{"id":1501,"date":"2017-10-16T08:26:45","date_gmt":"2017-10-16T08:26:45","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/responsabilita-del-medico-e-doping\/"},"modified":"2026-05-19T13:04:15","modified_gmt":"2026-05-19T13:04:15","slug":"responsabilita-del-medico-e-doping","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/responsabilita-del-medico-e-doping\/","title":{"rendered":"Doctor's responsibility and doping"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align:justify\">L\u2019analisi del doping nel mondo dello sport, sia esso professionistico ovvero anche dilettantistico, \u00e8 un argomento estremamente delicato e dibattuto, anche in relazione \u00a0al ruolo e la conseguente responsabilit\u00e0 dei medici in punto.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">A breve corollario della disamina sembra opportuno focalizzare l\u2019attenzione sul termine doping, molto utilizzato dai media, in relazione a periodiche indagini che interessano sportivi anche molto noti, in varie discipline, a livello internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Per doping si intende l\u2019utilizzo o la somministrazione di sostanze attive, nonch\u00e9 l\u2019adozione di\u00a0 pratiche mediche non giustificate da condizioni cliniche, n\u00e9 aventi scopo terapeutico, ma finalizzate al miglioramento delle condizioni psico-fisiche ed al conseguente\u00a0 aumento delle prestazioni sportive.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Fin dagli anni \u201960 tale fenomeno \u00e8 stato ben individuato e posto all\u2019attenzione degli Organismi Internazionali, al fine di limitarne l\u2019utilizzo, incentivando tutte le azioni volte a tutelare il valore della corretta educazione fisica e dello sport (<strong>Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa \u2013 1966<\/strong>).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Fu infatti quello il periodo storico in cui sono stati posti all\u2019attenzione mediatica i primi \u201cscandali\u201d relativi al generalizzato utilizzo di sostanze vietate in particolar modo da parte di atleti olimpici provenienti dai paesi dell\u2019ex Unione Sovietica.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In considerazione della costante diffusione ed ampliamento del fenomeno del doping, anche dovuto al progresso tecnologico e farmacologico, le Istituzioni internazionali hanno proseguito ed intensificato le attivit\u00e0 rivolte ad arginare tali pratiche vietate e, peraltro, estremamente dannose per l\u2019individuo che ne \u00e8 oggetto e fruitore.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Si \u00e8 giunti cos\u00ec all\u2019emanazione della <strong>Convenzione di Strasburgo contro il Doping, del 16 novembre 1989<\/strong>, ratificata dall\u2019Italia solo in data 1995, con la quale \u00e8 stata fatta chiarezza circa l\u2019elencazione delle attivit\u00e0 considerate vietate (metodi clinici atti ad alterare ed aumentare le prestazioni fisiche atletiche), ed \u00e8 stata predisposta una attenta lista delle sostanze vietate, distinte per categorie farmacologiche.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">La Convenzione appena menzionata ha anche tentato di inquadrare l\u2019ambito di applicazione, definendo all\u2019art. 2 come <strong>sportivo<\/strong>, <strong>colui che partecipa abitualmente ad attivit\u00e0 sportive organizzate<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Un primo importante passo \u00e8 stato mosso, ma la definizione cos\u00ec restrittiva espressa ebbe la conseguenza di rendere applicabili le norme esclusivamente ad atleti professionisti o che in ogni caso svolgano la propria attivit\u00e0 sportiva abitualmente in strutture riconosciute ed organizzate, con la conseguenza di escludere dall\u2019applicazione tutti quei soggetti dediti alle attivit\u00e0 sportive in modo saltuario e non inseriti in strutture sportive organizzate.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Ulteriore importante traguardo in campo internazionale \u00e8 stato poi raggiunto con la <strong>Convenzione contro il Doping di Varsavia del 2002<\/strong> e la di poco successiva creazione della <strong>WADA (Wold anti Doping Agency)<\/strong> che ha predisposto il <strong>Codice mondiale Antidoping<\/strong>, riconosciuto e ratificato dalle Federazioni sportive internazionali e dal CIO, ed entrato in vigore nel 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Grande sforzo \u00e8 ben visibile nel Codice mondiale Antidoping in ordine alla difesa e tutela del concetto di spirito sportivo, correttezza e lealt\u00e0, anche in ordine alla armonizzazione degli strumenti internazionali antidoping, con gli istituti nazionali.