{"id":1490,"date":"2021-02-03T08:26:41","date_gmt":"2021-02-03T08:26:41","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/fascicolo-sanitario-elettronico\/"},"modified":"2026-05-19T10:43:16","modified_gmt":"2026-05-19T10:43:16","slug":"fascicolo-sanitario-elettronico","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/fascicolo-sanitario-elettronico\/","title":{"rendered":"Electronic Health Record"},"content":{"rendered":"<p>Alla luce dell\u2019emergenza sanitaria che sta cos\u00ec duramente colpendo il nostro Paese da circa un anno, il tema della Sanit\u00e0 Digitale si sta rivelando quanto mai delicato e complesso.<\/p>\n<p>Le problematiche connesse con l\u2019incremento dell\u2019erogazione di prestazioni sanitarie, la necessit\u00e0 del rispetto del distanziamento sociale per i pazienti e gli operatori, la sospensione per lungo tempo di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, oltre che i ricoveri in regime di elezione, hanno reso evidente la fragilit\u00e0 del Sistema Sanitario, determinando la necessit\u00e0 di realizzare un percorso di riorganizzazione, che possa garantire e potenziare le attivit\u00e0 cliniche, in termini di efficienza e sicurezza.<\/p>\n<p>Grandi sforzi sono stati posti in essere relativamente all\u2019ambizioso progetto di E-Health, rappresentato dalla molteplicit\u00e0 di servizi e strumenti, che vanno dalla Telemedicina, alla dematerializzazione delle prescrizioni mediche, ed ancora, dallo sviluppo di strumenti di Intelligenza Artificiale alla piena realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.<\/p>\n<p>Proprio il FSE rappresenta un tassello fondamentale di questo percorso, in ragione della necessit\u00e0 dei servizi della cosiddetta medical sharing, e molteplici sono state le tappe che prendono vita a partire dal 2012, allorquando con DL 179, convertito con Legge n. 221 venne questo strumento.<\/p>\n<p>Il Fascicolo Sanitario Elettronico \u00e8 lo strumento attraverso il quale il cittadino pu\u00f2 tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari; si tratta in buona sostanza di un archivio che possa contenere, su richiesta del cittadino\/paziente, tutta la sua storia sanitaria, finalizzato a consentire, su espressa richiesta dell\u2019interessato, l\u2019erogazione di servizi sanitari, che vanno dalla prevenzione alla verifica della qualit\u00e0 delle cure.<\/p>\n<p>Stiamo assistendo in questi anni ad un grande sforzo organizzativo e tecnico volto a rendere pienamente operativo tale fondamentale strumento, in particolar modo attraverso l\u2019armonizzazione ed interoperabilit\u00e0 dei dati e delle funzioni.<\/p>\n<p>Fondamentale appare la costante implementazione nell\u2019archivio di tutte le prestazioni espletate, che vanno dagli esami di laboratorio, alle terapie somministrate, alle prestazioni specialistiche, agli interventi chirurgici, ecc., onde consentirne una approfondita consultazione su tutto il territorio nazionale, con previsione di realizzare anche un progetto di interoperabilit\u00e0 a livello Comunitario.<\/p>\n<p>Questa appare la vera svolta, che potr\u00e0 consentire l\u2019incremento delle attivit\u00e0 sanitarie in forma remota (i.e. Telemedicina).<\/p>\n<p>Per essere pienamente operativo, il complesso progetto E-Health necessita ovviamente di un archivio, sempre pi\u00f9 ampio ed accurato, relativamente a tutta la storia clinica dei cittadini, e solo cos\u00ec si pu\u00f2 immaginare che possa espandersi una soddisfacente ed accurata attivit\u00e0 a distanza, che potr\u00e0 integrarsi con l\u2019ausilio dei sempre pi\u00f9 progrediti strumenti di medical devices, coordinati da sistemi intelligenti.<\/p>\n<p>Come previsto dal DPCM n. 178 del 29 settembre 2015, il Fascicolo Sanitario Elettronico \u00e8 istituito, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dalle Regioni e dalle Province Autonome, con l\u2019intenzione di rendere possibile un miglioramento della qualit\u00e0 dei servizi sanitari, aventi ad oggetto:<\/p>\n<ul>\n<li>Prevenzione, diagnosi e riabilitazione<\/li>\n<li>Studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico<\/li>\n<li>Programmazione sanitaria, verifica delle qualit\u00e0 delle cure e valutazione dell\u2019assistenza sanitaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In considerazione della delicatezza dei dati trattati, il Garante per la Protezione dei Dati Personali fin dal 2009 ha approfondito il tema, anche attraverso linee guida e strumenti chiarificatori (FAQ e infografiche) \u00a0onde porre chiarezza sulle tutele da adottare per il corretto utilizzo e finalit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 di controllo ha ritenuto infatti necessario puntualizzare che il Fascicolo sanitario Elettronico, cos\u00ec come il Dossier Sanitario Elettronico, determina\u00a0 un\u00a0 trattamento di dati \u201csensibili\u201d (utilizzando la previgente denominazione) ulteriore rispetto a quello originario di cui alle singole attivit\u00e0 sanitarie, che confluiscono nel FSE medesimo: circostanza che determina la necessit\u00e0 di una accurata informativa che deve essere sottoposta all\u2019interessato, con la chiara identificazione delle finalit\u00e0, dei limiti e dei soggetti che sono autorizzati all\u2019accesso a detti dati.