{"id":3925,"date":"2026-05-13T15:33:33","date_gmt":"2026-05-13T15:33:33","guid":{"rendered":"https:\/\/boglione.eu\/?post_type=approfondimento&#038;p=3925"},"modified":"2026-05-13T16:41:19","modified_gmt":"2026-05-13T16:41:19","slug":"clausole-di-perizia-nei-contratti-assicurativi-e-prescrizione-le-sezioni-unite-chiariscono-il-discrimine-rispetto-allarbitrato","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/clausole-di-perizia-nei-contratti-assicurativi-e-prescrizione-le-sezioni-unite-chiariscono-il-discrimine-rispetto-allarbitrato\/","title":{"rendered":"Expert appraisal clauses in insurance contracts and the statute of limitations: the United Sections clarify the distinction with arbitration"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">Con la sentenza depositata il 30 aprile 2026, le <b>Sezioni Unite<\/b> della Corte di Cassazione intervengono su un tema di particolare rilievo nella prassi assicurativa: la qualificazione delle <b><u>clausole di perizia contrattuale previste nelle polizze<\/u><\/b>, il loro rapporto con <b>l\u2019arbitrato<\/b> e gli effetti dell\u2019attivazione della procedura peritale sul decorso della prescrizione del diritto all\u2019indennizzo. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">Il punto centrale della pronuncia riguarda il discrimine tra arbitrato e perizia contrattuale la cui differenza fondamentale insiste nella funzione affidata al terzo: nella <b>perizia contrattuale<\/b> il terzo (perito) svolge un\u2019attivit\u00e0 di valutazione prettamente tecnica, senza decidere sulla controversia giuridica. Diversamente opera <b>l\u2019arbitrato<\/b> che si distingue in <b>arbitrato rituale<\/b>, all\u2019esito del quale gli arbitri emettono un <i>lodo<\/i> che ha effetti simili a una sentenza e <b>arbitrato irrituale<\/b>, la cui decisione finale vale come accordo contrattuale tra le parti. L\u2019elemento essenziale dell\u2019arbitrato resta in ogni caso che le parti demandano a terzi la soluzione della lite, rinunciando (potenzialmente anche in parte) alla decisione del giudice ordinario. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">Secondo le Sezioni Unite, il criterio decisivo in punto di distinzione tra arbitrato e perizia contrattuale pura non \u00e8 l\u2019ampiezza del mandato conferito ai periti, n\u00e9 il fatto che la loro valutazione sia vincolante per le parti: <b><u>il vero discrimine \u00e8 la rinuncia alla giurisdizione ordinaria.<\/u><\/b> Se le parti hanno inteso rinunciare, in modo espresso e inequivoco, al ricorso al giudice ordinario, la clausola assume natura compromissoria, con conseguente configurabilit\u00e0 di un arbitrato rituale o irrituale. Se invece tale rinuncia manca, la clausola resta una perizia contrattuale \u201cpura\u201d.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">La Corte chiarisce che non \u00e8 possibile attribuire alla perizia contrattuale una natura unitaria e predeterminata. <b>Ogni clausola deve essere interpretata alla luce del suo contenuto concreto e della funzione che le parti le hanno assegnato<\/b>. In alcuni casi, la perizia pu\u00f2 avvicinarsi all\u2019arbitrato irrituale; in altri, e soprattutto nella prassi assicurativa, resta una figura negoziale atipica, distinta dall\u2019arbitrato.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">Il tema \u00e8 particolarmente importante per le <b>clausole assicurative<\/b>. Nelle polizze \u00e8 frequente che le parti affidino a periti la determinazione di elementi tecnici rilevanti per l\u2019indennizzo, come la quantificazione del danno, il nesso causale, le cause del sinistro o la verifica della corrispondenza tra rischio dichiarato e rischio effettivo. Anche quando il mandato attribuito ai periti sia ampio e comprenda profili tecnici con ricadute giuridiche, ci\u00f2 non basta a trasformare la perizia in arbitrato. Occorre sempre verificare se le parti abbiano realmente voluto sottrarre la controversia alla cognizione del giudice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><b><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">La perizia contrattuale \u201cpura\u201d non comporta l\u2019improponibilit\u00e0 della domanda giudiziale<\/span><\/b><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">. Essa ha natura meramente obbligatoria: le parti si impegnano a far accertare da un terzo determinati profili tecnici e, se la procedura viene completata, ad attribuire efficacia vincolante al relativo esito. <b>In mancanza di una espressa rinuncia alla giurisdizione<\/b>, la perizia contrattuale costituisce una figura atipica avente <b>natura di obbligazione contrattuale<\/b> a mezzo della quale le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">In assenza di rinuncia alla giurisdizione, ciascuna parte \u00e8 libera di agire davanti al giudice, anche sulle questioni demandate al perito. L\u2019eventuale violazione della clausola potr\u00e0 rilevare come inadempimento contrattuale, con possibili conseguenze risarcitorie (specialmente \u2013 a parer di chi scrive &#8211; per quanto riguarda i costi), ma non come limite alla giurisdizione ordinaria.