{"id":4334,"date":"2016-02-26T14:31:21","date_gmt":"2016-02-26T14:31:21","guid":{"rendered":"https:\/\/boglione.eu\/?post_type=approfondimento&#038;p=4334"},"modified":"2026-05-21T08:59:58","modified_gmt":"2026-05-21T08:59:58","slug":"la-surroga-assicurativa-in-diritto-italiano-e-inglese","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/la-surroga-assicurativa-in-diritto-italiano-e-inglese\/","title":{"rendered":"Insurance subrogation in Italian and English law"},"content":{"rendered":"<p>Questo scritto \u00e8 tratto da due miei articoli pubblicati, con lo stesso titolo ma pi\u00f9 diffusa trattazione, sulla rivista Assicurazioni del 2002 (da pag. 487 a pag. 529) e del 2003 (da pag. 43 a pag. 86).<\/p>\n<ol>\n<li>Normativa italiana \u2013 Per l&#8217;art. 1916 cod. civ. \u2013 &#8220;Diritto di surroga dell&#8217;assicuratore \u2013 L&#8217;assicuratore che ha pagato l&#8217;indennit\u00e0 \u00e8 surrogato, fino alla concorrenza dell&#8217;ammontare di essa, nei diritti dell&#8217;assicurato verso i terzi responsabili &#8230; l&#8217;assicurato \u00e8 responsabile verso l&#8217;assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione&#8221;. La norma ricalca l&#8217;art. 438 del codice di commercio del 1882 ma omette l&#8217;affermazione esplicita del principio di proporzionalit\u00e0, peraltro pacifico e in forza del quale, in caso di risarcimento parziale derivante dalla limitatezza della copertura, l&#8217;assicurato concorre in rivalsa con l&#8217;assicuratore nei confronti del terzo responsabile in proporzione di quanto a entrambi dovuto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La regola proporzionale, codificata dall&#8217;art. 1907 c.c. per la liquidazione del danno in caso di sottoassicurazione, ha portata generale ed \u00e8 stabilita, con riferimento all&#8217;ordinaria azione surrogatoria, dall&#8217;art. 1205 cod. civ.. &#8220;Per effetto dell&#8217;art. 1907 c.c. \u2013 ha deciso Cass. 21.VII.1962 n. 1989 \u2013 l&#8217;assicuratore \u00e8 tenuto a corrispondere il risarcimento nella stessa proporzione in cui la somma assicurata sta al valore complessivo della cosa assicurata, rimanendo, per il residuo, l&#8217;assicurato scoperto. Fondamento della cosiddetta &#8220;regola proporzionale&#8221;, accolta dalla norma, \u00e8 che il premio \u00e8 commisurato al rischio assunto dall&#8217;assicuratore. La norma dell&#8217;art. 1907, in quanto attiene alla disciplina generale dell&#8217;assicurazione contro i danni, \u00e8 applicabile anche all&#8217;assicurazione marittima delle merci, dato che le norme del codice della navigazione, in materia di assicurazione, hanno carattere complementare di quelle dettate dal codice civile e dato che le disposizioni speciali di quel codice non derogano alla regola proporzionale dettata con l&#8217;art. 1907. Pertanto, qualora con l&#8217;assicurazione marittima delle merci venga assicurato un valore inferiore a quello assicurabile, determinato a sensi dell&#8217;art. 516 cod. nav., non pu\u00f2 liquidarsi un indennizzo corrispondente a quest&#8217;ultimo valore e la liquidazione deve effettuarsi con la regola generale dell&#8217;art. 1907&#8243;. Pacifico essendo che l&#8217;obbligo dell&#8217;assicuratore, nascente dalla polizza, e quello del terzo responsabile dell&#8217;evento dannoso sono distinti e autonomi, ne consegue che il terzo, convenuto in giudizio dall&#8217;assicurato gi\u00e0 indennizzato dall&#8217;assicuratore, non pu\u00f2 contestarne la legittimazione, n\u00e9 processuale n\u00e9 sostanziale; anche se l&#8217;assicuratore e il danneggiante sono, su piani diversi, obbligati al risarcimento dello stesso danno (Minerbi \u2013 Sulla natura giuridica delle singole assicurazioni in Assicurazioni, 1954, I, 273) non esiste, tra l&#8217;obbligazione dell&#8217;assicuratore e quella del danneggiante quel nesso derivativo che \u00e8 alla radice della surroga per pagamento (Betti \u2013 Teoria del negozio giuridico \u2013 Torino 1950 \u2013 pag. 27). Il danneggiato, in altre parole, dispone di due diverse ragioni creditorie distinte ed autonome, azionabili separatamente, l&#8217;una verso il danneggiante e l&#8217;altra verso l&#8217;assicuratore.<\/p>\n<p>II.<\/p>\n<p>Principi informatori \u2013 Liquidando il danno all&#8217;assicurato, l&#8217;assicuratore assolve un debito, nascente dal contratto di assicurazione, in conformit\u00e0 alla legge (artt. 1882, 1905, 1907 in caso di sottoassicurazione e 1910 c.c. in presenza di pi\u00f9 assicurazioni contratte separatamente presso diversi assicuratori). Al verificarsi di un rischio assicurato, l&#8217;obbligazione indennitaria dell&#8217;assicuratore diviene attuale, a prescindere dalla sussistenza di un responsabile, costituendo solitamente la fortuit\u00e0 dell&#8217;evento condizione di risarcibilit\u00e0 del danno derivatone, al pari dell&#8217;assenza del dolo o della colpa grave dell&#8217;assicurato (salvo deroga per quest&#8217;ultima o che il sinistro sia stato cagionato da dolo o colpa grave delle persone del cui comportamento l&#8217;assicurato debba rispondere \u2013 art. 1900 cod. civ.). L&#8217;obbligazione risarcitoria del danneggiante presuppone la sua responsabilit\u00e0 per l&#8217;accadimento del sinistro e mira alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, in termini di danno emergente e di lucro cessante, quest&#8217;ultimo solitamente escluso (o comunque assai circoscritto) dalle polizze di assicurazione salvo casi particolari, come avviene per l'&#8221;utile sperato&#8221; nell&#8217;assicurazione marittima delle merci \u2013 art. 516 cod. nav. \u2013 ovvero in presenza di assicurazione di loss of product o product interruption (Ferrarini \u2013 Riflessioni sui limiti della surroga assicuratoria in Assicurazioni \u2013 1995 \u2013 I \u2013 11. Il chiaro autore sottolinea l&#8217;intangibilit\u00e0 del massimale in presenza di polizza stimata, quale si presume quella navale, salvo patto contrario \u2013 art. 515 cod. nav.).<\/p>\n<p>Oltre che nei confronti dell&#8217;assicuratore, l&#8217;assicurato ha diritto di rivalersi nei confronti del danneggiante, non ostandovi la liquidazione del danno medio tempore effettuata dall&#8217;assicuratore; fermo restando per\u00f2, con funzione riequilibratrice, il diritto potestativo dell&#8217;assicuratore (Andreoli \u2013 Note in tema di surrogazione dell&#8217;assicuratore in Riv. Trim. dir. e proc. civ. 1955, 1098) al subingresso, fino alla concorrenza dell&#8217;indennit\u00e0 pagata, nei diritti dell&#8217;assicurato; secondo la giurisprudenza (Cass. 26.V.1994 n. 5165 in Rep. F.I. 1994 n. 5165 in Rep. F.I. 1994 v. assicurazione, 522) l&#8217;art. 1916 (come recita l&#8217;incipit &#8220;L&#8217;assicuratore che ha pagato &#8230;&#8221;) postula, sul piano sostanziale, il preatto regolamento dei rapporti tra assicuratore e assicurato; sul piano processuale faculta l&#8217;assicuratore, una volta liquidato il danno, ad agire in rivalsa contro il danneggiante, subentrando all&#8217;assicurato-risarcito in guisa da evitare, in omaggio alla teoria indennitaria, un indebito arricchimento da parte del medesimo. Riepilogando:<\/p>\n<p>(a) La surroga assicurativa ex art. 1916 c.c. esula dall&#8217;all&#8217;art. 81 c. p.c. in quanto l&#8217;assicuratore-solvente, agendo contro il danneggiante, fa valere un diritto proprio e non altrui (Satta \u2013 Legittimazione ad agire dell&#8217;assicurato e surroga dell&#8217;assicuratore in Assicurazioni \u2013 1952 \u2013 II \u2013 2,96).