{"id":1511,"date":"2016-02-20T09:06:13","date_gmt":"2016-02-20T09:06:13","guid":{"rendered":"https:\/\/project90.it\/boglione\/approfondimento\/lassicurazione-del-mortgagee-interest\/"},"modified":"2026-05-19T13:43:14","modified_gmt":"2026-05-19T13:43:14","slug":"lassicurazione-del-mortgagee-interest","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/lassicurazione-del-mortgagee-interest\/","title":{"rendered":"Mortgagee Interest Insurance"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">(Questo scritto \u00e8 tratto dall&#8217;articolo &#8220;Osservazioni sulla polizza Mortgagee&#8217; Interest&#8221; pubblicato sul Dir. Mar. 1987 pag. 140 dall&#8217;avv. A. Boglione in nota alla sentenza della Queen&#8217;s Bench Division del 23.1.1985 \u2013 m\/n &#8220;Captain Panagos&#8221;).<br \/>\n<strong>I <\/strong>&#8211; In Italia i privilegi marittimi speciali di cui all&#8217;art. 552 cod. nav. prevalgono sull&#8217;ipoteca (art. 575 cod. nav.) cos\u00ec come negli ordinamenti anglosassoni i &#8220;maritime liens&#8221; prevalgono sul &#8220;mortgage&#8221;; al creditore ipotecario \u00e8 pertanto riconosciuto un interesse (assicurabile) a proteggersi (per l&#8217;appunto con la polizza &#8220;Mortgagee&#8217; interest&#8221;) contro l&#8217;eventualit\u00e0 che, risultata inoperante, in caso di perdita della nave, l&#8217;ordinaria copertura &#8220;corpo&#8221;, il creditore ipotecario resti privo di sicurt\u00e0; a fugare questa eventualit\u00e0 soccorre la polizza M.I. che gli appresta idonea copertura, parametrata al valore commerciale della nave al tempo e nel luogo del sinistro.<br \/>\nLa giurisprudenza inglese (Queen&#8217;s Bench Division \u2013 Commercial Court) con sentenza del 23.1.1985 in causa Continental Illinois National Bank &#038; Trust Co. c. Bathurst (supra) ha stabilito che &#8220;Il riferimento in una polizza che copre l&#8217;interesse del mortgagee sulla nave (&#8220;Mortgagee&#8217;s Interest&#8221;) al danno risarcibile al mortgagee, in dipendenza del mancato risarcimento della perdita o danno alla nave in base alla polizza corpi, deve essere inteso come danno fisico e non danno finanziario e quindi il valore di stima indicato nella polizza &#8220;corpo&#8221; non \u00e8 rilevante, essendo la copertura basata sui termini della polizza &#8220;Mortgagee&#8217;s Interest&#8221;. L&#8217;indicazione della somma assicurata \u2013 ha concluso la Commercial Court per bocca del famoso giudice M. Mustill, destinato ad assumere anni dopo un ruolo eminente nella House of Lords \u2013 in una polizza che copre l&#8217;interesse del mortgagee su una nave, va inteso come massimale e non come valore di stima e, pertanto, il valore della nave deve essere stabilito in base al suo valore di mercato al tempo e nel luogo del sinistro&#8221;.<br \/>\n<strong>II <\/strong>&#8211; Nell&#8217;assicurazione del mortgagee&#8217; interest la rispondenza dell&#8217;assicuratore del M.I. \u00e8 condizionata al &#8220;non payment or reduced payment&#8221; o comunque alla mancata o parziale esecuzione di prestazioni indennitarie da parte dell&#8217;assicuratore corpo o del Club. Nel caso della &#8220;Captain Panagos&#8221; il clausolario M.I. precisava che i &#8220;marine perils&#8221; sono assicurati con estensione della copertura al dolo dell&#8217;armatore semprech\u00e9, naturalmente, vi sia rimasto estraneo il creditore ipotecario (without the privity of the assured). L&#8217;estensione della copertura al dolo dell&#8217;armatore costituisce una delle caratteristiche pi\u00f9 tipiche della polizza M.I.; pur differenziandosi in ci\u00f2 dalla