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">La Corte supera cos\u00ec l\u2019orientamento, spesso richiamato in passato, secondo cui la clausola di perizia contrattuale nei contratti assicurativi comporterebbe la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale e renderebbe improponibile la domanda fino all\u2019espletamento della perizia. Tale affermazione, precisa la Cassazione, pu\u00f2 valere solo quando la clausola abbia effettivamente natura arbitrale. Non pu\u00f2 invece essere estesa alla perizia contrattuale pura.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">Il secondo profilo decisivo riguarda la <b>prescrizione<\/b>. Le Sezioni Unite affermano che l\u2019attivazione della perizia contrattuale pura mediante la cosiddetta \u201cchiamata\u201d di perizia, cio\u00e8 l\u2019atto con cui l\u2019assicurato denuncia il sinistro e chiede la determinazione dell\u2019indennizzo, produce l\u2019effetto interruttivo della prescrizione. Ma la Corte va oltre: poich\u00e9 la perizia d\u00e0 avvio a un procedimento che si sviluppa nel tempo attraverso una serie di operazioni continuative, l\u2019effetto interruttivo non resta confinato al momento iniziale. Esso si riproduce <b>per tutta la durata delle operazioni peritali.<\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">La ragione \u00e8 sostanziale. La prescrizione presuppone l\u2019inerzia del titolare del diritto, ai sensi dell\u2019art. 2934 c.c. Quando invece l\u2019assicurato attiva la procedura peritale e partecipa a un procedimento volto alla determinazione del proprio diritto all\u2019indennizzo, non vi \u00e8 inerzia. Vi \u00e8, al contrario, esercizio continuativo del diritto. La Corte parla espressamente di <b>esercizio del diritto <\/b><\/span><b><i>de die in diem<\/i><\/b><b><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">. <\/span><\/b><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">In questa prospettiva, l\u2019atto iniziale di chiamata della perizia interrompe la prescrizione e tale effetto si rinnova <i>giorno per giorno,<\/i> finch\u00e9 la procedura resta viva, fino alla sua definizione o fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto per completarla.<b><\/b><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">La Corte precisa che <b>non si tratta di sospensione della prescrizione<\/b> per inesigibilit\u00e0 del credito. Nella perizia contrattuale pura il credito resta azionabile in giudizio, proprio perch\u00e9 non vi \u00e8 rinuncia alla giurisdizione. L\u2019effetto rilevante \u00e8 invece <b>interruttivo<\/b> e si collega alla permanente attivit\u00e0 di esercizio del diritto durante lo svolgimento della procedura peritale.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">Il principio finale \u00e8 di sicuro impatto operativo per il settore assicurativo. Le clausole di perizia dovranno essere redatte con particolare attenzione: <b>solo la chiara e inequivoca rinuncia alla giurisdizione potr\u00e0 fondare una vera clausola compromissoria<\/b>. In mancanza, la perizia rester\u00e0 uno strumento tecnico-negoziale di gestione del dissenso, utile a definire una parte della controversia, ma non idoneo a impedire l\u2019accesso al giudice.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 115%;\"><span style=\"font-family: 'Aptos',sans-serif; color: #002060;\">Sul piano della gestione dei sinistri, la decisione impone inoltre di valutare con cautela le eccezioni di prescrizione quando sia stata attivata la procedura peritale prevista in polizza. La chiamata di perizia, se seguita da operazioni effettive e continuative, vale come esercizio del diritto e impedisce di qualificare come inerte la condotta dell\u2019assicurato per tutto il periodo di svolgimento della procedura.<\/span><\/p>","protected":false},"author":8,"featured_media":3825,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-3925","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/3925","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3825"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3925"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3925"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}