<\/p>\n<p>(b) Ne deriva la legittimit\u00e0 dell&#8217;azione recuperatoria esercitata dall&#8217;assicurato-risarcito anche (come avviene frequentemente) nell&#8217;interesse, a spese e rischio dell&#8217;assicuratore. Ferrarini (Le assicurazioni marittime \u2013 1981 \u2013 pag. 394) ammette la legittimit\u00e0 anche in Italia (come in Inghilterra \u2013 Arnould \u2013 Law of Marine Insurance and Average \u2013 vol. II pag. 1124) delle clausole di polizza che impegnano l&#8217;assicurato, una volta risarcito, ad agire in proprio nome contro il terzo responsabile, come mandatario senza rappresentanza dell&#8217;assicuratore, sotto la direzione, a spese e rischio di quest&#8217;ultimo (Righetti \u2013 Trattato di diritto marittimo \u2013 1994 \u2013 vol. III pag. 1505; Donati \u2013 Nuovo Digesto UTET \u2013 vol. 1 Tomo II \u2013 Assicurazione contro i danni \u2013 pag. 1149; Gambogi \u2013 Le eccezioni del terzo responsabile all&#8217;esercizio del diritto di surrogazione da parte dell&#8217;assicuratore contro i danni &#8230; etc.&#8221; in Assicurazioni 1959 \u2013 II \u2013 2, 220).<\/p>\n<p>(c) La surroga assicurativa, estranea a quella da pagamento ex art. 1203 c.c., si differenzia dall&#8217;azione surrogatoria prevista dall&#8217;art. 2900 c.c. che assolve una funzione cautelare oltre che satisfatoria.<\/p>\n<p>(d) La Suprema Corte insegna che &#8220;la surroga dell&#8217;assicuratore, prevista dall&#8217;art. 1916, non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 all&#8217;assicurato, bens\u00ec quando l&#8217;assicuratore, avvalendosi del disposto della citata norma, richieda al danneggiante il rimborso dell&#8217;indennit\u00e0; pertanto, qualora l&#8217;assicuratore non si avvalga di tale facolt\u00e0, il danneggiato ancorch\u00e9 abbia gi\u00e0 riscosso l&#8217;indennit\u00e0 assicurativa, pu\u00f2 agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporre l&#8217;avvenuta riscossione&#8221; (Cass. 26.V.1994 Nasta c. Nutti in Rep. F.I. voce assicurazione, 522).<\/p>\n<p>(e) Per esercitare la rivalsa assicurativa \u00e8 sufficiente la prova dell&#8217;avvenuto pagamento all&#8217;assicurato, non potendo il danneggiante sindacare la liquidazione ovvero eccepire l&#8217;inoperativit\u00e0 del contratto di assicurazione; potr\u00e0 per\u00f2 addurne la nullit\u00e0, per inesistenza di rischio o per carenza di interesse oppure obiettare che l&#8217;indennizzo \u00e8 stato pagato a persona diversa dal titolare del diritto. Il pagamento ex-gratia, effettuato dall&#8217;assicuratore per benevolenza, bench\u00e9 non strettamente dovuto a termini di polizza, non giustifica la rivalsa contro il terzo responsabile ammenoch\u00e8 l&#8217;assicuratore abbia avuto l&#8217;avvertenza di farsi cedere, nel contesto della quietanza risarcitoria, tutti i diritti spettanti all&#8217;assicurato \u2013 danneggiato \u2013 risarcito (Cass. 3.VII.1991 n. 7300 SIAT c. Soc. Adriatica di Navigazione in Giust. Civile 1991 \u2013 I \u2013 1351). Secondo il Tribunale di Genova (Righetti \u2013 Trattato di Diritto Marittimo \u2013 II \u2013 pag. 1514) non costituisce pagamento dell&#8217;indennit\u00e0, tale da legittimare la rivalsa assicurativa ex art. 1916, il prestito fiduciario (trust and loan) accordato dall&#8217;assicuratore all&#8217;assicurato con promessa di restituzione in caso di recupero dal danneggiante. Secondo Cass. 1.IV.1980 n. 2094 \u2013 Agenzia Marittima Hugo Trumpy c. American Motorist Insurance Co. \u2013 m\/n &#8220;Travancore&#8221; (in Dir. Mar. 1981 pag. 18 con nota di F. Berlingieri \u2013 Osservazioni sulla surroga dell&#8217;assicuratore in common law) &#8220;la surroga dell&#8217;assicuratore nei diritti del ricevitore per danni sofferti dalla merce nel corso del trasporto marittimo \u00e8 regolata dalla legge applicabile al contratto di trasporto. A norma dell&#8217;art. 1916 cod. civ. l&#8217;azione surrogatoria compete all&#8217;assicuratore che ha pagato l&#8217;indennit\u00e0 al proprio assicurato e non rileva a tal fine quanto le parti abbiano potuto tra loro convenire in ordine alla natura del pagamento n\u00e9 il terzo responsabile pu\u00f2 proporre eccezioni concernenti il contenuto del rapporto assicurativo. Incombe al vettore, a norma dell&#8217;art. 422 1\u00b0 c. cod. nav., l&#8217;onere di provare la derivazione del danno da un pericolo eccettuato&#8221;.<\/p>\n<p>(f) La giurisprudenza si accontenta della produzione in giudizio della quietanza di pagamento dell&#8217;indennit\u00e0, dacch\u00e9 essa racchiude la prova del contratto di assicurazione e l&#8217;individuazione del danno risarcito.<\/p>\n<p>(g) Solitamente la quietanza incorpora, oltre alla ricevuta, anche l&#8217;espressa surroga convenzionale che investe l&#8217;assicuratore dei diritti gi\u00e0 spettanti all&#8217;assicurato. Qualora, come sovente accade, il pagamento venga effettuato dalla delegataria che poi agisce in rivalsa in proprio nome, non potr\u00e0 esserle eccepito il difetto di legittimazione attiva; invero la delegataria si avvale legittimamente della surroga convenzionale (T. Genova 6.VIII.1955 in Dir. Mar. 1956 pag. 382) incorporata nell&#8217;atto di quietanza.<\/p>\n<p>(h) Secondo la giurisprudenza italiana la delegataria non ha rappresentanza processuale, n\u00e9 attiva n\u00e9 passiva, delle coassicuratrici deleganti. Cass. 19.X.1955 n. 3307 (in Dir. Mar. 1957 \u2013 II \u2013 2,19) e App. Roma 10.VIII.1972 (ibidem 1973, II, 2, 274) hanno giudicato che l&#8217;azione per la riscossione dei premi insoluti va proposta da tutte le coassicuratrici. La domanda per avaria parziale o totale o per abbandono va proposta contro tutte le coassicuratrici, ciascuna per la quota di sua pertinenza, non sussistendo responsabilit\u00e0 solidale fra loro (Righetti \u2013 op. cit. pag. 1403). Conseguentemente la notifica della citazione alla sola delegataria, convenuta per l&#8217;intera indennit\u00e0, interrompe la prescrizione con effetto temporaneo (essendo la delegataria investita del mandato delle co-assicuratrici a ricevere e gestire i reclami) ma non permanente, perch\u00e9 alla rappresentanza sostanziale non corrisponde quella processuale (Cass. 22.V.1992 n. 6147 in Rep. F.I. 1992 v. assicurazione n. 83). Parallelamente la delegataria (ammenocch\u00e9 sia stata totalmente surrogata nel contesto della quietanza) non pu\u00f2, se non in forza di procura speciale, agire in rivalsa anche a nome delle co-assicuratrici contro il responsabile del danno indennizzato (Cass. 21.XI.1978 n. 5425 in Dir. Mar. 1978, II(2) 277; T. Genova 6.VII.1955 in Dir. Mar. 1956, 382). Diversamente accade in tema di copertura di &#8220;grandi rischi&#8221;, assicurati per non meno di 30 milioni di ECU (direttiva CEE 30.V.1978 cui \u00e8 stata data attuazione in Italia con l. 11.XI.1986 n. 772 disciplinante la c.d. &#8220;co-assicurazione comunitaria&#8221;). Secondo l&#8217;art. 2 della l. 882\/86 &#8220;il co-assicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni a lui demandate con delega e a lui spettanti secondo gli usi relativi alla pratica delle assicurazioni; ed \u00e8 tenuto al pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 assicurativa all&#8217;assicurato per l&#8217;intero, salva la rivalsa nei confronti degli altri co-assicuratori per le rispettive quote di partecipazione&#8221;. Va pertanto riconosciuto che, in presenza di &#8220;grandi rischi&#8221; ricadenti sotto la normativa comunitaria, la notifica alla sola delegataria interrompe la prescrizione anche nei confronti dei co-assicuratori (Righetti cit. pag. 1404). Aderendo all&#8217;orientamento di Partesotti (Le nuove leggi civ. comm., 1987 pag. 114) Ferrarini (op. cit. pag. 60) riconosce che &#8220;sul piano sostanziale il delegatario risponde per la quota da lui sottoscritta e garantisce le obbligazioni degli altri, i quali continuano a rispondere per la loro quota&#8221; (cos\u00ec testualmente