copertura ordinaria &#8220;corpo&#8221; la polizza mortgagee&#8217; interest denota pur sempre la sua indelebile matrice di assicurazione marittima di una nave e non di un credito. La &#8220;Captain Panagos&#8221; era stata affondata intenzionalmente con la &#8220;privity&#8221; dell&#8217;armatore. Conseguentemente il naufragio, sicuramente irrisarcibile dagli assicuratori &#8220;corpo&#8221; all&#8217;armatore contraente-assicurato (Sect. 39.5 del MIA \u2013 Marine Insurance Act 1906) giustificava invece la richiesta di indennizzo agli assicuratori del M.I. da parte della banca creditrice ipotecaria, totalmente estranea allo &#8220;scuttling&#8221;: I sottoscrittori della polizza M.I., pur avendone riconosciuta l&#8217;operativit\u00e0 e pagato un sostanzioso acconto, rifiutarono per\u00f2 di corrispondere la differenza tra l&#8217;anticipo e il valore assicurato.<br \/>\nSecondo la banca, creditrice ipotecaria, la perdita della nave avrebbe comportato automaticamente anche quella della somma capitale (pari al valore assicurato) previsto dalla loss payable clause inserita nella polizza &#8220;corpo&#8221; dall&#8217;armatore con vincolo prioritario a favore della banca; di qui secondo quest&#8217;ultima, l&#8217;obbligo dell&#8217;assicuratore del M.I. di erogarle il massimale assicurato come se anche la polizza M.I. fosse stimata. Secondo gli assicuratori, per contro, l&#8217;evento dedotto in obbligazione nella polizza M.I. non \u00e8 la perdita finanziaria della banca, pari al suo credito residuo verso l&#8217;armatore mutuatario. L&#8217;evento assicurato, tanto nella polizza &#8220;corpo&#8221; quanto in quella M.I., sarebbe la perdita e\/o il danneggiamento della nave, diguisacch\u00e9 il mancato recupero a termini della clausola di vincolo apposta alla polizza corpo fungerebbe da condizione di invocabilit\u00e0 della polizza M.I.. Ad avviso dello scrivente la terminologia adottata e la struttura conferita alla polizza M.I. inducono a ritenere che, pur differenziandosi dalla tradizionali polizza corpo, appresti anch&#8217;essa una garanzia assicurativa in rapporto a danni fisici alla nave (o da essa causati a terzi) anzich\u00e9 alla perdita finanziaria della banca ipotecaria; la polizza M.I. emessa a copertura di una &#8220;marine adventure&#8221; e non di una perdita finanziaria, resta un contratto di assicurazione marittima soggetta al MIA 1906 peraltro non stimata, mancando un&#8217;apposita clausola di stima richiesta dalla Sect. 27 del MIA.<br \/>\n<strong>III<\/strong> &#8211; Vien da domandarsi se l&#8217;orientamento del giudice inglese secondo il quale la polizza M.I. non d\u00e0 vita ad un&#8217;assicurazione contro i danni finanziari del creditore ipotecario sia accettabile in diritto italiano. La risposta deve essere affermativa in quanto, la M.I., come affermato dal giudice Mustill, resta sostanzialmente una polizza contro i rischi della navigazione seppure di una tipologia differente dai rischi tradizionali protetti dagli ordinari capitolati &#8220;corpo&#8221;. Basti pensare allo &#8220;scuttling&#8221; o all&#8217;innavigabilit\u00e0 preesistente alla partenza della nave. Essi rientrano nella copertura M.I., estesa al dolo dell&#8217;armatore ma rigorosamente esclusi dalle polizze ordinarie anche in forza di legge; in entrambi i casi l&#8217;esclusione o l&#8217;inclusione del dolo dell&#8217;armatore discendono dal fondamentale principio (art. 1900 cod. civ.) per cui in nessun caso l&#8217;assicuratore risponde del dolo dell&#8217;assicurato. N\u00e9 va trascurato il fatto, rivelatore di un&#8217;indelebile sintomatologia &#8220;marine&#8221;, che i rischi contemplati nel clausolario M.I. attengono strettamente alla nave e non al credito della banca, creditrice ipotecaria.