{"id":1497,"date":"2018-05-17T08:26:43","date_gmt":"2018-05-17T08:26:43","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/legge-gelli-obbligo-di-comunicazione-allesercente-la-professione-sanitaria\/"},"modified":"2026-05-19T11:21:01","modified_gmt":"2026-05-19T11:21:01","slug":"legge-gelli-obbligo-di-comunicazione-allesercente-la-professione-sanitaria","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/legge-gelli-obbligo-di-comunicazione-allesercente-la-professione-sanitaria\/","title":{"rendered":"Gelli Law \u2013 Obligation to communicate with healthcare professionals"},"content":{"rendered":"<p>Tra i diversi aspetti innovativi introdotti con la Legge 24\/2017, \u00a0meglio conosciuta come Legge Gelli, e che si ritiene necessario a distanza di poco pi\u00f9 di un anno dalla sua entrata in vigore porre ancora l&#8217;attenzione,\u00a0\u00a0troviamo all\u2019art. 13\u00a0 l\u2019obbligo di comunicazione all\u2019esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Con questo strumento il Legislatore ha tentato di porre le basi per un pieno coinvolgimento del personale sanitario laddove vi sia l\u2019instaurazione di un giudizio promosso da un presunto danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, contestandone\u00a0 il corretto operato.<\/p>\n<p>Il concetto ed il significato di \u201ccoinvolgimento\u201d, ben illustrato nelle relazioni accompagnatorie alla norma, \u00a0traspare nella varie parti della novella e, forse ancor pi\u00f9 che in altre innovazioni introdotte, manifesta l\u2019intento di instaurare un dialogo tra i diversi soggetti interessati (danneggiato, Struttura, personale), in modo da aprire la strada verso un auspicabile migliore approfondimento della vicenda dedotta in sede di richiesta risarcitoria, che potr\u00e0 venire cos\u00ec analizzata, non solo da parte della struttura, ma anche con il, spesso, fondamentale supporto del personale; contemporaneamente peraltro \u2013lo si comprende segnatamente dal testo degli artt 13 e 9- vengono poste le condizioni, anche formali, per possibili eventuali azioni di rivalsa nei casi di responsabilit\u00e0 per dolo o colpa grave<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>La strada pu\u00f2 essere considerata aperta, nonostante molti passi dovranno essere ancora fatti per armonizzare l\u2019intento del Legislatore con il testo normativo e con la prassi ormai consolidata.<\/p>\n<p>Dalla lettura integrale dell\u2019art. 13<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\" title=\"\">[2]<\/a> si prende contezza del fatto che il Legislatore abbia inteso porre l\u2019obbligo di comunicazione agli esercenti la professione sanitaria sia nel caso dell\u2019instaurazione del giudizio da parte del presunto danneggiato, ma anche nel caso di avvio di trattative definitorie.<\/p>\n<p>La ragione di tale duplice circostanza appare del tutto coerente con le intenzioni cennate, ma a ben vedere, appare acquisire preminenza la necessit\u00e0 di strutturare la <em>comunicazione<\/em> come condizione necessaria per le possibili eventuali azioni di rivalsa.<\/p>\n<p>Il legislatore ha infatti tenuto ad evidenziare con accuratezza l\u2019obbligo di comunicazione, a cura delle strutture sanitarie, sociosanitarie ed anche delle imprese assicuratrici che prestino la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti previsti all\u2019art. 10, prevedendo espressamente la sanzione della mancata ammissibilit\u00e0 delle azioni di rivalsa o di responsabilit\u00e0 amministrativa nei casi in cui la comunicazione sia omessa, tardiva rispetto al termine originariamente previsti in dieci giorni (termine ampliato a giorni 60 a seguito di correttivo ), o incompleta.<\/p>\n<p>Non passeranno peraltro inosservati alcuni elementi che da pi\u00f9 parti vengono definiti come \u201c<em>critici<\/em>\u201d rispetto alla non compiuta intelligibilit\u00e0 dell\u2019istituzione di tale comunicazione, in particolar modo rispetto ai soggetti destinatari, o la richiesta completezza di tale informazione, o ancora ai soggetti che hanno l\u2019onere di tale adempimento, e per ultimo se per trattative (definite testualmente come stragiudiziali), debbano essere intese anche quelle instaurate nel corso del giudizio, solitamente avviabili a seguito dell\u2019espletamento della Consulenza Tecnica d\u2019Ufficio.<\/p>\n<p>Per fornire una \u00a0chiave di lettura, a distanza di oltre un anno dall\u2019entrata in vigore della nota Legge, che potr\u00e0 ulteriormente subire variazioni a seguito dell\u2019intervento del Legislatore, con previsti futuri ulteriori correttivi, si ritiene che gli obiettivi di cui \u00e8 stata fatta breve menzione possano ben fornire supporto interpretativo.