Partesotti op. cit. pag. 115). Sostiene Ferrarini (Le Assicurazioni Marittime pag. 60) che &#8220;La possibilit\u00e0 data all&#8217;assicurato di convenire in giudizio la delegataria per il pagamento dell&#8217;intera indennit\u00e0 porta a dire che la notifica della citazione alla delegataria interrompe la prescrizione anche nei confronti dei co-assicuratori e che la prescrizione resta sospesa nei confronti di questi sino al termine del giudizio. All&#8217;azione di rivalsa della delegataria verso i co-assicuratori non si applica invece la prescrizione stabilita per il diritto dell&#8217;assicurato all&#8217;indennit\u00e0, ma quella ordinaria decennale perch\u00e9 tale azione non nasce dal contratto di assicurazione&#8221;. Bench\u00e8 la lettera dell&#8217;art. 1916 (&#8220;l&#8217;assicuratore che ha pagato&#8230;\u00e8 surrogato&#8221;) a prima vista potrebbe indurre a propendere (erroneamente) per l&#8217;automaticit\u00e0 del subentro dell&#8217;assicuratore solvente nei confronti del terzo danneggiante fin dal momento della tacitazione dell&#8217;assicurato, in realt\u00e0 tale effetto promana solamente dalla successiva comunicazione con la quale l&#8217;assicuratore \u2013 solvente costituisce in mora il danneggiante e\/o responsabile dell&#8217;evento dannoso indennizzato. Sono salvi perci\u00f2 gli effetti liberatori del pagamento al danneggiato eseguito medio tempore dal danneggiante ignaro dell&#8217;avvenuta liquidazione assicurativa del sinistro. Ferrarini (Ulteriori considerazioni sulla legittimazione dell&#8217;assicurato ad agire contro il terzo responsabile dopo il pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 assicurativa in Assicurazioni \u2013 1953 \u2013 II \u2013 2, 28) colloca la surroga assicurativa nello schema della cessione ope legs. Sempre di attualit\u00e0 \u00e8 l&#8217;arresto della Suprema Corte del 22.V. 1959 n. 1563 (in Assicurazioni 1960 \u2013 II \u2013 108 con nota di Favara) a tenor del quale: &#8220;Nella ipotesi invece dell&#8217;art. 1916 cod. civ. la separazione tra il rapporto di trasporto&#8230;.e il rapporto assicurativo fa si che il pagamento dell&#8217;indennizzo da parte dell&#8217;assicuratore non pu\u00f2 estinguere il diritto di credito riveniente al ricevitore del carico nei confronti del vettore in base al distinto rapporto di trasporto. Il surrogarsi o meno nei diritti dell&#8217;assicurato, a sensi dell&#8217;art. 1916 c.c., attiene ad un facolt\u00e0 dell&#8217;assicuratore, il quale pu\u00f2 anche avere interesse ad evitare le cure di un giudizio diretto verso il vettore responsabile del danno, lasciando al danneggiato il compito di recuperare il credito verso il vettore medesimo; salva, a recupero avvenuto, la sistemazione del rapporto interno tra esso assicuratore e l&#8217;assicurato \u2013gi\u00e0 indennizzato da esso assicuratore \u2013 onde evitare un ingiustificato arricchimento da parte dell&#8217;assicurato medesimo. A tale proposito giova osservare che un ingiustificato arricchimento da parte dell&#8217;assicurato \u00e8 ipotizzabile solo nei confronti dell&#8217;assicuratore, il quale si troverebbe ad aver effettuato, in base al rapporto di assicurazione, un indennizzo di cui a seguito del nuovo indennizzo da parte del responsabile del danno, verrebbe a mancare la giustificazione. Al contrario il vettore \u2013 responsabile del danno \u2013 \u00e8 sempre tenuto ad adempiere alla propria obbligazione e sarebbe lui ad arricchirsi ingiustamente qualora a tale obbligazione non adempisse; vero \u00e8 che egli ha anche il diritto, non contestabile, di risarcire una sola volta il danno a lui imputabile ma tale suo diritto \u00e8 sufficientemente tutelato dal particolare che, finch\u00e9 l&#8217;assicuratore non gli notifichi la volont\u00e0 di sostituirsi al danneggiato ex art. 1916 c.c., esso vettore responsabile bene assolve la propria obbligazione pagando al danneggiato&#8221;.<\/p>\n<p>III. Legge regolatrice della surroga assicurativa \u2013 Il problema, in prospettiva internazionalistica, \u00e8 stato lucidamente affrontato da Celle (P. Celle \u2013 I contratti di assicurazione grandi rischi nel dir. internazionale privato \u2013 Cedam pag. 237 e segg.). A fronte di una giurisprudenza oscillante tra le tesi di insigni trattatisti europei (Battifol \u2013 Les conflits de lois en mati\u00e8re de contrat \u2013 Paris 1938 pag. 346; Dicey-Morris \u2013 Conflicts of laws \u2013 London 1987 pag. 1396; Mari \u2013 Sulla legge regolatrice della c.d. surroga assicurativa in Riv. Dir. Int. Priv. Proc. 1975, 486) sostenitori della teoria dell&#8217;assoggettamento della surroga assicurativa alla (i) legge regolatrice della polizza in base alla quale \u00e8 stato pagato l&#8217;indennizzo ovvero a quella (ii) disciplinante la responsabilit\u00e0 contrattuale o extracontrattuale del terzo danneggiante, s&#8217;\u00e8 fatta strada una teoria eclettica (Mari \u2013 op. cit. 489; Serravalle \u2013 Responsabilit\u00e0 del produttore e diritto internazionale privato) secondo la quale il rapporto tra assicuratore e terzo sarebbe retto \u2013 quanto a contenuto e ampiezza della rivalsa \u2013 dalla legge che regola la responsabilit\u00e0 contrattuale o aquiliana del danneggiante, fermo restando che i rapporti intercorrenti tra assicuratore e assicurato ricadono sotto la legge del contratto di assicurazione.<\/p>\n<p>Il carattere derivativo della surroga (sia legale sia contrattuale) postula la netta separazione di due rapporti distinti: quello di assicurazione, necessariamente retto dalla lex contractus, e quello attinente alla rivalsa; trasponendosi nella sfera di responsabilit\u00e0 del danneggiante, quest&#8217;ultima ricadr\u00e0 sotto lo stesso regime contrattuale o extracontrattuale ad esso applicabile. A livello europeo-comunitario occorre fare riferimento all&#8217;art. 13 della Convenzione di Roma del 19.VI.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Come si evince dalla Relazione illustrativa della Convenzione di Roma di Giuliano-La Garde pubblicata nel codice edito da Clerici-Mosconi-Pocar (pag. 557) l&#8217;art. 13, pur essendo foggiato in funzione dell&#8217;ordinaria surroga civile, si applica anche a quella assicurativa. Siccome per\u00f2 la Convenzione esclude dal proprio ambito di applicazione la materia extra-contrattuale, ne deriva una duplicit\u00e0 di regimi. In tema di assicurazione di merci trasportate via mare l&#8217;assicuratore, agendo in rivalsa contro il vettore, dovr\u00e0 misurarsi col particolare regime di responsabilit\u00e0 vigente in materia, a livello nazionale e internazionale, esponendosi alle stesse eccezioni opponibili all&#8217;assicurato; e cos\u00ec nei trasporti marittimi internazionali, ricadenti sotto la Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico, la rivalsa sar\u00e0 condizionata all&#8217;osservanza del termine annuale di decadenza decorrente dalla data dello sbarco delle merci o da quella in cui avrebbero dovuto arrivare a destino; l&#8217;assicuratore soggiacer\u00e0 inoltre al peculiare regime di responsabilit\u00e0 da &#8220;pericoli eccettuati&#8221; comportanti una presunzione (semplice) di irresponsabilit\u00e0 del vettore che provi la derivazione del danno o della perdita delle merci da &#8220;excepted peril&#8221;. Qualora invece il terzo danneggiante sia perseguibile solo aquilianamente, per selezionare il regime di responsabilit\u00e0 applicabile in Italia bisogna rifarsi alla legge n. 218 del 31 maggio 1995. Adeguandosi alla legge uniforme il nostro legislatore, riordinando la normativa di DIP, ha recepito organicamente la Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione (art. 3) nonch\u00e9 quella di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali (art. 57). L&#8217;art. 62 della l. 218 stabilisce che la responsabilit\u00e0 da fatto illecito \u00e8 regolata dalla legge dello stato in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento, salva la facolt\u00e0 di chiedere l&#8217;applicazione di quella dello Stato in cui si \u00e8 verificato il fatto che ha causato il danno. La tesi secondo cui, stante l&#8217;unitariet\u00e0 della surroga assicurativa ex art. 1916 c.c., la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilit\u00e0 del terzo sarebbe indifferente, \u00e8 condivisibile se l&#8217;evento dannoso \u00e8 avvenuto in Italia e la controversia impegna contendenti italiani; ma \u00e8 invece da verificare, caso per caso, nei rapporti internazionali (in argomento, si parva licent, leggasi il mio scritto su Assicurazioni \u2013 2002 \u2013 I \u2013 pag. 487 e segg. con le note 22 e 23 con ampi richiami dottrinali e giurisprudenziali).