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il testo prevede la realizzazione di una lista minuziosa (Proihbited List), che viene peraltro costantemente aggiornata, circa le sostanze vietate ed i metodi medici non consentiti, oltre alle attente esenzioni per documentate necessit\u00e0 terapeutiche.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Una importante innovazione \u00e8 rappresentata dalla assolutezza del divieto di alcune determinate sostanze e metodi, con la conseguenza che l\u2019uso, ovvero anche il solo possesso di determinate sostanze, non solo limitatamente al momento della competizione, ma anche al di fuori delle attivit\u00e0 competitive, rappresenta una chiara violazione in termini sanzionatori.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00c8 stata inoltre introdotta una duplice tipologia sanzionatoria, a seconda della intenzionalit\u00e0, o meno, dell\u2019utilizzo delle sostanze o attivit\u00e0 vietate, che va da due anni di inibizione, fino a quattro anni.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Grande attenzione inoltre \u00e8 stata posta nei confronti del traffico e la somministrazione di sostanze vietate o di attivit\u00e0 proibite, le cui sanzioni sono state previste nella squalifica minima di quattro anni, fino a quella perpetua.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Nel nostro Ordinamento si \u00e8 posta particolare attenzione alla lotta contro il Doping sia nel <strong>Codice di Deontologia medica<\/strong>, che con la nota <strong>Legge n. 376 del 2000<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il <strong>Codice di deontologia professionale<\/strong>, deliberato dalla federazione nazionale degli Ordini dei Medici nel maggio 2014, ha espressamente previsto che \u201c<em>Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati ad alterare le prestazioni proprie dell&#8217;attivit\u00e0 sportiva o a modificare i risultati dei relativi controlli. Il medico protegge l&#8217;atleta da pressioni esterne che lo sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altres\u00ec delle possibili gravi conseguenze sulla salute\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Si tratta di una importante presa di coscienza di un fenomeno in costante espansione e la diretta considerazione della fondamentale importanza del ruolo del medico per arginare tale pratica (i.e. Doping).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il Doping ha, come brevemente illustrato, avuto origine dalla tutela delle corrette attivit\u00e0 sportive in campo professionistico, ma sempre di pi\u00f9 l\u2019attenzione si sta spostando anche al mondo dello sport dilettantistico, basti pensare infatti alle sostanze vietate, e decisamente pericolose, che spesso in modo autonomo, vengono utilizzate da soggetti dediti ad attivit\u00e0 quali ad esempio il Body building, anche grazie all\u2019utilizzo della rete telematica per il rintraccio di dette sostanze (anabolizzanti, integratori, ecc).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In questo senso, il medico riveste senza dubbio un ruolo sociale determinante circa l\u2019attivit\u00e0 di costante attenzione rivolta ai pazienti, sia circa il sancito divieto di prescrizione, somministrazione o consiglio di trattamenti vietati, ma anche per quella costante attivit\u00e0 di indirizzo verso una cura dell\u2019organismo (rivolta in particolar modo verso i giovani che si avvicinano ad attivit\u00e0 sportive, con la spinta a \u201cbruciare le tappe\u201d ed utilizzare pratiche non consentite, spesso prendendo come metro di paragone prestazioni estreme di atleti famosi).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Preme porre l\u2019attenzione inoltre sul fatto che il medico, ove decida di porre in essere prescrizioni o somministrazioni vietate, non potr\u00e0 invocare alcuna esimente circa la propria responsabilit\u00e0 nel caso di rilascio da parte del soggetto \u201cconsapevole\u201d di una qualche forma di consenso informato (\u00e8 infatti noto che l\u2019utilizzo di sostanze dannose comporti dirette conseguenze per il fruitore ed a questi non \u00e8 consentito effettuare alcuna disposizione autorizzativa).