<\/p>\n<p>Un primo aspetto su cui appare necessario focalizzare l\u2019attenzione \u00e8 rappresentato dal soggetto destinatario della comunicazione, e per fare ci\u00f2 cerchiamo di porre a noi stessi il quesito se il Legislatore abbia inteso tale soggetto in via restrittiva (i.e. il determinato esercente \u201c<em>sulla cui responsabilit\u00e0 si fonda il giudizio<\/em>\u201d) ovvero considerato in senso pi\u00f9 ampio, estendendo tale indicazione a tutti i membri delle possibili equipe mediche (ed anche agli altri esercenti le professioni sanitarie)\u00a0 che hanno avuto in qualche modo rapporti con il\u00a0 danneggiato reclamante.<\/p>\n<p>In considerazione della espressa necessit\u00e0 di collaborazione rispetto alla domanda risarcitoria, e, in via implicita, tenuto conto della auspicata valenza deflattiva della norma recentemente introdotta, appare plausibile il coinvolgimento limitatamente al soggetto (o soggetti) espressamente indicati dal danneggiato, o in assenza di tale identificazione, del personale la cui attivit\u00e0 possa aver rappresentato elementi asseritamente censurabili; risulterebbe invece non obbligatoria \u00a0l\u2019effettuazione della comunicazione a tutti quei soggetti le cui attivit\u00e0 possano essere state espletate esclusivamente in qualit\u00e0 di partecipanti al team o equipe, ma prive di quella valenza tale da farli ricadere in presupposti di sussistenza della responsabilit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>Tale interpretazione appare in adesione anche con le valutazioni riguardanti i presupposti\u00a0 formali di cui all\u2019esercizio del diritto di rivalsa, che, come ben noto, rappresenta la prerogativa nei confronti del soggetto le cui attivit\u00e0 possano essere rappresentate censurabili in ragione di dolo o colpa grave.<\/p>\n<p>Circa i soggetti titolati ad effettuare la comunicazione de qua, essi vengono individuati nelle aziende sanitarie e sociosanitarie interessate, nonch\u00e9 le compagnie assicuratrici dei soggetti per i quali \u00e8 stata introdotto l\u2019obbligo di copertura assicurativa con l\u2019art. 10<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\" title=\"\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p>Non si ritiene, invero, che le comunicazioni possano essere effettuate da altri soggetti estranei a quelli supra menzionati, i quali manifesterebbero invero un carente interesse giuridico in punto.<\/p>\n<p>Il Legislatore ha sentito la necessit\u00e0 di dettare i principi relativamente all\u2019oggetto della comunicazione (a dire il vero lasciando al lettore ampi margini interpretativi), e si ritiene che per quanto riguarda il giudizio risarcitorio, l\u2019informativa debba necessariamente contenere l\u2019atto introduttivo, onde consentire al soggetto esercente l\u2019eventuale partecipazione processuale.<\/p>\n<p>Nel caso invece di avvio delle ipotesi transattive, la formale comunicazione dovr\u00e0 contenere il testo dell\u2019accordo su cui le parti hanno posto in essere la trattativa, in modo da poter portare a conoscenza del soggetto esercente le intenzioni definitorie, sulle quali poter esprimere la propria posizione.<\/p>\n<p>Restando infine in ambito di trattative, il Legislatore ha testualmente indicato quelle stragiudiziali, per le quali \u00e8 stato posto l\u2019obbligo informativo, ma si ritiene che la comunicazione debba essere intesa obbligatoria anche (e al dire il vero, soprattutto) nel caso in cui le trattative intervengano nelle more di un giudizio contenzioso e che sorgano all\u2019esito della fase istruttoria.<\/p>\n<p>Invero, se ragioniamo di comunicazione in questi termini (nel corso del giudizio), presupponiamo implicitamente che il soggetto esercente non sia parte costituita (in caso contrario infatti non sarebbe in ogni caso avviabile alcuna trattativa in sua assenza), ed appare pertanto evidente che la eventuale trattativa sia necessariamente da portare alla conoscenza del personale le cui attivit\u00e0 abbiano spinto l\u2019azienda (ovvero la compagnia assicuratrice) a definire in via transattiva la vertenza in questione.<\/p>\n<p>Come abbiamo suntivamente visto, solo nel caso di avvenuta corretta e tempestiva comunicazione, l\u2019azienda (ovvero l\u2019assicuratore) potr\u00e0 avere la facolt\u00e0 di attivare le azioni di rivalsa previste.