{"id":1496,"date":"2018-08-09T08:26:43","date_gmt":"2018-08-09T08:26:43","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/direttiva-europea-nis\/"},"modified":"2026-05-19T11:14:38","modified_gmt":"2026-05-19T11:14:38","slug":"direttiva-europea-nis","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/direttiva-europea-nis\/","title":{"rendered":"European NIS Directive"},"content":{"rendered":"<p>Per poter meglio definire l\u2019attuale <em>status<\/em> dei soggetti fisici \u00e8 stato coniato il concetto di \u201c<em>on life<\/em>\u201d, che costituisce il punto di congiunzione tra la vita reale concreta (che pu\u00f2 essere tangibile con i comuni sensi) e quella virtuale, rappresentata dalla connessione <em>on line<\/em>. In virt\u00f9 della costante crescita dell\u2019utilizzo dell\u2019Internet of Things, si viene ad assottigliare il confine tra status <em>on-line<\/em> e <em>off-line<\/em> e conseguentemente aumenta l\u2019intensificazione della, non sempre intenzionale, connessione alla rete globale (<em>on life<\/em>), che determina la perdurante condivisione di dati, siano essi anagrafici, biometrici, sanitari o professionali dei singoli utenti.<\/p>\n<p>A fronte del costante e crescente progresso tecnologico e la sempre pi\u00f9 intensa attivit\u00e0 digitale che permea la nostra societ\u00e0, gli organi comunitari hanno preso atto che il progetto di una digitalizzazione pi\u00f9 ampia, protetta e consapevole, debba passare attraverso la maggiore propensione all\u2019utilizzo degli strumenti digitali da parte dei cittadini\/consumatori\/fruitori, garantita da strumenti regolamentari che dovranno essere sempre pi\u00f9 sicuri e forniti da operatori consci della essenzialit\u00e0 dei servizi offerti.<\/p>\n<p>Il primo passo in tale direzione \u00e8 stato fatto con il Regolamento Europeo 679\/2016, noto come <strong>\u201cGDPR\u201d<\/strong> (<strong><em>G<\/em><\/strong><em>eneral\u00a0<strong>D<\/strong>ata<strong> P<\/strong>rotection\u00a0<strong>R<\/strong>egulations<\/em>) che, in vigore da circa due mesi, ha avuto il merito di dare vita ad un\u2019unica ed armonica normativa europea in merito alla protezione dei dati personali. La normativa rientra in un ampio \u201cdisegno\u201d che ha approntato un complesso ed articolato iter teso a potenziare le attivit\u00e0 digitali e porre le basi per una vera e propria \u201c<strong><em>rivoluzione digitale<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019esperienza comunitaria \u00e8 stata seguita altrove, ad esempio dallo Stato della California che in data 28 giugno 2018, dopo alcuni noti scandali mediatici (con risvolti giudiziari in itinere) circa presunte massive violazioni dei dati personali da parte di societ\u00e0 vicine a noti Social Network, ha emanato il Consumer Privacy Act, che si ispira dichiaratamente al GDPR e che entrer\u00e0 in vigore a partire dal 2020.<\/p>\n<p>Il quadro normativo comunitario \u00a0si \u00e8 ulteriormente integrato grazie alla complessa Direttiva 1148\/2016, <em>recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell\u2019Unione<\/em>, meglio nota come <strong>NIS<\/strong> (<strong><em>N<\/em><\/strong><em>etwork and <strong>I<\/strong>nformation <strong>S<\/strong>ecurity Directive<\/em>), utile a disciplinare i rischi connessi con i sempre pi\u00f9 frequenti incidenti correlati alla sicurezza, che potrebbero causare l\u2019impedimento \u201c<em>dell\u2019esercizio delle attivit\u00e0 economiche, provocare notevoli perdite finanziarie, minare la fiducia degli utenti e causare gravi danni all\u2019economia dell\u2019Unione<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Gli Organi Europei hanno a tal fine definito un iter (a dire il vero non semplice) di misure e standard, ponendo l\u2019accento sulla necessit\u00e0 di un \u201c<em>approccio globale a livello dell\u2019Unione<\/em>\u201d e partendo dalla considerazione che \u201c<em>le capacit\u00e0 esistenti non bastano a garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi<\/em>\u201d; la complessit\u00e0 del fenomeno tecnico, il sempre costante progresso dei sistemi, l\u2019assenza di obblighi comuni rispetto agli operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi digitali hanno fino ad ora determinato l\u2019impossibilit\u00e0 della creazione di \u201c<em>un meccanismo globale ed efficace di cooperazione a livello dell\u2019Unione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00a0Utilizzando lo schema normativo analogo a quello introdotto con il GDPR, la Direttiva richiama il principio di <em>accountability<\/em> in capo agli Stati Membri, i quali dovranno adeguarsi ai principi introdotti con tale dettato comunitario ed effettuare serie analisi dei rischi connessi ai servizi essenziali e digitali, onde poter pianificare ed adottare le misure adeguate alla protezione dei servizi individuati, il tutto anche attraverso una fattiva cooperazione europea.