<br \/>\nPur dovendo l&#8217;assicuratore del M.I. indennizzare il creditore ipotecario in caso di mancato risarcimento della perdita o di danni (loss or damage) alla nave da parte dell&#8217;assicuratore del corpo e di mancato intervento degli assicuratori della responsabilit\u00e0 civile armatoriale (in primis il P &#038; I Club) non \u00e8 privo di significato il fatto che gli eventi assicurati dalla polizza M.I., afferenti la stessa tipologia di rischio oggetto della polizza corpo, attengono pur sempre alla nave e non alle vicende riguardanti l&#8217;indebitamento dell&#8217;armatore con la sua banca finanziatrice e creditrice ipotecaria. Nonostante la copertura M.I. scatti solo in caso di comprovata inoperativit\u00e0 della polizza corpo ordinaria ci\u00f2 non pare sufficiente, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali di segno opposto, ad inquadrare la polizza M.I. nell&#8217;ambito dell&#8217;assicurazione del credito o di quella fideiussoria o cauzionale, secondo gli schemi tracciati da dottrina e giurisprudenza dominanti in materia.<br \/>\nBasti osservare che nell&#8217;assicurazione del credito l&#8217;inadempienza del creditore principale \u00e8 il presupposto dell&#8217;operativit\u00e0 della sicurt\u00e0, elemento che invece la esclude nella M.I.. Parimenti l&#8217;assicurazione fideiussoria presuppone l&#8217;inadempimento del debitore principale (art. 1936 cod. civ.) ipotesi che mal si attaglia allo schema operativo della polizza M.I. che copre invece i casi in cui gli assicuratori corpo o il P &#038; I Club o entrambi non abbiano, seppur a pieno titolo, onorato le rispettive coperture.<br \/>\nLa terminologia adottata e la struttura conferita alla polizza M.I. inducono perci\u00f2 a ritenere che, pur differenziandosi dalla tradizionale polizza corpo, fornisca una garanzia assicurativa rapportata a danni fisici alla nave (o da essa causati a terzi) anzich\u00e9 alla perdita finanziaria subita dalla banca creditrice ipotecaria.<br \/>\n<strong>IV<\/strong> &#8211; Nel quadro del finanziamento dell&#8217;acquisto della nave, la banca mutuante non si limita a trascrivere un&#8217;ipoteca di primo grado per l&#8217;importo del capitale finanziato, oltre a interessi, e a stipulare la polizza M.I., ma richiede altre garanzie collaterali all&#8217;armatore tipo la cessione dei noli e degli indennizzi assicurativi attraverso la &#8220;loss payable clause&#8221;. Essa assoggetta la polizza di assicurazione &#8220;corpo&#8221; a vincolo a favore dell&#8217;istituto finanziatore facendone l&#8217;esclusivo titolare del diritto agli indennizzi contrattualmente dovuti [1].<br \/>\nLa banca finanziatrice intreccia cos\u00ec una serie di rapporti negoziali che ricalcano formule da tempo collaudate e che rafforzano la garanzia reale ipotecaria, rinsaldando la surrogazione dell&#8217;indennit\u00e0 alla nave stabilita per legge (art. 572 cod. nav.).<br \/>\n<strong>V<\/strong> &#8211; Con la polizza M.I. il creditore ipotecario persegue precipuamente il mantenimento dell&#8217;integrit\u00e0 del suo diritto reale di garanzia, al riparo dall&#8217;eventualit\u00e0 che in caso di danni a terzi o di avaria particolare o di perdita (totale o costruttiva) della nave per effetto delle quali l&#8217;ipoteca si converte in un diritto di credito verso gli assicuratori del corpo, costoro si astengano poi, per quanto legittimamente, dall&#8217;erogare le indennit\u00e0 contrattualmente previste, ovvero la nave venga espropriata da terzi danneggiati muniti di privilegio speciale prevalente sull&#8217;ipoteca.