<\/p>\n<p>Gli operatori del Diritto stanno facendo opera di analisi ermeneutica del testo legislativo, e forse ancor pi\u00f9 delle intenzioni espresse che hanno accompagnato questa riforma, che intende aver lanciato le basi per una revisione globale della complessa materia sanitaria, per la quale invero si attendono le successive attivit\u00e0 correttive e legislative per proseguire il cammino nei vari istituti previsti. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> <em>L&#8217;azione di rivalsa nei confronti dell&#8217;esercente la\u00a0 professione sanitaria pu\u00f2 essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave\u2026 (art. 9 comma 1)<\/em><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\" title=\"\">[2]<\/a> <em>Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 7, comma 1, e le imprese di\u00a0 assicurazione\u00a0 che\u00a0 prestano\u00a0 la\u00a0 copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all&#8217;articolo 10, commi 1\u00a0 e\u00a0\u00a0 2,\u00a0\u00a0 comunicano\u00a0\u00a0 all&#8217;esercente\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 professione\u00a0\u00a0 sanitaria l&#8217;instaurazione\u00a0 del\u00a0 giudizio\u00a0 promosso\u00a0 nei\u00a0 loro\u00a0\u00a0 confronti \u00a0\u00a0dal danneggiato,\u00a0 entro\u00a0 sessanta\u00a0 giorni\u00a0 dalla\u00a0 ricezione\u00a0 della\u00a0 notifica dell&#8217;atto introduttivo,\u00a0 mediante\u00a0 posta\u00a0 elettronica\u00a0 certificata\u00a0 o lettera raccomandata\u00a0 con\u00a0 avviso\u00a0 di\u00a0 ricevimento\u00a0 contenente\u00a0 copia dell&#8217;atto\u00a0 introduttivo\u00a0 del\u00a0 giudizio.\u00a0 Le\u00a0 strutture\u00a0 sanitarie\u00a0\u00a0 e sociosanitarie e le\u00a0 imprese \u00a0di\u00a0 assicurazione\u00a0 entro\u00a0 sessanta\u00a0 giorni comunicano all&#8217;esercente la\u00a0 professione\u00a0 sanitaria,\u00a0 mediante\u00a0 posta elettronica\u00a0 certificata\u00a0 o\u00a0 lettera\u00a0 raccomandata\u00a0 con\u00a0\u00a0 avviso\u00a0\u00a0 di ricevimento, l&#8217;avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con\u00a0 invito\u00a0 a\u00a0 prendervi\u00a0 parte.\u00a0 L&#8217;omissione,\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 tardivit\u00e0\u00a0\u00a0 o l&#8217;incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l&#8217;ammissibilit\u00e0\u00a0 delle\u00a0 azioni\u00a0 di\u00a0 rivalsa\u00a0 o\u00a0 di\u00a0\u00a0 responsabilit\u00e0 amministrativa di cui all&#8217;articolo 9.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\" title=\"\">[3]<\/a> <em>Le strutture sanitarie\u00a0 e\u00a0 sociosanitarie\u00a0 pubbliche\u00a0 e\u00a0 private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure\u00a0 per\u00a0 la\u00a0 responsabilit\u00e0 civile\u00a0 verso\u00a0 terzi\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 la responsabilit\u00e0\u00a0\u00a0 civile\u00a0\u00a0 verso\u00a0\u00a0 prestatori d&#8217;opera,\u00a0\u00a0 ai\u00a0\u00a0 sensi dell&#8217;articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno\u00a0 2014,\u00a0 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 11\u00a0 agosto\u00a0 2014,\u00a0 n. 114, anche per danni\u00a0 cagionati\u00a0 dal\u00a0 personale\u00a0 a\u00a0 qualunque\u00a0 titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie\u00a0 pubbliche\u00a0 e private,\u00a0 compresi\u00a0 coloro\u00a0 che\u00a0 svolgono\u00a0 attivit\u00e0\u00a0 di\u00a0 formazione, <\/em><\/p>\n<p><em>aggiornamento nonch\u00e9 di sperimentazione e\u00a0 di\u00a0 ricerca\u00a0 clinica.\u00a0 La disposizione del primo periodo\u00a0 si\u00a0 applica\u00a0 anche\u00a0 alle\u00a0 prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria\u00a0 ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale\u00a0 nonch\u00e9 attraverso la telemedicina. Le strutture\u00a0 di\u00a0 cui\u00a0 al\u00a0 primo\u00a0 periodo stipulano, altres\u00ec, polizze assicurative o adottano\u00a0 altre\u00a0 analoghe misure per la copertura\u00a0 della\u00a0 responsabilit\u00e0\u00a0 civile\u00a0 verso\u00a0 terzi<\/em><\/p>\n<p>degli esercenti le professioni sanitarie anche ai\u00a0 sensi\u00a0 e\u00a0 per\u00a0 gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell&#8217;articolo\u00a0 7,\u00a0 fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 9. Le disposizioni di\u00a0 cui\u00a0 al periodo precedente non si applicano in relazione\u00a0 agli\u00a0 esercenti\u00a0 la professione sanitaria di cui al comma 2\u2026 (art 10 comma 1)<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1497","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1497"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}