{"id":1493,"date":"2019-04-18T08:26:42","date_gmt":"2019-04-18T08:26:42","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/responsabilita-dellhosting-provider-e-catching\/"},"modified":"2026-05-19T11:07:36","modified_gmt":"2026-05-19T11:07:36","slug":"responsabilita-dellhosting-provider-e-catching","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/responsabilita-dellhosting-provider-e-catching\/","title":{"rendered":"Hosting Provider Responsibilities and Caching"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">Con le recenti Sentenze gemelle <strong>7708<\/strong> e <strong>7709 del 19 marzo 2019<\/strong> la Suprema Corte ha approfondito la vexata questio del ruolo e responsabilit\u00e0 \u00a0dell\u2019Hosting Provider e dell\u2019attivit\u00e0 di caching.<\/p>\n<p style=\"text-align:center\">**<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La prima Statuizione trae origine dalla vertenza \u00a0giunta alla ribalta dei media inerente la diffusione sul portale video Yahoo di filmati tratti da programmi televisivi della societ\u00e0 Reti Televisive Italiane e protetti da Copyright.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">I Giudici di merito hanno verificato come i clienti della Societ\u00e0 di Sunnyvale \u00a0avevano la possibilit\u00e0 di caricare autonomamente contenuti video sul portale suddetto, in modo da consentirne la visione gratuita da parte di altri utenti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Discordanti sono state le decisioni di merito in punto: il Tribunale di Milano accert\u00f2 infatti nel 2011 la responsabilit\u00e0 di Yahoo connessa alla diffusione sul proprio portale video di programmi televisivi prodotti da RTI, violandone il diritto d\u2019autore.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Corte d\u2019Appello di Milano, con Sentenza del 2015 ha invece accolto il giudizio di gravame proposto da Yahoo, considerando quest\u2019ultima quale \u201cprestatore di servizi di ospitalit\u00e0 dei dati\u201d, cosiddetto hosting provider.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In questo caso il ruolo del portale venne considerato un mero intermediario che \u201csenza proporre servizi di elaborazione dei dati, offre ai propri clienti un mero servizio di accesso\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In buona sostanza il centro della disamina posta in essere dai Giudici di Legittimit\u00e0 \u00e8 stata la corretta interpretazione dei servizi messi a disposizione dei propri utenti da parte di Yahoo, con particolare attenzione alla differenza tra \u201chosting provider\u201d (le cui attivit\u00e0 e responsabilit\u00e0 sono ben delineate nelle norme di cui all\u2019art. 14 Direttiva 2000\/31\/CE ed art 16 D.Lgs 70\/2003) ed \u201chosting provider attivo\u201d (sottratto al regime generale di esenzione di responsabilit\u00e0 di cui al\u00a0 D. Lgs 70\/2003).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Suprema Corte ha nel caso qui cennato accolto i principi esposti dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea che ha individuato la nozione di \u201chosting provider attivo\u201d, in riferimento a tutti quei casi che esulino da\u00a0 un'&#8221;attivit\u00e0 dei prestatori di servizi della societ\u00e0 dell&#8217;informazione (che) sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono n\u00e9 controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Nella fattispecie, \u00e8 stato infatti \u00a0individuato un ruolo attivo del prestatore di servizi, che non si \u00e8 limitato ad una mera messa a disposizione di spazio web, ma ha offerto servizi aggiuntivi che denotavano la conoscenza (o conoscibilit\u00e0 dei contenuti video), con la conseguente facolt\u00e0 di rimozione, modificazione, indicizzazione dei contenuti medesimi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Corte ha precisato inoltre che il prestatore attivo \u00e8 responsabile con riguardo al contenuto delle informazioni e dati quando:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\">egli &#8220;sia effettivamente a conoscenza del fatto che l&#8217;attivit\u00e0 o l&#8217;informazione \u00e8 illecita&#8221; e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, &#8220;sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l&#8217;illiceit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 o dell&#8217;informazione&#8221;<\/li>\n<li style=\"text-align:justify\">egli non &#8220;agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l&#8217;accesso&#8221; appena &#8220;a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorit\u00e0 competenti&#8221;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">I Giudici Ermellini hanno ritenuto peraltro necessario rinviando la causa dinanzi alla Corte d\u2019Appello di Milano per l\u2019accertamento tecnico-informatico circa la concreta identificabilit\u00e0, all\u2019epoca dei fatti, da parte del prestatore della illiceit\u00e0 dei video caricati mediante la mera indicazione del nome dei programmi da cui sono tratti, ovvero se risultasse necessaria l\u2019analisi degli specifici indirizzi \u201curl\u201d.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:center\">**<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Sentenza 7709\/2019 si incentra invece sulla ulteriore attivit\u00e0 di caching posta in essere dal servizio di ricerca\u00a0 denominato Yahoo Search,\u00a0 intesa quale attivit\u00e0 di semplice \u201cmotore di ricerca\u201d, consistente nel \u201ccercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall\u2019utente interrogante fornendo i link che consentono la connessione con ciascuno di essi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Al fine di offrire all\u2019utenza il suddetto servizio, il motore di ricerca \u00a0\u201cprocede ad eseguire una copia di ogni sito che viene memorizzata temporaneamente in una cache, attivit\u00e0 che consente di fornire per le chiavi di ricerca pi\u00f9 frequentemente utilizzate i risultati della ricerca stessa in tempi estremamente rapidi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tale \u201cmemorizzazione automatica, intermedia e temporanea\u201d delle informazioni \u2013 eseguita \u201cal solo scopo di rendere pi\u00f9 efficace il successivo inoltro ai destinatari a loro richiesta\u201d \u2013 caratterizza dunque ai sensi del\u00a0D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 15l\u2019attivit\u00e0 in questione (caching).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Va precisato per\u00f2 che la funzione indicata necessit\u00e0 una neutralit\u00e0 del prestatore, il quale non potr\u00e0 modificare le informazioni, pur nella offerta del cosiddetto \u201cembedding\u201d, strumento che consente all\u2019utente di visionare direttamente sul motore di ricerca Yahoo immagini presenti su siti di terzi, e del \u00a0suggest search, che offre suggerimenti per completare automaticamente le chiavi della ricerca sulla base delle combinazioni pi\u00f9 utilizzate dal complesso degli utenti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Tali ultimi due servizi sono stati giudicati compatibili con la prerogativa della neutralit\u00e0, in quanto fondati sul carattere automatico e temporaneo della memorizzazione delle immagini presenti sui siti di terzi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Corte conclude con la considerazione circa l\u2019esonero dalla responsabilit\u00e0 del prestatore (cacher) per il servizio denominato caching per i contenuti immessi da utenti terzi qualora:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align:justify\">non modifichi le informazioni, divenendo in tal caso concorrente attivo<\/li>\n<li style=\"text-align:justify\">si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, quindi ad esempio ometta di rendere disponibili al pubblico nella memoria cache delle informazioni che invece non sono tali nel sito di provenienza<\/li>\n<li style=\"text-align:justify\">si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, secondo le regole del settore<\/li>\n<li style=\"text-align:justify\">non interferisca con l\u2019uso lecito di tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore per ottenere dati sull\u2019impiego delle informazioni<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align:justify\">agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l\u2019accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l\u2019accesso alle informazioni \u00e8 stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un\u2019autorit\u00e0 amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione<\/p>\n<div 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