{"id":1485,"date":"2014-06-11T08:24:15","date_gmt":"2014-06-11T08:24:15","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/l-assolvimento-dellonere-della-prova-in-capo-alla-parte-assicurata-in-caso-di-furto\/"},"modified":"2026-05-19T14:15:37","modified_gmt":"2026-05-19T14:15:37","slug":"l-assolvimento-dellonere-della-prova-in-capo-alla-parte-assicurata-in-caso-di-furto","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/l-assolvimento-dellonere-della-prova-in-capo-alla-parte-assicurata-in-caso-di-furto\/","title":{"rendered":"The discharge of the burden of proof by the insured party in the event of theft"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Vi \u00e8 in Giurisprudenza un acceso dibattito circa la prova del furto del bene assicurato ovvero la dimostrazione del c.d. &#8220;fatto costitutivo&#8221; del diritto all&#8217;indennizzo assicurativo posto alla base della domanda indennitaria.<br \/>\nSpesso si registrano sentenze nelle quali l&#8217;assicurato, al fine di soddisfare gli oneri probatori su di s\u00e9 gravanti ai sensi dell&#8217;art. 2697 cod. civ., si limita a produrre la sua denuncia di furto sporta alle Autorit\u00e0. Tuttavia, sul tema gi\u00e0 da tempo la nostra Suprema Corte di Cassazione [1] \u00e8 ferma nel ritenere che &#8220;&#8230;la denuncia (n.d.r. nel caso era di rapina) \u00e8 atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell&#8217;istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non pu\u00f2 dirsi realizzato sol perch\u00e9 sussista una denuncia penale&#8230; (omissis) il generico assunto della sentenza istruttoria penale che sui fatti denunciati siano state eseguite dalla polizia giudiziaria infruttuose indagini non \u00e8 idoneo ad attribuire presunzione di veridicit\u00e0 a fatti mai accertati&#8221;.<br \/>\nLa sola produzione della denuncia di furto non esime dunque l&#8217;assicurato dalla prova rigorosa in primis della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall&#8217;assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell&#8217;evento-furto. In tal senso si esprimono le Corti di merito secondo le quali &#8220;Al fine di ottenere il pagamento dell&#8217;indennizzo per il furto di un&#8217;autovettura, l&#8217;assicurato deve dimostrare che l&#8217;autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all&#8217;epoca della lamentata sottrazione, deve essere cio\u00e8 dimostrata la cos\u00ec detta &#8220;preesistenza&#8221; dell&#8217;autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non \u00e8 credibile, non bastando a dimostrare l&#8217;asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorit\u00e0 di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell&#8217;indennizzo&#8221; [2].<br \/>\nParimenti, &#8220;La circostanza che la polizza di assicurazione esiga, per caso di sottrazione mediante furto o rapina del mezzo di trasporto sul quale sono caricate le merci, la presentazione di una denuncia, non esime l&#8217;assicurato dall&#8217;onere di provare la causa del sinistro&#8221; [3].<br \/>\nIn assenza della dimostrazione dell&#8217;evento &#8220;furto&#8221; prevarr\u00e0 la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime a mente della quale &#8220;In tema di assicurazione della nave, l&#8217;onere della prova \u00e8 regolato dall&#8217;art. 2697 c.c., e cio\u00e8 dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l&#8217;inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l&#8217;assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all&#8217;indennizzo deve provare che si \u00e8 realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.&#8221; [4]<br \/>\nTale principio, ampiamente condiviso in Dottrina [5] \u00e8 valido in ogni ramo dell&#8217;assicurazione posto che se viene assicurato un rischio determinato, il &#8220;fatto costituivo&#8221;, che consiste nella prova dell&#8217;evento come delimitato in contratto, deve essere provato ad opera dell&#8217;assicurato [6]. Viceversa, se il rischio viene individuato anche negativamente mediante eccezioni, significa che le circostanze impedienti l&#8217;esigibilit\u00e0 della prestazione d&#8217;indennizzo debbono essere provate dal preteso obbligato, ovvero dall&#8217;assicuratore. [7]<br \/>\nSul tema fondamentale della delimitazione del rischio assicurato, \u00e8 bene ricordare che l&#8217;individuazione del rischio pu\u00f2 essere effettuata con indicazioni positive ovvero con indicazioni negative e talvolta con indicazioni positive e negative [8] in quanto solitamente nelle polizze sono contemporaneamente indicate sia le circostanze in cui l&#8217;evento deve manifestarsi (c.d. rischi assunti) sia quelle la cui ricorrenza esclude la copertura (c.d. rischi esclusi) [9].<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[1] Cfr. sentenza n. 10262 del 7 settembre 1992 (pubblicata in Dir. Mar. 1993, 698).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[2] Corte d&#8217;Appello di Milano 5 novembre 2004 la cui massima \u00e8 pubblicata in Giustizia a Milano 2004, 75.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[3] Ca Milano, 9 gennaio 1996 Soc. Guardamiglio carni c. Soc. Insurance Co. North America, pubblicata in Dir. maritt. 1998, 1128.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[4] Cassazione nel 1995, in data 10 maggio, n. 5123 in Assicurazioni 1997, II, 2 Giust. civ. Mass. 1995, 980; in Giust. civ. 1995, I,2033.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[5] A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, II, Milano, 1954, 431; cfr., sostanzialmente nello stesso senso, anche G. FANELLI, Le assicurazioni, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1980, 134: l&#8217;assicurato deve senz&#8217;altro provare &#8220;che si \u00e8 verificato l&#8217;evento (la lesione dell&#8217;interesse patrimoniale) qualificato dalla causa indicata nel contratto (l&#8217;incendio, la grandine, il furto, ecc.)&#8221;; G. VOLPE PUTZOLU, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Bologna, 1992, 120; ma v., in senso parzialmente diverso, G. SCALFI, I contratti di assicurazione. L&#8217;assicurazione danni, Torino, 1991, 228-229: l&#8217;assicurato deve provare il sinistro, ossia che \u00e8 accaduto il fatto e che esso ha prodotto un danno, in conformit\u00e0 al principio dell&#8217;art. 2697, comma 1\u00b0, c.c.;. Sulla ripartizione dell&#8217;onere della prova fra assicurato e assicuratore in tema di assicurazione contro i danni, v., in generale, anche G. CASTELLANO S. SCARLATELLA, Le assicurazioni private, in Giur. sist. civ. comm., fondata da W. BIGIAVI, 2\u00aa ed., Torino, 1981, 359 ss.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[6] R. CALVO, L&#8217;onere della prova, in Contr. impr., 1996, 1022.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[7] E. FOGLIANI, Onere della prova e navigabilit\u00e0 della nave nell&#8217;assicurazione corpi, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, 432.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[8] A. DONATI, Trattato, cit., II, 144 ss., in particolare 147-147.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">[9] G. FANELLI, Le assicurazioni, cit., 104 ss., 111 ss; A. DE GREGORIO &#8211; G. FANELLI, Diritto delle assicurazioni, II,Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, pp. 82 ss.; G. SCALFI, I contratti di assicurazione, cit., 70 ss.; N. GASPERONI, Le assicurazioni, in Tratt. dir. civ., diretto da G.GROSSO E F. SANTORO-PASSARELLI, Milano, 1966, 63-64.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1485","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1485","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1485"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1485"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}