{"id":1500,"date":"2018-02-19T08:26:43","date_gmt":"2018-02-19T08:26:43","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/gdpr-e-big-data-verso-una-rivoluzione-digitale\/"},"modified":"2026-05-19T11:24:05","modified_gmt":"2026-05-19T11:24:05","slug":"gdpr-e-big-data-verso-una-rivoluzione-digitale","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/gdpr-e-big-data-verso-una-rivoluzione-digitale\/","title":{"rendered":"The GDPR and Big Data: towards a digital revolution"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:center\"><strong>GDPR e\u00a0 Big Data: verso una rivoluzione digitale<\/strong><\/p>\n<p>A circa tre mesi dall\u2019entrata in vigore del <strong>Regolamento Europeo n. 679\/2016<\/strong>, numerosi sono i commenti e le analisi relativamente alle molteplici attivit\u00e0 previste.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Per comprendere fino in fondo lo spirito del Legislatore Europeo e per prendere compiuta coscienza di ci\u00f2 che il GDPR detta in tema di privacy, \u00e8 opportuno compiere un rapido passo indietro, fino ai primi scritti in materia di protezione dei dati (e dell\u2019immagine), per cercare poi di proiettarci verso ci\u00f2 che \u00e8 stata da molti analisti tecnici e finanziari definita come la futura rivoluzione digitale europea. Erano gli ultimi anni del 1800 quando l\u2019avvento della fotografia e l\u2019inizio del suo utilizzo su larga scala, ed in particolar modo la sua applicazione da parte dei giornali, fece porre l\u2019attenzione di numerosi studiosi sul problema della possibile diffusione inconsapevole dell\u2019immagine di persone fisiche, ritratte a loro insaputa in fotografie. Nacque in tal modo una approfondita analisi del <strong>concetto di privacy<\/strong>, sfociata con un noto articolo redatto da Samuel Warren e Louis Brandeis nel 1890, dal titolo \u201cThe Right to Privacy\u201d. Il fermento che gener\u00f2 tale scritto determin\u00f2, secondo autorevoli giuristi<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\" title=\"\">[1]<\/a>, l\u2019avvio degli studi in merito alla violazione della privacy, con la necessit\u00e0 di trovarne efficaci rimedi. Il punto focale che Warren e Brandeis posero nel loro famoso scritto, pubblicato dalla Harvard Review, fu la necessaria crescente attenzione nei confronti dell\u2019individuo, della sua immagine e di conseguenza della sua libert\u00e0, il tutto sottoposto al vorticoso progresso tecnologico cui si assistette nella seconda met\u00e0 del 1800, rappresentato dall\u2019espansione della stampa e, con essa, la neonata propensione alla rappresentazione mediatica di gossip e di notizie ed immagini scandalistiche raffiguranti avvenimenti legati alla vita privata (in particolar modo dei soggetti maggiormente noti ed influenti, dando vita al cosiddetto \u201cyellow juornalism\u201d<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\" title=\"\">[2]<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Gli Stati Uniti vissero in modo particolarmente invasivo il diffondersi delle testate giornalistiche, che passarono dalle circa 200 del 1850, con circa 800.000 lettori, alle oltre 3.000 del 1890<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\" title=\"\">[3]<\/a>, con pi\u00f9 di 8 milioni di lettori.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il progresso tecnologico che determin\u00f2 la fortuna di detta tipologia di giornalismo \u00e8 invero stato reso possibile grazie all\u2019invenzione nel 1884 da parte della Eastman Kodak della macchina fotografica portatile<a href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\" title=\"\">[4]<\/a>, la quale permise la diffusione della rappresentazione fotografica degli individui, immortalati, il pi\u00f9 delle volte a loro insaputa, nella loro vita privata<a href=\"#_ftn5\" name=\"_ftnref5\" title=\"\">[5]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Warren e Brandeis notarono per primi quanto carenti fossero gli strumenti a difesa della privacy dell\u2019individuo<a href=\"#_ftn6\" name=\"_ftnref6\" title=\"\"><em><strong>[6]<\/strong><\/em><\/a><em>. <\/em>Nacque cos\u00ec la necessit\u00e0 di individuare strumenti atti a tutelare l\u2019individuo ed il suo diritto a negare la diffusione della sua immagine, in assenza di un espresso consenso.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">A distanza di oltre un secolo, anche il diritto europeo si \u00e8 finalmente evoluto verso quella che numerosi analisti definiscono una <strong>epocale rivoluzione digitale<\/strong>. Il recente Regolamento Europeo n. 67972016, meglio conosciuto come GDPR, rappresenta una norma di portata generale che si prefigge l\u2019ardito risultato di uniformare le variegate e frammentate leggi varate dai vari stati Europei, chiamati ad armonizzare i rispettivi strumenti con i dettagliati principi introdotti con tale dettato comunitario. Entrati nell\u2019era del <strong>Big Data<\/strong>, non \u00e8 sfuggito agli Organi Europei la necessit\u00e0 di trovare il modo di regolamentarne la enorme potenzialit\u00e0 lesiva, proporzionale all\u2019altrettanto maestosa capacit\u00e0 di crescita economica, stimata in oltre 415 miliardi di Euro\/anno.