<br \/>\n<strong>VI<\/strong> &#8211; Non contenendo il formulario di polizza M.I. alcuna clausola di stima, ineccepibile pare dunque l&#8217;affermazione del giudice M. Mustill che in tale contratto la somma assicurata funge semplicemente da limite convenzionale all&#8217;indennit\u00e0 erogabile dall&#8217;assicuratore e da punto di riferimento per la fissazione, su base percentualistica, del premio erogabile dall&#8217;assicurato creditore ipotecario.<br \/>\nQualora il valore di mercato delle navi, causa la contrazione dei traffici marittimi, scenda al di sotto del costo di costruzione o di acquisto, la banca beneficiaria della copertura M.I., in caso di perdita della nave, realizzer\u00e0 il proprio credito residuo non gi\u00e0 fino alla concorrenza della propria esposizione ma solo nei limiti del valore di mercato della nave. L&#8217;unico rimedio ad una situazione del genere sarebbe il ricorso, da parte della banca finanziatrice, ad un&#8217;assicurazione del proprio credito.<br \/>\n<strong>VII <\/strong>&#8211; Per garantire la continuit\u00e0 della copertura, ponendola al riparo (in caso di mancato puntuale pagamento dei premi) da temibili eccezioni di scopertura, basate sull&#8217;art. 1901 cod. civ., si ricorre ad una clausola che imponga alla compagnia delegataria di comunicare al vincolatario (comunemente trattasi del creditore ipotecario nonch\u00e9 beneficiario della polizza M.I.) il mancato pagamento dei premi alle scadenze, con estensione del termine di comporto (solitamente a 30 giorni anzich\u00e9 gli ordinari 15) in guisa da proteggere il creditore-vincolatario da temibili eccezioni ex art. 1901 cod. civ..<br \/>\nCos\u00ec prevede la &#8220;Polizza di Assicurazione Marittima dell&#8217;interesse del creditore ipotecario navale&#8221; elaborata dalla sezione tecnica dell&#8217;ANIA.<br \/>\nStrutturata secondo il tradizionale modello inglese la polizza M.I. italiana se ne distacca imponendo, quali presupposti di validit\u00e0, non solo la perdurante operativit\u00e0 della copertura armatoriale corpo e P &#038; I Club, ma altres\u00ec l&#8217;inserimento nella prima di una clausola di vincolo facente obbligo alla delegataria di notificare alla banca l&#8217;eventuale mancato pagamento dei premi con facolt\u00e0 di pagarli, seppure in ritardo, preservando o riattivando la garanzia assicurativa senza soluzione di continuit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!-- Item extra fields --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">[1] Sulla clausola di vincolo leggasi Ferrarini &#8211; Le assicurazioni marittime &#8211; 1991 pag. 419 e segg. L&#8217;autorevole trattatista menziona l&#8217;orientamento della Cassazione (Cass. 5.XI.1959 n. 3273 in Assicurazioni 1960-II-119 seguita da C. d&#8217;App. di Venezia 16.IX.1963 in Dir. Mar. 1964 298) secondo cui la clausola di vincolo (i) costituisce uno strumento rafforzativo del vincolo sull&#8217;indennit\u00e0 assicurativa, stabilito dall&#8217;art. 2472 cod. civ. e dal correlativo art. 572 cod. nav. e (ii) configura un contratto a favore di terzo dal quale deriva un&#8217;azione diretta del creditore ipotecario verso l&#8217;assicuratore.<\/p>\n<div id=\"approfondimento-allegati\">\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-1511","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/1511","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1511"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1511"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}