<\/p>\n<p>Fondamentale appare il chiarimento relativo al fatto che l\u2019informativa del FSE deve essere formulata con linguaggio chiaro e contenere, in adozione a quanto previsto dall\u2019art. 13 del GPR, la precisazione delle finalit\u00e0, dei soggetti autorizzati al trattamento e la precisazione relativamente al diritto dell\u2019interessato a conoscere tutti gli accessi che vengono effettuati al proprio FSE.<\/p>\n<p>Appare quanto mai delicato individuare le prerogative ed i limiti relativamente ai soggetti autorizzati all\u2019accesso al FSE, ed in punto tra essi rientrano:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019interessato, che \u00a0pu\u00f2 in ogni momento accedere ai propri documenti sanitari, intesi quali dati clinici e amministrativi (ricette, prescrizioni, prenotazioni, certificati), oltre che consultare l\u2019elenco di tutti gli accessi eseguiti sul proprio fascicolo.<\/li>\n<li>Il personale amministrativo operante in strutture sanitarie \u00a0che pu\u00f2, in qualit\u00e0 di soggetto autorizzato, consultare solamente le informazioni necessarie per l\u2019assolvimento delle funzioni amministrative, quali le prenotazioni e\/o i dati anagrafici indispensabili ad hoc, ma non i dati sanitari.<\/li>\n<li>Gli esercenti le professioni sanitarie (sia in strutture pubbliche che private) che a vario titolo intervengono nella cura ed assistenza del paziente, possono avere accesso al FSE ed ai dati sanitari ivi contenuti; tra tali soggetti autorizzati vi \u00e8 anche il medico di medicina generale (MMG) ed il pediatra di libera scelta (PLS) i quali hanno il compito di redigere il Patient Summary, inteso quale documento socio sanitario informatico, che riassume la storia clinica dell\u2019interessato, finalizzato a consentire e facilitare la continuit\u00e0 di cura attraverso il rapido inquadramento del paziente al momento di un contatto con una determinata struttura sanitaria.<\/li>\n<li>Le Regioni ed il Ministero della Salute hanno anch\u2019essi la facolt\u00e0 di accedere ai dati pseudonimizzati presenti nel FSE per le finalit\u00e0 di governo e di ricerca (programmazione sanitaria, verifica della qualit\u00e0 delle cure, valutazione dell\u2019assistenza sanitaria, gestione delle emergenze sanitarie), nel rispetto dei principi di indispensabilit\u00e0, necessit\u00e0, pertinenza e non eccedenza.<\/li>\n<li>Fondamentale inoltre appare l\u2019indicazione dei soggetti non abilitati in alcun modo all\u2019accesso al FSE, quali i periti, le compagnie di assicurazione, i medici legali, i datori di lavoro, le associazioni scientifiche e gli organismi amministrativi pur se operanti in ambito sanitario, ed in ogni caso tutti i soggetti terzi non espressamente autorizzati dall\u2019interessato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La grande sfida per il prossimo futuro attiene alla completa adozione degli strumenti connessi con il FSE e la interoperabilit\u00e0 tra tutte le Regioni e, si spera presto, tra gli Stati UE.<\/p>\n<p>Attualmente infatti i\u00a0 Fascicoli elettronici \u00a0attivati sono poco superiori a 30\u00a0milioni, operanti sulle\u00a021 Regioni, ma tra queste\u00a0 solo 11 hanno aderito ai progetti di interoperabilit\u00e0, ed in ogni caso, anche all\u2019interno di queste Regioni, ancora difficile e non completa risulta essere l\u2019implementazione dei dati a cura di tutte le strutture sanitarie.<\/p>\n<p>Con Legge 232 del 2017 \u00e8 stata istituita l\u2019Infrastruttura Nazionale per l\u2019Interoperabilit\u00e0 (INI) che opera in modo sinergico con l\u2019Agenzia per l\u2019Italia Digitale, ed \u00e8 finalizzata alla realizzazione dei percorsi e strumenti di implementazione ed interoperabilit\u00e0, garantendo la piena funzionalit\u00e0 dei FSE regionali, l\u2019identificazione dell\u2019assistito attraverso l\u2019allineamento con l\u2019Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), l\u2019interconnessione dei soggetti previsti per la trasmissione telematica dei dati, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite e rese disponibili dalle Amministrazioni e dagli Enti che le detengono.<\/p>\n<p>Ulteriore sfida \u00e8 rappresentata dall\u2019allargamento delle funzioni di connettivit\u00e0 ed interoperabilit\u00e0 a livello Comunitario, attraverso il programma <em>Connecting Europe Facility<\/em>\u00a0(CEF), che potr\u00e0 consentire la realizzazione di una infrastruttura europea interconnessa con la rete nazionale dei fascicoli sanitari regionali, e che porr\u00e0 le basi per una condivisione internazionale di elementi\/dati, anche in termini di ricerca, la cui delicatezza ed importanza \u00e8 stata ben compresa con l\u2019emergenza sanitaria pandemica.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1490","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1490"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}