni servizi strumentali riconnessi (assistenza all&#8217;ormeggio, al disormeggio e all&#8217;alaggio, trasporto di rifiuti, servizio meteorologico, fornitura di energia e di acqua, allacciamento telefonico) [1]. Si tratta evidentemente di un contratto legislativamente atipico, in quanto innominato, ancorch\u00e9 socialmente tipico per l&#8217;ampia diffusione acquisita nella pratica.<br \/>\n\u00c8 stata, come spesso accade, per prima la Giurisprudenza ad affrontare i problemi implicati in detto contratto, segnando la traccia che poi la dottrina ha seguito ed utilizzato nei successivi contributi. Gi\u00e0 nella prima e pi\u00f9 risalente pronuncia riconducibile all&#8217;argomento (ancorch\u00e9 riferita a una nave mercantile in disarmo affidata ad un cantiere per l&#8217;ormeggio) il rapporto avente ad oggetto la nave \u00e8 stato ricondotto al contratto di deposito, con la conseguente applicazione delle disposizioni relative a quest&#8217;ultimo, previdenti l&#8217;obbligo di custodia a carico del soggetto depositario [2]. Su tale impostazione si sono via via allineati i giudici di merito che, in ragione della sua atipicit\u00e0, hanno ravvisato nel contratto d&#8217;ormeggio i molteplici e pregnanti accostamenti con il deposito, cui l&#8217;hanno assimilato, dando vita alla figura giurisprudenziale dell&#8217;ormeggio-deposito [3].<br \/>\nA tale traguardo interpretativo si \u00e8 giunti prevalentemente dall&#8217;analisi delle previsioni contrattuali, esplicite o implicite, circa l&#8217;affidamento dell&#8217;unit\u00e0 da diporto alla custodia del gestore del porto o dell&#8217;approdo. Sul tema la Corte Suprema [4] ha confermato la natura del contratto di ormeggio quale figura non unitaria ma riconducibile di volta in volta alla locazione o al deposito a seconda dell&#8217;oggetto del contratto stesso nella fattispecie concreta.<br \/>\nLa giurisprudenza pi\u00f9 recente in tema di custodia di imbarcazioni da diporto, unitamente alla dottrina pi\u00f9 accreditata [5], ravvisano nel contratto di &#8220;ormeggio&#8221; una figura del contratto atipico caratterizzato dalla struttura minima essenziale, consistente nella messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo, il cui contenuto pu\u00f2 tuttavia estendersi ad altre prestazioni quale la custodia del natante e la custodia delle cose in esso contenute. Accanto alla prestazione minima essenziale la pi\u00f9 attenta dottrina, partendo dall&#8217;analisi dei testi contrattuali di ormeggio pi\u00f9 diffusi e comunemente utilizzati, ha individuato alcune disposizioni che caratterizzano il rapporto con obbligazioni aventi natura di custodia del bene e che nel caso che ci occupa sono individuabili nelle seguenti prestazioni di servizi:<br \/>\na) messa a disposizione delle strutture e attrezzature per i mezzi nautici (pontili, corpi morti, cime d&#8217;ormeggio) e per la manutenzione delle stesse e per l&#8217;accoglienza degli equipaggi;<br \/>\nb) esecuzione di servizi per la sicurezza dell&#8217;approdo e dei mezzi nautici, servizi di vigilanza e provvedimenti in caso di necessit\u00e0;<br \/>\nc) la somministrazione di forniture (acqua, energia elettrica etc.) fatturabili a conguaglio in aggiunta alla quota giornaliera.<br \/>\nA seconda della natura del contratto di volta in volta stipulato, la natura dell&#8217;obbligazione trasla da mero deposito a dovere di custodia.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[1] Definizione di Alfredo ANTONINI. Precedenti studi dell&#8217;Autore sull&#8217;argomento: Il contratto di ormeggio in Trasp. 1989, 202; La gestione dei posti barca da parte delle associazioni sportive e di societ\u00e0 commerciali in La navigazione da diporto. Altri Autori: CLARONI, Il contratto di ormeggio nella portualit\u00e0 turistica Bologna 2004; TOSARATTI Il contratto di ormeggio e la responsabilit\u00e0 del titolare del porto turistico per eventi esterni in Dir. Trasp. 2005; TOSARATTI Il contratto di ormeggio fra interessi privati e interessi pubblici 2006; TUO Il contratto di ormeggio al vaglio della Suprema Corte: considerazioni intorno alla struttura minima essenziale in Dir. Mar. 2006.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[2] Cass. 22 ottobre 1970 n. 2094, in Dir. Mar. 1971.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[3] C. App. Trieste del 27 maggio 1988 in Trasporti 48-49 1989 p. 202.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[4] Cass. 21 ottobre 1994 n. 8657.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[5] Per una rassegna dottrinale e giurisprudenziale in tema si legga Alfredo Antonini: &#8220;Il contratto d&#8217;ormeggio&#8221; pubblicato in Dir. Mar. 1999, 1067 e segg<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[18],"class_list":["post-1480","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-marine-shipping"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1480"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}