<\/p>\n<ol>\n<li>Obbligo per l&#8217;assicurato di adoperarsi per evitare o diminuire il danno e di preservare la rivalsa dell&#8217;assicuratore. Responsabilit\u00e0 al riguardo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;art. 1916 c.c. impone all&#8217;assicurato di tutelare l&#8217;azione di rivalsa dell&#8217;assicuratore, preservandola da prescrizione e decadenze e compiendo tempestivamente, nel contraddittorio del danneggiante, gli accertamenti (non necessariamente a sensi dell&#8217;art. 696 c. p.c.) volti a stabilire entit\u00e0 e causali del danno; le spese relative sono a carico dell&#8217;assicuratore, specie se incorse su sua sollecitazione e nella misura in cui se ne avvalga o ne tragga vantaggio. L&#8217;art. 1914 c.c. (&#8220;obbligo di salvataggio&#8221;) stabilisce che &#8220;L&#8217;assicurato deve fare quanto gli \u00e8 possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall&#8217;assicurato sono a carico dell&#8217;assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si \u00e8 raggiunto lo scopo salvo che l&#8217;assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente&#8221;. &#8220;L&#8217;assicuratore \u2013 dispone l&#8217;art. 1914 2\u00b0 c. \u2013 risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall&#8217;assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente&#8221;. L&#8217;intervento dell&#8217;assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione \u2013 prosegue l&#8217;art. 1914 \u2013 non pregiudica i suoi diritti. L&#8217;assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall&#8217;assicurato, anticiparne le spese e concorrere in proporzione del valore assicurato&#8221;. Il successivo art. 1915 (&#8220;Inadempimento dell&#8217;obbligo di avviso di salvataggio&#8221;) stabilisce che &#8220;l&#8217;assicurato che dolosamente non adempie l&#8217;obbligo dell&#8217;avviso del salvataggio perde il diritto all&#8217;indennit\u00e0. Se l&#8217;assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l&#8217;assicuratore ha diritto di ridurre l&#8217;indennit\u00e0 in ragione del pregiudizio sofferto&#8221;.<\/p>\n<p>La formula dell&#8217;art. 1914 \u00e8 ripresa, in tema di assicurazioni marittime, dall&#8217;art. 534 cod. nav.. Nelle assicurazioni marittime all&#8217;obbligo di salvataggio sono vincolati, oltre che l&#8217;assicurato, i suoi dipendenti e\/o preposti nonch\u00e9 il Comandante della nave, tutti tenuti a fare &#8220;quanto \u00e8 loro possibile per evitare o diminuire il danno&#8221; (art. 534 cod. nav. 1\u00b0 c.). Detta norma, al secondo comma, stabilisce che &#8220;In deroga all&#8217;art. 1914, secondo comma del codice civile, le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell&#8217;assicuratore solo per quella parte che, unita all&#8217;ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si \u00e8 raggiunto lo scopo, salvo che l&#8217;assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente&#8221;. La norma va raccordata all&#8217;art. 524 cod. nav. a tenor del quale &#8220;l&#8217;assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto o in parte da colpa del Comandante o degli altri componenti dell&#8217;equipaggio, purch\u00e9 vi sia rimasto estraneo l&#8217;assicurato&#8221;.<\/p>\n<p>Nella redazione della norma il nostro legislatore s&#8217;\u00e8 probabilmente ispirato ai formulari di polizza &#8220;corpo&#8221; (la Relazione al Codice della Navigazione, con avvincente retorica, definisce i clausolari &#8220;diritto vivente&#8221;) in particolare a quello inglese Institute Time Clauses (ITC \u2013 Hulls). Nell&#8217;edizione 1\u00b0 ottobre 1983, tuttora largamente in uso nel mondo intero, la &#8220;negligence of Master, crew or pilots&#8221; \u00e8 coperta (art. 6) costituendo &#8220;rischio nominato&#8221; (Peril of the Sea) purch\u00e9 il sinistro non sia dipeso da mancato esercizio della dovuta diligenza da parte di assicurato, armatori o gestori (provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers). L&#8217;omissione di salvataggio, per essere sanzionata, richiede all&#8217;assicuratore la dimostrazione che si poteva prestare soccorso alla nave e che il salvataggio, se tempestivamente organizzato e disimpegnato, avrebbe avuto probabilit\u00e0 di successo, vale a dire avrebbe scongiurato il naufragio o danni da avaria particolare o quantomeno consentito di contenerli; l&#8217;onere probatorio, richiedente la prova del coinvolgimento dell&#8217;assicurato, a livello cognitivo e operativo, non \u00e8 agevole e grava sull&#8217;assicuratore. L&#8217;assicurato \u00e8 responsabile verso l&#8217;assicuratore tanto se gli compromette la rivalsa (art. 1916) quanto se viola l&#8217;obbligo di salvataggio (art. 1914). Entrambe le norme impongono all&#8217;assicurato oneri comportamentali specifici. Stante le comuni radici intravedibili negli artt. 1914 e 1916, l&#8217;art. 1915 \u00e8 applicabile anche in tema di rivalsa assicuratoria. Argomentando ex art. 1915 c.c. (N. Gasperoni \u2013 La c.d. surroga dell&#8217;assicuratore in Assicurazione infortuni e responsabilit\u00e0 civile \u2013 Giuffr\u00e8 1968 pag. 72) \u00e8 sostenibile perci\u00f2 che il pregiudizio dolosamente arrecato alla surroga assicurativa comporta la perdita del diritto all&#8217;indennit\u00e0, riducibile invece, in caso di inadempimento colposo, proporzionalmente al pregiudizio effettivamente inferto.<\/p>\n<p>Opportunamente la giurisprudenza ha perci\u00f2 deciso che il pregiudizio deve essere reale e non solo potenziale (Cass. 3.V.1967 n. 844 Di Gregorio c. ENPASS in Rep. F.I. v. assicurazione n. 148) precisando che si ha pregiudizio solo quando all&#8217;assicuratore sia irrimediabilmente preclusa la possibilit\u00e0 di rivalersi verso il terzo responsabile e non quando l&#8217;assicurato si sia limitato a perseguire il danneggiante definendo con lui la liquidazione del danno non risarcibile dall&#8217;assicuratore perch\u00e9 estraneo alla copertura. Cass. 19.X.1979 n. 5442 (Tabanelli c. ENDEP in Rep. F.I. 1979 v. assicurazione n. 171) ha deciso che &#8220;Qualora il danno subito dall&#8217;assicurato sia di natura plurima e scomponibile in pi\u00f9 elementi e l&#8217;obbligo dell&#8217;assicuratore sia limitato a corrispondere l&#8217;indennit\u00e0 soltanto per una parte di esso, la surrogazione legale di cui all&#8217;art. 1916 c.c. si attua esclusivamente in relazione a tale indennizzo mentre l&#8217;assicurato deve richiedere per proprio conto il risarcimento di quei danni non rientrati nel rischio assicurativo; pertanto se l&#8217;assicurato agisce contro il terzo responsabile esclusivamente in relazione a questi ultimi danni, venendo invece indennizzato dal proprio assicuratore per quelli rientranti nel rischio assicurativo, egli, dove