{"id":1483,"date":"2014-06-17T08:24:14","date_gmt":"2014-06-17T08:24:14","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/lassicurazione-multipla-in-diritto-italiano-la-disciplina-dellart-1910-c\/"},"modified":"2026-05-19T14:14:49","modified_gmt":"2026-05-19T14:14:49","slug":"lassicurazione-multipla-in-diritto-italiano-la-disciplina-dellart-1910-c","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/lassicurazione-multipla-in-diritto-italiano-la-disciplina-dellart-1910-c\/","title":{"rendered":"Multiple insurance in Italian law. The regulation of Article 1910 of the Civil Code."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Ai sensi dell&#8217;art.1910 del Codice Civile (Assicurazione presso diversi assicuratori):<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[I]. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente pi\u00f9 assicurazioni presso diversi assicuratori, l&#8217;assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911].<br \/>\n[II]. Se l&#8217;assicurato omette dolosamente di dare l&#8217;avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l&#8217;indennit\u00e0.<br \/>\n[III]. Nel caso di sinistro, l&#8217;assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell&#8217;articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L&#8217;assicurato pu\u00f2 chiedere a ciascun assicuratore l&#8217;indennit\u00e0 dovuta secondo il rispettivo contratto, purch\u00e9 le somme complessivamente riscosse non superino l&#8217;ammontare del danno.<br \/>\n[IV]. L&#8217;assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennit\u00e0 dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore \u00e8 insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L&#8217;art. 1910 c.c. \u00e8 principalmente espressione di un principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito [1].<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L&#8217;assicuratore che ha pagato, ha diritto di regresso contro gli altri su base proporzionale in ragione delle indennit\u00e0 dovute secondo i rispettivi contratti.<br \/>\nPerch\u00e9 l&#8217;art.1910 c.c. sia applicabile \u00e8 necessario che vi sia la pluralit\u00e0 di assicuratori in relazione a diverse coperture omologhe caratterizzate dall&#8217;identit\u00e0 di rischio e di oggetto (lo stesso bene), in presenza della contemporaneit\u00e0 di copertura (se c&#8217;\u00e8 successione di coperture, ovviamente, sar\u00e0 il regime temporale di ognuna a deciderne l&#8217;operativit\u00e0) e del medesimo interesse.<br \/>\nDi converso esso non si applica in caso di:<br \/>\n&#8211; Compresenza di rischi diversi che tuttavia comportino l&#8217;erogazione di somme da differenti assicuratori in favore di un medesimo soggetto. Tipica in questo caso \u00e8 l&#8217;ipotesi del concorso fra assicurazione property o infortuni e di responsabilit\u00e0 civile in virt\u00f9 del quale il danneggiato \u00e8 assicurato nei riguardi della copertura property e danneggiato per l&#8217;assicurazione R.C.G. sicch\u00e9 pu\u00f2 accadere che sia potenzialmente destinatario di pi\u00f9 prestazioni assicurative, una da parte del suo assicuratore ed una da parte dell&#8217;assicuratore di responsabilit\u00e0 civile ex art.1917 c.c. [2].<br \/>\n&#8211; Compresenza di coperture &#8220;complementari&#8221; o &#8220;sussidiarie&#8221; vale a dire garanzie di responsabilit\u00e0 a secondo rischio, in quanto la circostanza che l&#8217;una inizi quando cessa l&#8217;operativit\u00e0 dell&#8217;altra \u00e8 di per s\u00e9 esplicativa della diversit\u00e0 dei rischi medesimi e dunque dell&#8217;assenza del presupposto fondamentale perch\u00e9 ricorra l&#8217;ipotesi disciplinata dall&#8217;art.1910 c.c.<br \/>\n&#8211; Non rientrano nelle previsioni della norma neppure le coperture di &#8220;secondo rischio&#8221;, che si caratterizzano per avere una franchigia assoluta (vale a dire una limitazione della copertura, operante solo per somme eccedenti un certo importo, al di sotto del quale esse restano comunque a carico dell&#8217;assicurato) pari al massimale di un&#8217;altra polizza (del medesimo o di altro assicuratore), stipulata per il medesimo rischio.<br \/>\nTali coperture, infatti, non operano simultaneamente, pur riferendosi al medesimo rischio, bens\u00ec una \u00e8 efficace per la parte di danno che supera l&#8217;ammontare coperto dalla\/e altre.<br \/>\nLa giurisprudenza di legittimit\u00e0, dopo alcune incertezze, ha chiarito che \u00e8 indifferente il fatto che talune coperture siano state stipulate direttamente dall&#8217;assicurato ed altre da altro contraente, ma per conto del medesimo assicurato: ci\u00f2 che \u00e8 determinante \u00e8 che <strong>il beneficiario dell&#8217;eventuale indennizzo sia la medesima persona per lo stesso rischio a tutela del medesimo interesse <\/strong>[3].<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[1]\u00a0Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 6 luglio 2006 n. 15372; Cass. 28 giugno 2006, n. 14962; Cass. 23 dicembre 1993, n. 12763.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[2] In tali casi, in ragione dell&#8217;assoluta diversit\u00e0 del rischio, non trova applicazione l&#8217;art.1910 c.c. bens\u00ec l&#8217;art.1916 c.c. che consente all&#8217;assicuratore infortuni che abbia pagato di surrogarsi nei diritti dell&#8217;assicurato nei confronti del responsabile civile (assicurato per la responsabilit\u00e0 civile).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[3] Corte di Cassazione 23 dicembre 1993 n.12763, in Giust.Civ. 1994, I, 644, in Giurisp. it.1994, I, 1, 1312 con nota di Ricolfi, Questioni vecchie e nuove in materia di assicurazioni plurime e di coassicurazione; Corte di Cassazione 19 agosto 1995 n.8947, in Giust.. Civ. 1996, I, 115.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1483","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1483"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}