<\/p>\n<p>Essenzialmente, la Direttiva NIS intende introdurre tre obiettivi fondamentali:<\/p>\n<ul>\n<li>la promozione di una attenta gestione dei rischi nei settori determinanti per l\u2019economia e la societ\u00e0, con conseguente segnalazione degli \u201cincidenti\u201d a carico della sicurezza;<\/li>\n<li>la determinazione di strumenti di evoluta ed efficace sicurezza informatica (Cyber Security), anche attraverso l\u2019introduzione del CSIRT (Computer Security Incident Response Team);<\/li>\n<li>l\u2019implementazione della cooperazione tra gli Stati Membri per il raggiungimento di rapporti sinergici tra i vari Organi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel testo normativo si evidenzia la necessit\u00e0 di proteggere quei servizi che vengono considerati essenziali per il mantenimento di attivit\u00e0 sociali ed economiche fondamentali.<\/p>\n<p>La Direttiva non individua direttamente i soggetti destinatari e gli operatori dei servizi essenziali, ma esprime i principi in base ai quali gli Stati dovranno individuare tali organi; essi potranno quindi essere soggetti pubblici o privati che si occupano di quei servizi che vengono identificati come \u201c<em>infrastrutture critiche<\/em>\u201d (nei diversi settori energia, trasporti, settore bancario, settore sanitario, fornitura di acqua potabile, fornitori di servizi digitali).<\/p>\n<p>La decisione di formalizzare in modo normativo la particolare e sempre crescente attenzione ai predetti settori attiene alla necessit\u00e0 di garantire la continuit\u00e0 dei servizi determinanti e limitare l\u2019impatto di incidenti. Particolare attenzione \u00e8 riservata al settore digitale in relazione alla gestione dei motori di ricerca, dei Data Center, dei portali di eCommerce, dei servizi Cloud, il tutto attraverso il rafforzamento di strumenti di protezione delle reti, unito alla pianificazione di strumenti di resilienza attiva (<em>business continuity, business recovery, disaster recovery<\/em>).<\/p>\n<p>La Direttiva pone le basi per una fattiva e collaborativa cooperazione europea tra gli Stati, attraverso l\u2019introduzione di un gruppo di Cooperazione composto da rappresentati degli Stati Membri, dalla Commissione e dall\u2019ENISA (European Union for Network and Information Security Agency), al fine di condividere strumenti, attivit\u00e0 ed informazioni riguardanti la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.<\/p>\n<p>La cooperazione e condivisione \u00e8 stata individuata anche a livello di reti CSIRT, in modo da poter realizzare una rete di gruppi di intervento per la sicurezza in caso di incidenti, e poter intervenire in modo sinergico a fronte di necessit\u00e0 precise (es. adozione di attivit\u00e0 comuni a fronte di violazioni che interessino pi\u00f9 Stati).<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 legislativa Europea proseguir\u00e0 ulteriormente il perseguimento del \u201cdisegno\u201d di realizzazione della efficace rivoluzione digitale con quello che viene denominato il <strong>Cybersecurity Act<\/strong>. In tale direzione \u00e8 stata predisposta dalla Commissione Europea una proposta di Regolamento che mira a raggiungere due fondamentali obiettivi:<\/p>\n<ul>\n<li>rafforzare ed implementare il ruolo dell\u2019attuale European Union for Network and Information Security Agency (ENISA), trasformandola nell\u2019Agenzia Europea per la Cybersecurity,<\/li>\n<li>sviluppare parametri atti a individuare una certificazione Europea relativamente a strumenti di Cybersecurity e prodotti ICT, attraverso l\u2019introduzione dell\u2019European Cybersecurity Certification Framework.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> Direttiva UE 2016\/1148 &#8211; Considerando 3<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1496","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1496","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1496"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1496"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}