definisca la controversia in relazione ai primi, non arreca pregiudizio al diritto di surrogazione dell&#8217;assicuratore in ordine ai secondi&#8221;. Per Cass. 10.XI.1998 n. 315 INAIL c. La Fondiaria (Giust. Civ. 1998 Massimario n. 2314) &#8220;in tema di surrogazione dell&#8217;assicurazione nei diritti dell&#8217;assicurato ai sensi dell&#8217;art. 1916, l&#8217;esercizio della relativa azione non pu\u00f2 sacrificare oltre ai limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo il diritto dell&#8217;assicurato all&#8217;integrale risarcimento del danno; con la conseguenza che non pu\u00f2 estendersi anche ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa quali il danno biologico e quello morale patiti dall&#8217;infortunato a cagione di un infortunio imputabile a responsabilit\u00e0 di terzi non compreso nell&#8217;indennizzo corrisposto dall&#8217;INAIL&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 1916 non commina la decadenza tout court sicch\u00e9, qualora l&#8217;assicuratore non provi che la condotta dell&#8217;assicurato gli ha cagionato un pregiudizio reale e non solo potenziale al diritto di rivalsa, deve intanto indennizzare l&#8217;assicurato salvo esperire contro di lui, in un secondo momento, un&#8217;azione per ripetizione di indebito nei limiti in cui il diritto di surroga verso il terzo responsabile risultasse effettivamente pregiudicato (Cass. 27.VI.1958 n. 2296 Scognamillo c. Soc. All Risks in Dir. Mar. 1958 pag. 477 e in Rep. F.I. voce assicurazione n. 166 pag. 196). Cass. 8.VI.1992 n. 7057 (Soc. Verano Caliente c. SIAT in Rep. F.I. 1992 v. assicurazione pag. 204 n. 109) ha stabilito che &#8220;l&#8217;obbligo dell&#8217;assicurato di non pregiudicare i diritti dell&#8217;assicuratore verso il terzo responsabile permane anche dopo la successione dell&#8217;assicuratore nei diritti dell&#8217;assicurato nei confronti del terzo e sino a che il diritto di surrogazione non possa pi\u00f9 essere pregiudicato. Pertanto il pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 da parte dell&#8217;assicuratore, che questi non \u00e8 tenuto a comunicare al terzo responsabile immediatamente, non vale a liberare l&#8217;assicurato per omesso compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno anche quando il periodo di prescrizione \u00e8 maturato dopo l&#8217;anzidetto pagamento&#8221;. La massima va raccordata con quella tratta da Cass. 18.III.1948 n. 245 (in F.I. 1948, I, 610 e Dir. Mar. 1948, 341, criticata da Gasperoni cit. pag. 72, nota 13) secondo cui l&#8217;assicuratore non pu\u00f2 opporre all&#8217;assicurato di averlo pregiudicato n\u00e9 tanto meno esimersi dal risarcimento quando l&#8217;assicurato medesimo, con tempestivo avviso del danno al commissario di avaria, rappresentante della compagnia assicuratrice, abbia posto quest&#8217;ultima in condizione di fare quanto necessario per la conservazione dell&#8217;azione surrogatoria contro il vettore. Con attenzione va letta la massima tratta da App. Bologna 16 gennaio 1959 (La Pace c. Pelliconi in Dir. Mar. 1960, 424) secondo cui &#8220;l&#8217;assicurato non \u00e8 responsabile per la mancata interruzione della prescrizione nei confronti del terzo responsabile del danno quando l&#8217;assicuratore avrebbe potuto, mediante una pronta liquidazione del danno, provvedere direttamente a tale interruzione. Pertanto il pagamento dell&#8217;indennit\u00e0 da parte dell&#8217;assicuratore, che questi non \u00e8 tenuto a comunicare al terzo responsabile immediatamente, non vale a liberare l&#8217;assicurato per omesso compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno anche quando il periodo di prescrizione \u00e8 maturato dopo l&#8217;anzidetto pagamento&#8221;.<\/p>\n<p>La dottrina (Ferrarini \u2013 Sulla responsabilit\u00e0 dell&#8217;assicurato per la conservazione del diritto in surrogazione dell&#8217;assicuratore in F.I. 1948 \u2013 610 e in Assicurazioni \u2013 1942 \u2013 II- 2 \u2013 Sul dovere dell&#8217;assicurato di salvaguardare l&#8217;azione contro il terzo responsabile del danno; Andrioli \u2013 Surroga legale dell&#8217;assicuratore e successione nel rapporto litigioso in Assicurazioni \u2013 1948 \u2013 II \u2013 2,42) \u00e8 concorde nel ritenere che l&#8217;assicurato non si deve limitare a notificare il danno all&#8217;assicuratore (entro tre giorni dal sinistro \u2013 art. 1913 c.c.) ma che, in ossequio al precetto dell&#8217;art. 1916 c.c., deve compiere concretamente tutti gli atti necessari e sufficienti a salvaguardare la rivalsa contro il responsabile del danno. L&#8217;assicurato, salvo non sia invitato a provvedervi dall&#8217;assicuratore (che dovr\u00e0 anticipargli le spese, pur non valendo il suo interessamento come riconoscimento implicito della sua indennizzabilit\u00e0) non \u00e8 tenuto ad agire in via cautelare contro il danneggiante, ammenocch\u00e9 l&#8217;azione recuperatoria (come avviene nel trasporto marittimo \u2013 art. 522 cod. nav.) sia assistita da privilegio speciale sottoposto a brevi termini di decadenza; tuttavia, anche se ignorantia legis non excusat, l&#8217;assicuratore prudente far\u00e0 bene a mettere sull&#8217;avviso l&#8217;assicurato. L&#8217;assicuratore, convenuto per il pagamento dell&#8217;indennizzo, ha facolt\u00e0 di chiamare in giudizio il terzo responsabile, in via di accertamento, anche prima dell&#8217;effettiva corresponsione dell&#8217;indennit\u00e0, condizionatamente all&#8217;accertamento del suo obbligo ad erogarla, al fine di garantire l&#8217;azione di regresso nei confronti del terzo, scongiurando possibili pregiudizi all&#8217;azione di rivalsa (Cass. 12-II-1997 n. 1295 \u2013 Danzas c. Anglowood Ltd. in Guida al Diritto \u2013 Il Sole 24 Ore, 24.III.1997 n. 44). Poich\u00e9 l&#8217;obbligo di salvaguardare la rivalsa deriva dal contratto di assicurazione, l&#8217;eventuale azione per danni spettante all&#8217;assicuratore ex art. 1916 c.c. \u00e8 soggetta al regime prescrizionale biennale vigente in materia assicurativa (art. 2952 c.c. \u2013 annuale nelle assicurazioni marittime &#8211; art. 547 cod. nav.); qualora, all&#8217;insaputa dell&#8217;assicuratore, l&#8217;assicurato da lui tacitato fosse gi\u00e0 stato risarcito dal danneggiante, l&#8217;assicuratore avr\u00e0 diritto di recuperare dall&#8217;assicurato quanto gi\u00e0 versatogli esercitando l&#8217;azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..<\/p>\n<p>La Corte d&#8217;Appello di Genova (sentenza 8.V.1952 Soc. Reale Mutua Ass. c. Franchi \u2013 in Assicurazioni 1953.II.50) ha stabilito che l&#8217;azione dell&#8217;assicuratore contro l&#8217;assicurato che gli ha pregiudicato la rivalsa si prescrive in dieci anni dato che trae origine da un fatto illecito sottoposto all&#8217;ordinario regime prescrizionale decennale. Buttaro (ibidem pag. 56 e segg.) ha criticato la decisione sostenendo che l&#8217;obbligo di salvaguardare la rivalsa e la relativa responsabilit\u00e0 dell&#8217;assicurato derivano dal contratto di assicurazione, al pari dell&#8217;obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.) sicch\u00e9 l&#8217;azione dell&#8217;assicuratore che lamenti pregiudizio alla rivalsa causatogli dall&#8217;assicurato ricade sotto il regime prescrizionale di cui all&#8217;art. 2952 c.c..