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Il Legislatore ha quindi sentito la necessit\u00e0 di codificare le esperienze in campo di Doping, con la cennata <strong>Legge 376 del 14 dicembre 2000<\/strong>, che riprende testualmente le esperienze di cui alla Convenzione di Strasburgo del 1989 (Art 1 comma 1 &#8211; <em>L\u2019attivit\u00e0 sportiva \u00e8 diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il\u00a0doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n.\u00a0522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarit\u00e0 delle gare e non pu\u00f2 essere svolta con l\u2019ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l\u2019integrit\u00e0 psicofisica degli atleti<\/em>.)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Troviamo nel testo normativo una definitiva definizione di doping, che qui si riporta integralmente (Art 1 commi 2 e 3 &#8211; <em>Costituiscono\u00a0doping\u00a0la somministrazione o l\u2019assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l\u2019adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell\u2019organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Ai fini della presente legge sono equiparate al\u00a0doping\u00a0la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l\u2019adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull\u2019uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2<\/em>.)<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Ci\u00f2 che appare necessario evidenziare, e che spesso non viene adeguatamente focalizzato nelle attivit\u00e0 dei media, \u00e8 che fatta salva la pericolosit\u00e0 di molte sostanze, quelle vietate rientranti nella tabella non devono essere tout court interpretate come sostante stupefacenti (l\u2019utilizzo delle quali \u00e8 sempre vietato a prescindere dalle ragioni per le quali esse vengono assunte).<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">I farmaci rientranti nelle classi di sostanze dopanti (come da denominazione individuata dal Legislatore) sono infatti spesso di utilizzo comune e previsti per la cura di varie patologie; il loro utilizzo e la loro prescrizione rientrano invece nella previsione sanzionatoria solo laddove vengano utilizzate o somministrate in ambito sportivo, con l\u2019intenzione di alterare le prestazioni psico fisiche ed i conseguenti risultati sportivi.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">Le disposizioni della Legge in questione hanno tentato inoltre di porre chiarezza circa l\u2019impianto sanzionatorio di coloro i quali pongano in essere le attivit\u00e0 vietate di cui all\u2019art 1, e tali gravi sanzioni sono state previste all\u2019<strong>art 9 <\/strong>che testualmente recita (<em>Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, \u00e8 punito con la <strong>reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni<\/strong> chiunque <strong>procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l\u2019utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive<\/strong>, ricompresi nelle classi previste all\u2019articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell\u2019organismo, <strong>al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull\u2019uso di tali farmaci o sostanze<\/strong>)<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">\u00c8 stata prevista inoltre un\u2019ulteriore sanzione qualora il fatto sia commesso da personale medico (<strong>Se il fatto \u00e8 commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l\u2019interdizione temporanea dall\u2019esercizio della professione<\/strong>) e ci\u00f2 rappresenta il particolare disvalore delle attivit\u00e0 poste in essere dagli esercenti la professione medica, che ben dovrebbero preservare il prezioso bene della salute.<\/p>\n<p style=\"text-align:justify\">In punto la Suprema Corte si \u00e8 interrogata sul particolare ruolo della figura del medico ed ha, con costante decisione, statuito che\u00a0 \u201c<em>Anche se non porta a una condanna per\u00a0<strong>doping<\/strong>, \u00e8 illecita la prescrizione di farmaci a un atleta sano al solo fine di rimetterlo in forma e fargli ottenere un posto da titolare nella squadra di calcio in cui gioca: i farmaci vanno prescritti solo a tutela della salute, in caso contrario, il medico \u00e8 a rischio sanzioni disciplinari, per violazione del Codice deontologico medico<\/em>\u201d (<strong>Cass. Civ. n. 17496 del 23\/8\/2011).<\/strong>\u00a0<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-1501","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1501"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}