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Dalle relazioni in occasione del vertice Europeo di Goteborg tenutosi nel novembre del 2017, si evince che la carenza di competenze digitali in area Europa \u00e8 un fenomeno reale ed allarmante: mentre il 90% dei lavori del futuro richiedono competenze in campo digitale, il 44% dei cittadini europei non possiede neanche le abilit\u00e0 di base. Gli Organi Europei hanno conseguentemente avviato un piano d\u2019azione per l\u2019<strong>istruzione digitale<\/strong> al fine di prepararci a vivere e lavorare in societ\u00e0 sempre pi\u00f9 digitali.<a href=\"#_ftn7\" name=\"_ftnref7\" title=\"\">[7]<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Accanto al crescente e ineluttabile progresso tecnologico, appare peraltro evidente la <strong>forza economica<\/strong> rappresentata dai dati e dalla sua gestione; in modo analogo a ci\u00f2 che era avvenuto con l\u2019avvento della fotografia di massa in USA, il progresso tecnologico deve essere affiancato da garanzie per l\u2019individuo i cui dati personali rappresentano una fonte di enorme ricchezza per gli operatori economici del settore.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il Regolamento pone le prime basi per la costante implementazione del concetto di \u201cdato\u201d meritevole di tutela. Il progresso tecnologico determina infatti una costante modificazione di ci\u00f2 che deve essere protetto e tutelato a fini di privacy.<a href=\"#_ftn8\" name=\"_ftnref8\" title=\"\">[8]<\/a> Fino a non molto tempo fa i dati personali erano rappresentati in buona sostanza da quelli anagrafici, oltre che quelli bancari, ed ovviamente quelli sanitari. Oggi il concetto di \u201cdato\u201d si \u00e8 allargato a dismisura, giungendo alla creazione di una vera e propria identit\u00e0 digitale di ciascuno di noi. Pensiamo ad esempio a tutto ci\u00f2 che consultiamo sul web, ma anche a tutti gli acquisti che facciamo utilizzando carte fedelt\u00e0 o effettuando pagamenti telematici, cos\u00ec come ogni nostro spostamento che viene monitorato da sistemi di geolocalizzazione, i cui algoritmi sono sempre pi\u00f9 sofisticati.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">L\u2019avvento dell\u2019<strong>Internet delle cose <\/strong>sta modificando il modo di interagire degli individui con la \u201crete\u201d e la vorticosa crescente funzionalit\u00e0 dei devices e dei cosiddetti wearable dovr\u00e0 essere sempre pi\u00f9 accompagnata da una adeguata tutela dell\u2019individuo, inteso nella sua accezione di insieme di dati.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La propensione del soggetto consumatore all\u2019utilizzo sempre crescente delle nuove strumentazioni digitali (pensiamo a ci\u00f2 che oggi \u00e8 possibile fare utilizzando i dati biometrici, come ad esempio accedere ad un device, aprire un veicolo, effettuare un pagamento) non potr\u00e0 invero che passare attraverso una forte e severa tutela dei dati personali e di quella che viene denominata <strong>identit\u00e0 digitale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Fino ad oggi le legislazioni nazionali europee in materia di privacy non sono apparse adeguate e accogliamo con molto interesse il Regolamento il cui impianto normativo \u00e8 caratterizzato dal concetto di \u201c<strong><em>accountability<\/em><\/strong>\u201d, tradotto con il termine di \u201cresponsabilizzazione\u201d.<a href=\"#_ftn9\" name=\"_ftnref9\" title=\"\">[9]<\/a> Il GDPR recepisce il principio dell\u2019accountability dall\u2019ordinamento statunitense, con l\u2019intento di dettare un principio unitario, valevole per tutti gli stati Europei, i quali, pur con le differenze, a volte notevoli, di vedute e di applicazione delle norme legislative, dovranno uniformarsi a principi di trasparenza e proattivit\u00e0 dei soggetti destinatari della norma regolamentare, circa la corretta tenuta e trattamento dei dati. Nato in buona sostanza come principio destinato alla trasparenza dell\u2019Amministrazione Pubblica rispetto alle attivit\u00e0 di Governo, il Regolamento amplia il concetto ispiratore, per renderlo applicabile a tutti i soggetti che per le ragioni attinenti alla propria attivit\u00e0, trattano i dati delle persone fisiche.