<\/p>\n<ol>\n<li>La rinunzia alla surroga<\/li>\n<\/ol>\n<p>Trattandosi di diritto disponibile e non ricorrendo alcuna delle limitazioni di cui all&#8217;art. 1932 c.c., l&#8217;assicuratore pu\u00f2 rinunziare alla surroga e della rinunzia profitta l&#8217;assicurato che potr\u00e0 allora perseguire il danneggiante pur avendo gi\u00e0 conseguito l&#8217;indennizzo assicurativo (Cass. 28.VII.1928 in Giur. Ven. 1928 \u2013 II \u2013 119 e T. Torino 30.XII.1949 Campatelli Verdi c. Tramvie di Torino in Assicurazioni 1951 \u2013 II \u2013 2,71 con nota contraria di De Cupis). Uno scenario particolare si schiude in presenza di &#8220;assicurazione per conto di chi spetta&#8221; stipulata dal proprietario, dallo spedizioniere o dallo spedizioniere-vettore della cosa trasportata con clausole di rinunzia alla rivalsa contro il vettore. Sentenza capostipite in materia \u00e8 tutt&#8217;ora la n. 4227 pronunciata il 20.VI.1983 dalla Suprema Corte (in Causa Iard-Iozzia) la cui massima suona: &#8220;l&#8217;assicurazione &#8220;&#8221;per conto di chi spetta&#8221;, stipulata dal proprietario, o dallo spedizioniere, o dallo spedizioniere-vettore della cosa trasportata, in quanto avente ad oggetto il pregiudizio derivante dalla perdita o dal deterioramento della cosa medesima, \u00e8 un&#8217;assicurazione contro i danni, che d\u00e0 diritto all&#8217;indennit\u00e0 in favore di chi ne risulter\u00e0 proprietario (o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia). Ne consegue che la copertura assicurativa del vettore o dello spedizioniere-vettore, con riguardo al pregiudizio derivante al proprio patrimonio dalla responsabilit\u00e0 per la perdita od il deterioramento della cosa trasportata, postula una diversa ed autonoma previsione del contratto assicurativo, avente ad oggetto la responsabilit\u00e0 civile, e non pu\u00f2 conseguire dalla suddetta polizza &#8220;per conto di chi spetta&#8221;, nemmeno nel caso in cui essa contempli la rinuncia dell&#8217;assicuratore alla facolt\u00e0 di agire in surrogazione nei confronti di esso vettore o vettore spedizioniere responsabile del danno, atteso che una siffatta clausola, se consente a quest&#8217;ultimo di resistere in via d&#8217;eccezione alla pretesa dell&#8217;assicuratore, non lo abilita ad agire nei confronti dell&#8217;assicuratore medesimo, ove convenuto in giudizio dal danneggiato con azione risarcitoria.&#8221;<\/p>\n<p>Va altres\u00ec segnalata la pronuncia della Cassazione n. 6455 dell&#8217;8.VII.1984 (Levante Assicurazioni c. Fumagalli in Giur. It. 1985 \u2013 I \u2013 710 annotata da R. Weigman seguita da Cass. 19.XI.1999 n. 12823 in Assicurazioni 2000, pag. 100 Unipol c. Fit) secondo la quale &#8220;nell&#8217;ipotesi di contratto di assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, al fine dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione surrogatoria (art. 1916 c.c.) \u00e8 essenziale, ove insorgano contestazioni tra le parti, l&#8217;identificazione dell&#8217;assicurato (del titolare, cio\u00e8, al momento del sinistro, dell&#8217;interesse assicurato) al quale l&#8217;assicuratore deve provare di aver pagato l&#8217;indennit\u00e0, essendo il terzo responsabile legittimato ad eccepire che questa sia stata pagata a soggetto diverso dall&#8217;assicurato. Tale identificazione (ibidem) va compiuta alla stregua dell&#8217;art. 1510 2\u00b0 comma c.c., in forza del quale il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose (specificate nella loro individualit\u00e0) oggetto della vendita, non solo si libera dall&#8217;obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento e conferisce, salvo patto contrario, anche la loro propriet\u00e0; con la conseguenza che la qualit\u00e0 di assicurato, con detta consegna, si trasferisce dal venditore all&#8217;acquirente (ribadendo tali principi la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito secondo cui in un contratto di assicurazione per conto di chi spetta, avendo l&#8217;assicuratore pagato l&#8217;indennizzo alle ditte venditrici delle merci trasportate, non aveva titolo per surrogarsi nei diritti dell&#8217;assicurato, identificandosi questo nella ditta acquirente).<\/p>\n<p>Caratteristica dell&#8217;assicurazione per conto di chi spetta \u00e8 infatti la scindibilit\u00e0 del contraente dall&#8217;assicurato (Cass. 19.X.1989 n. 4208 in Nuova Giur. Comm. 1990 \u2013 I \u2013 455 con nota di Pitter) data l&#8217;ambulatoriet\u00e0 del diritto al risarcimento che circola con il trasferimento della propriet\u00e0 della cosa venduta e da trasportare da un luogo ad un altro. Il principio della continuit\u00e0 della garanzia assicurativa \u00e8 stabilito dall&#8217;art. 1918 c.c. (&#8220;L&#8217;alienazione delle cose assicurate non \u00e8 causa dello scioglimento del contratto di assicurazione. I diritti e gli obblighi dell&#8217;assicurato passano all&#8217;acquirente se questi, avuta notizia dell&#8217;esistenza dell&#8217;assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo all&#8217;alienazione, non dichiara all&#8217;assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto&#8221;) e ribadito nelle assicurazioni marittime dall&#8217;art. 517 cod. nav..<\/p>\n<p>I moderni ordinamenti promuovono il trasferimento consensuale della propriet\u00e0 (vendita con effetti reali in contrapposizione alla vendita meramente obbligatoria). A modifica dello schema tradizionale della consegna intesa come trasferimento del potere di disposizione possessoria tra tradens e accipiens, la vendita di cosa da trasportare registra l&#8217;inserimento \u2013 tra venditore e compratore \u2013 del vettore che diviene detentore della cosa, a termini del contratto di trasporto, con obbligo di effettuarne la consegna materiale a destino all&#8217;acquirente; questi peraltro \u00e8 considerato dal legislatore possessore, in senso giuridico e mediato (solo animo) fin dal momento della consegna della cosa al vettore o allo spedizioniere. Diversamente, nella &#8220;vendita su documenti&#8221;, il venditore si libera dall&#8217;obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti in contratto o, in mancanza, dagli usi (art. 1527 c.c.); pertanto la vendita su documenti ha luogo solo quando la cosa venduta \u00e8 rappresentata da un titolo documentario gi\u00e0 confezionato (Cass. S.U. 12.VI.1990 n. 5713, SILFE c. US Pipe in F.I. \u2013 1990 \u2013 I \u2013 2163). Pi\u00f9 frequenti delle vendite di merce viaggiante, caratterizzate dalla previa emissione della polizza di carico rappresentativa, sono quelle concluse prima dell&#8217;inizio del viaggio; anche se assoggettate alla clausola CIF, esse non costituiscono &#8220;vendita su documenti&#8221; ma &#8220;vendita con rispedizione&#8221;, quale si presume quella da piazza a piazza. Invero la vendita documentaria postula un titolo rappresentativo delle merci gi\u00e0 formato e richiede che la cosa sia detenuta da un terzo (depositario \u2013 vettore) per conto del venditore al quale sia stato rilasciato il titolo rappresentativo (Rubino \u2013 La compravendita \u2013 1952 \u2013 pag. 421; Carpino \u2013 La vendita su documenti in Trattato diretto da Rescigno \u2013 II \u2013 UTET \u2013 1984 \u2013 pag. 329). L&#8217;art. 1527 c.c., dettato per la vendita su documenti, in senso stretto, non \u00e8 applicabile alla vendita con rispedizione ove il passaggio di propriet\u00e0 e rischi all&#8217;acquirente \u2013 ricevitore avviene fin dal momento della consegna della cosa al vettore, senza attendere la trasmissione dei documenti rappresentativi (T. Genova 20.IX.1988 \u2013 fall. Costruzioni Termomeccaniche s.r.l. c. Lloyd Adriatico in Dir. Mar. 1988, 846).<\/p>\n<p>Nella causa Rh\u00f4ne Mediterran\u00e9e c. Otto Spedizioni Internazionali (Cass. 20.III.1990 n. 2322 in Giur. It. 1991 \u2013 I- 98 con nota di C. Battaglino) la Cassazione ha riconosciuto che la polizza per conto altrui o per conto di chi spetta contro perdite o avarie della merce trasportata, stipulata dallo spedizioniere-vettore con patto di corresponsione dell&#8217;indennit\u00e0 a proprio esclusivo favore, configura assicurazione della responsabilit\u00e0 civile. Nella motivazione si legge: &#8220;&#8230; L&#8217;assicurazione per perdite o avarie della merce trasportata, stipulata dallo spedizioniere \u2013 vettore, ove contempli quest&#8217;ultimo come unico beneficiario delle prestazioni dell&#8217;assicuratore &#8230; tenendo anche conto che l&#8217;indennizzo pu\u00f2 essere pattuito soltanto in favore del soggetto che subisca nocumento a causa del verificarsi dei danni assicurati (a pena di nullit\u00e0 del contratto) si traduce necessariamente nella copertura degli indiretti &#8220;effetti negativi&#8221; che i suddetti eventi provocano sul patrimonio dello spedizioniere-vettore, in dipendenza della sua responsabilit\u00e0 contrattuale verso il proprietario o l&#8217;avente diritto alla riconsegna (cfr., in generale, sui diversi contenuti che pu\u00f2 assumere l&#8217;assicurazione di merce trasportata Cass. N. 7592 del 23.XII.1983 e Cass. n. 4227 del 20.VI.1983)&#8221;. Quest&#8217;ultimo arresto \u00e8 pubblicato anche in Dir. Mar. \u2013 1984 \u2013 576 con nota di C. Rossello \u2013 Assicurazione contro i danni stipulata per conto di chi spetta e assicurazione della responsabilit\u00e0 civile. La predilezione per l&#8217;inquadramento della sicurt\u00e0 nell&#8217;ambito della assicurazione della responsabilit\u00e0 civile \u00e8 stata motivata dalla &#8220;chiara ed esplicita dichiarazione della Rh\u00f4ne di assicurare la s.r.l. Otto, contraente e spedizioniere-vettore&#8221;. Nello stesso senso s&#8217;\u00e8 pronunciata la Cassazione in causa Agrippina Assicurazioni S.p.A. c. Ditta M. Gori Spedizioni (Cass. 13.X.1976 n. 3425 in Dir. Mar. 1976, 46 con nota di A. Dani) ribadendo che &#8220;beneficiario sar\u00e0 il soggetto che al momento del sinistro, sia titolare dell&#8217;interesse assicurato, inteso come interesse alla conservazione della cosa&#8221; ditalch\u00e9 &#8220;dell&#8217;assicurazione per conto di chi spetta pu\u00f2 avvantaggiarsi chiunque abbia, al momento del sinistro, un interesse alla conservazione del valore della cosa e quindi al risarcimento del danno&#8221;. Donati autorevolmente avverte che &#8220;la natura dell&#8217;interesse deve essere determinata, prima o poi, e l&#8217;assicurazione di un determinato interesse su una cosa non si estende automaticamente agli interessi su di essa &#8230; o addirittura a tutti gli interessi che possano vertere sulla cosa; \u00e8 necessario che tale estensione sia ben chiaramente voluta dalle parti. Tale valore non ha certo la clausola per conto di chi spetta &#8230;&#8221;. Ferrarini (Le Assicurazioni Marittime \u2013 1981 \u2013 pag. 256) sostiene che con la clausola &#8220;per conto di chi spetta&#8221; assicurato \u00e8 colui che, al momento del sinistro, risulta titolare dell&#8217;interesse di assicurazione. Come ha scritto perspicuamente Turci (in Dir. Mar. 1982 pag. 182) la &#8220;clausola per conto di chi spetta&#8221; non identifica il rischio bens\u00ec il soggetto assicurato, ossia il titolare del diritto all&#8217;indennizzo.<\/p>\n<ol>\n<li>Eccezioni opponibili dal responsabile del danno all&#8217;assicuratore che agisce ex art. 1916 c.c.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il terzo danneggiante pu\u00f2 sollevare all&#8217;assicuratore che agisce in rivalsa le stesse eccezioni opponibili all&#8217;assicurato (Cass. 8.VI.1982 n. 3513; Cass. 2.VII.1977 n. 2888 in Giur. It. 1978 \u2013 I \u2013 1, 1304; Cass. 13.III.1975 n. 954 in Giust. Civ. 1975 \u2013 I \u2013 1527) compresa la nullit\u00e0 del contratto (Cass. 25.V.1965 n. 1065 in Arch. giur. civ. 1966, 1333; Cass. 31.VII.1991 n. 7300 in Dir. Trasp. 1993, 407) per inesistenza del rischio o carenza di interesse ovvero per prescrizione dell&#8217;azione di rivalsa, esposta allo stesso termine a cui \u00e8 assoggettato l&#8217;assicurato nei confronti del responsabile dell&#8217;evento dannoso (Cass. 13.III.1975 n. 954 in Giust. Civ. 1975 \u2013 I \u2013 1527; cfr. G. Castellano, Le Assicurazioni Private \u2013 UTET \u2013 1970 pag. 343). Il danneggiante non potr\u00e0 sindacare il merito della liquidazione ovvero dedurre l&#8217;inoperativit\u00e0 o l&#8217;annullabilit\u00e0 del contratto di assicurazione; potr\u00e0 per\u00f2 eccepirne l&#8217;inesistenza o l&#8217;invalidit\u00e0 ostative al diritto di surroga (Cass. 3.VI.1968 n. 1677 Piccini c. Unione Subalpina Ass. in Gius. It. 1968- I \u2013 1 \u2013 778, in Giust. Civ. 1968 \u2013 I \u2013 1836 con nota di Ferrara). Il fatto dannoso deve infatti coincidere con il rischio assunto in polizza dall&#8217;assicuratore e aver colpito il bene oggetto della garanzia assicurativa (A. Donati \u2013 Trattato del diritto delle assicurazioni Private pag. 473).<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale &#8220;lo straniero \u00e8 ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit\u00e0 e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere&#8221;. La legge n. 218 del 31.V.1995 (&#8220;Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato&#8221;) ha riordinato la precedente normativa di DIP, lasciando per\u00f2 immutato l&#8217;art. 16. Ha scritto Pocar (Riforma del sistema it. di dir. privato l. 3.V.1995 n. 218 \u2013 Commentario in Riv. di dir. int. priv. e proc. \u2013 1995 \u2013 910) che &#8220;per quanto anacronistico e temperato da garanzie costituzionali, da disposizioni di Convenzioni Internazionali e dalla normativa comunitaria, il principio di reciprocit\u00e0 resta dunque parte del diritto italiano&#8221;, pur riconoscendo che la giurisprudenza ha sempre considerato il diritto alla tutela giurisdizionale sottratto alla reciprocit\u00e0 desumendolo dagli artt. 10 e 24 della Costituzione, raccordati agli artt. 2 e 10. Per quanto attiene specificamente alla rivalsa assicurativa Cass. 29.I.1976 n. 279 (Casa di Spedizioni Parisi c. Al Chark Ins. Co. in F.I. 1976 \u2013 I \u2013 1264 e in Assicurazioni 1979 \u2013 II \u2013 2, 204) ha riconosciuto all&#8217;assicuratore straniero il diritto di rivalersi contro il responsabile del danno cagionato all&#8217;assicurato subordinatamente alla condizione di reciprocit\u00e0. Nel vigore della l. n. 218 del 31.V.1995 la Suprema Corte (Cass. 20.XI.1995 n. 12978 in Giust. Civ. \u2013 1995 \u2013 pag. 12) ha affermato che &#8220;L&#8217;esistenza della condizione prevista dall&#8217;art. 16 delle pre-leggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione e poich\u00e9 la conoscenza della legge straniera si risolve in una &#8220;quaestio facti&#8221; la prova pu\u00f2 essere addotta con ogni mezzo idoneo, anche con attestazione ufficiale (cosiddetto affidavit) di organo dello stato estero e senza che sia necessaria l&#8217;acquisizione del testo della legge straniera&#8221;. La condizione di reciprocit\u00e0 \u00e8 stata interpretata in senso restrittivo (T. Monza &#8211; 8.V.1998 Danoodarry c. Assicurazioni Generali in Giust. It. \u2013 1999 \u2013 42) essendosi riconosciuto sufficiente che nello stato di appartenenza dello straniero sia accordata al cittadino italiano la protezione di istituti giuridici di carattere sostanzialmente simile a quelli esistenti nel nostro ordinamento.<\/p>\n<p>VII. Concorso tra assicuratore e assicurato nell&#8217;azione contro il terzo danneggiante<\/p>\n<p>Problemi insorgono in presenza di sottoassicurazione, massimali limitati o franchigia di polizza ovvero nell&#8217;ipotesi, ben diversa, che essa, al di l\u00e0 di certi danni, non ne copra altri pur sempre reclamabili al danneggiante. Si pone in questi casi il problema della ripartizione tra assicuratore e assicurato delle spese e del ricavato della rivalsa; a parte il caso di insolvenza del danneggiante, il recupero potr\u00e0 essere decurtato, in materia di trasporti marittimi, allorch\u00e9 il vettore si avvalga, oltrech\u00e9 della particolare disciplina dei pericoli eccettuati (excepted perils) del beneficio della limitazione del debito armatoriale previsto all&#8217;art. 275 cod. nav. e dalla Convenzione Internazionale di Londra del 1976.