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il Legislatore Europeo detta norme di indirizzo e formula principi entro i quali i soggetti destinatari dovranno attenersi per una corretto trattamenti dei dati, giungendo peraltro a prevedere pesanti sanzioni pecuniarie nei casi accertati di mancata adozione dei principi dettati. A differenza della legislazione previgente in\u00a0 materia di Privacy (per il nostro Paese, il cosiddetto Codice della privacy, D.Lgs 196\/2003), che dettava regole minutamente individuate, e prevedeva una costante attivit\u00e0 di comunicazione e richiesta di congruit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 Garante nazionale della Privacy, l\u2019attuale Regolamento prescrive che sia onere di tutti i soggetti interessati dal processo di trattamento dei dati (titolare e responsabile del trattamento) mettere in atto misure adeguate ed efficaci al fine di correttamente porre in essere tutte le attivit\u00e0 relative al trattamento dei dati, creando modelli efficaci ed efficienti affinch\u00e8 non si incorra nelle previsioni patologiche previste nel regolamento medesimo (manomissione dati, data breach, divulgazione dati, ecc).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il concetto di Accountability attiene inoltre alla necessit\u00e0, in riferimento alla cennata proattivit\u00e0 dei soggetti previsti, di essere in grado di dimostrare la concreta adozione delle misure e modelli finalizzati ad assicurare l\u2019applicazione del Regolamento e dei principi ivi contenuti.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Non vi \u00e8 dubbio che la scommessa non appare di facile soluzione, in quanto il nostro Paese dovr\u00e0 fare i conti, oltre che con una visione e mission ancora non allineati ai principi sopra brevemente sunteggiati, soprattutto con la necessit\u00e0 di \u00a0\u00a0tentare di arginare il notevole gap tecnologico rispetto a molti degli altri Stati Europei.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" title=\"\">[1]<\/a> Harry Kalven Jr.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\" title=\"\">[2]<\/a> William L. Prosser, <em>Privacy, in <\/em>PHILOSOPHICAL DIMENSIONS OF PRIVACY: (noting rising popular dismay over \u201cyellow journalism\u201d at the time of Brandeis\u2019s and Warren\u2019s article)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\" title=\"\">[3]<\/a> Frank Luther Mott, American Journalism: A History of Newspapers in the United States Through 250 Years, 1690-1940 (New York: Macmillan, 1941)<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\" title=\"\">[4]<\/a> Snap Camera<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref5\" name=\"_ftn5\" title=\"\">[5]<\/a> Samuel D. Warren &#038; Louis D. Brandeis, <em>The Right to Privacy<\/em>, 4 HARV. L. REV. 193 (1890) \u201c<em>Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that \u2018what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house-tops<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref6\" name=\"_ftn6\" title=\"\">[6]<\/a> Idem <em>While, for instance, the state of the photographic art was such that one\u2019s picture could seldom be taken without his consciously \u201csitting\u201d for the purpose, the law of contract or of trust might afford the prudent man sufficient safeguards against the improper circulation of his portrait; but since the latest advances in photographic art have rendered it possible to take pictures surreptitiously, the doctrines of contract and of trust are inadequate to support the required protection\u201d<\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref7\" name=\"_ftn7\" title=\"\">[7]<\/a> Commissione Europea per l\u2019Economia e la societ\u00e0 digitali &#8211; novembre 2017<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref8\" name=\"_ftn8\" title=\"\">[8]<\/a> Vd. <strong>I considerando<\/strong>: La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale \u00e8 un diritto fondamentale. L\u2019articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (\u00abCarta\u00bb) e l\u2019articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea (\u00abTFUE\u00bb) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref9\" name=\"_ftn9\" title=\"\">[9]<\/a> Si legge al considerando n. 74 che \u201c<em>la responsabilit\u00e0 generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest\u2019ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformit\u00e0 delle attivit\u00e0 di trattamento con il presente regolamento, compresa l\u2019efficacia delle misure. Tali misure\u00a0 dovrebbero tener conto della natura, dell\u2019ambito di applicazione, del contesto e delle finalit\u00e0 del trattamento, nonch\u00e9 del rischio per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche<\/em>\u201d.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1500","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1500"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}