<\/p>\n<p>La dottrina s&#8217;\u00e8 domandata se il criterio di proporzionalit\u00e0, stabilito in campo civilistico dall&#8217;art. 1205 c.c. disciplinante la surroga parziale, si applichi, ricollegandosi al disposto dell&#8217;art. 1203 c.c., anche a quella assicurativa. A. Genovese (Il fondamento razionale della surroga dell&#8217;assicuratore in Assicurazioni \u2013 1968 \u2013 I \u2013 15) richiamandosi alla funzione sussidiaria dell&#8217;assicurazione, ha sostenuto che quando il danno risale a fatto del terzo, non dovendo l&#8217;azione surrogatoria dell&#8217;assicuratore nuocere all&#8217;assicurato, questi godrebbe del diritto di prelazione sul ricavato dell&#8217;azione surrogatoria esercitata dall&#8217;assicuratore solvente, fino al conseguimento dell&#8217;integrale risarcimento del danno. La tesi, inizialmente condivisa da Ferrarini (Le Assicurazioni Marittime cit. pag. 397) \u00e8 stata da lui successivamente abbandonata (S. Ferrarini \u2013 Riflessioni sui limiti della surroga assicuratoria in Assicurazioni \u2013 1995 \u2013 I \u2013 11). Righetti (G. Righetti \u2013 Trattato di Diritto Marittimo \u2013 vol. III \u2013 pag. 511), ribadendo che l&#8217;assicuratore agente in surroga non ha diritto di recuperare dal terzo responsabile pi\u00f9 di quanto da lui liquidato all&#8217;assicurato, avverte che la regola non vale quando egli proceda contro il danneggiante in base ad una cessione totalitaria di tutti i diritti gi\u00e0 spettanti all&#8217;assicurato e risultante dalla quietanza liberatoria (art. 1201 c.c.); neppure vale, nelle assicurazioni marittime, quando l&#8217;assicuratore ha accettato (ma questo non avviene quasi mai) l&#8217;abbandono della cosa assicurata e perduta ovvero l&#8217;abbandono \u00e8 stato convalidato giudizialmente. In Inghilterra (limitatamente alle assicurazioni terrestri) e in Francia, l&#8217;assicurato, indennizzato solo in parte, qualora il danneggiante risarcisca solo parzialmente il danno, ha diritto di rivalersi con priorit\u00e0 sul ricavato della rivalsa.<\/p>\n<p>In Italia, in assenza di previsioni normative esplicite che, come invece accade in diritto francese (art. 1252 del code civil) e inglese (ma limitatamente alle assicurazioni terrestri \u2013 sect. 81 del MIA 1906) conferiscono all&#8217;assicurato un diritto di prededuzione sul ricavato della rivalsa, la prevalente dottrina non ritiene possibile abdicare al principio di proporzionalit\u00e0 ritenuto applicabile in omaggio all&#8217;appartenenza al diritto civile del diritto delle assicurazioni.<\/p>\n<p>\u00c8 opinione diffusa che la logica del principio indennitario, in forza del quale l&#8217;assicurato non deve arricchirsi a scapito dell&#8217;assicurato (e viceversa) garantisce, attraverso la ripartizione proporzionale del provento della rivalsa, un accettabile contemperamento degli interessi contrapposti, tra assicurato e assicuratore.<\/p>\n<p>VIII. Surroga assicurativa e riassicurazione<\/p>\n<p>Anche se la scarsa normativa codicistica (artt. 1928 \u2013 1931 c.c.) in tema di riassicurazione non fa alcun riferimento all&#8217;art. 1916 c.c., non \u00e8 revocabile in dubbio che il riassicuratore ha diritto di profittare dei benefici ricavati o ricavabili dall&#8217;assicuratore \u2013 cedente \u2013 riassicurato dall&#8217;esercizio dell&#8217;azione surrogatoria assicurativa. L&#8217;entit\u00e0 del recupero riservato al riassicuratore dipende ovviamente dai termini del contratto di riassicurazione e di quello di assicurazione; in caso di riassicurazione proporzionale spetter\u00e0 al riassicuratore, dedotte le spese di rivalsa, una percentuale del netto ricavo pari a quella stabilita nella cessione in riassicurazione del rischio originario. Lo stesso criterio (che nella riassicurazione c.d. &#8220;in facoltativo&#8221; consente al riassicuratore \u2013 dotato di un controllo gestionale pi\u00f9 penetrante che nella riassicurazione a trattato) non \u00e8 utilizzabile nelle riassicurazioni c.d. &#8220;in eccesso&#8221;, sia puro e semplice sia a scaglioni (layers) o a fasce di rischio, convenute in ordine sequenziale, una dopo l&#8217;altra, fino ad esaurimento. La giurisprudenza inglese ha adottato in materia il criterio del &#8220;pay up and recover down&#8221; sancito dalla House of Lords nel caso Napier and Ettrick (Lord) v. Kershaw [1993] 1 All. ER 385); provenendo dal massimo consesso giurisdizionale inglese, nel Regno Unito la sentenza, pur criticata da parte della dottrina, ha forza di legge. Il credito dell&#8217;assicuratore-cedente \u00e8 presidiato da un equitable charge o lien, non insidiabile in caso di procedure concorsuali. Il diritto del riassicuratore di recuperare quanto dovuto al cedente-riassicurato, nel frattempo indennizzato dal primo, \u00e8 stato ribadito dalla Corte d&#8217;Appello in causa Insurance Co. of Africa Ltd. v. SCOR (U.K.) [1985] 1 Ll. L. Rep. Pag. 312 -330. La Corte stabil\u00ec che, in linea di principio, un riassicuratore tenuto per contratto a manlevare un riassicurato che abbia liquidato, in buona fede, un danno che successivamente non risulti risarcibile (ad esempio perch\u00e9 fraudolento) cionondimeno dovr\u00e0 medio tempore rimborsare il riassicurato salvo poi agire in rivalsa, suo tramite, contro l&#8217;assicurato. All&#8217;obbligo del riassicurato di agire in rivalsa a tutela del riassicuratore corrisponde il diritto di quest&#8217;ultimo a tenere responsabile il primo qualora non eserciti la surroga oppure recuperi e non gli accrediti le sue spettanze; nella riassicurazione in &#8220;excess loss&#8221;, il recupero \u00e8 circoscritto all&#8217;ultimate net loss in excess of loss agreements sicch\u00e9 si insegna che il riassicurato deve dedurre dai reclami proponibili al riassicuratore any recovery actually obtained. La ratio ispiratrice della surroga in riassicurazione \u00e8 la stessa di quella assicurativa, bench\u00e9 il riassicuratore sia sfornito di azione recuperatoria diretta (meno che in presenza della clausola cut through). Nel Regno Unito si ritiene che il riassicurato che non coltiva il diritto di surroga sia in colpa (&#8220;in breach of some implied terms in the reinsurance agreement to act in a businesslike manner&#8221; \u2013 Reinsurance Law \u2013 Kluwer Publishing \u2013 C3 \u2013 1.10).<\/p>\n<p>Riepilogando la materia O&#8217;Neill e Woloniecki (The Law of Reinsurance \u2013 2004 \u2013 pag. 265-5-108) sostengono che il riassicuratore profitta della surroga nei seguenti tipi di riassicurazione: (a) nella riassicurazione proporzionale facoltativa, in misura proporzionale a quanto conseguito dalla cedente; (b) nella riassicurazione non-proporzionale facoltativa, con priorit\u00e0 accordata ai layers di grado pi\u00f9 elevato (regola del recover down); (c) e (probabilmente) anche nei trattati di riassicurazione proporzionale qualora un recupero in via surrogatoria possa essere ragionevolmente assegnato ad un determinato sinistro (loss) e ripartito tra i riassicuratori in quota share. Nei trattati non proporzionali la surroga riassicurativa non \u00e8 tecnicamente configurabile negli stessi termini; tuttavia la colpevole inerzia della cedente (in ipotesi corresponsabile pel mancato esercizio di una promettente rivalsa da parte del proprio assicurato) potrebbe giustificare un&#8217;azione per danni da parte del riassicuratore in misura pari al possibile recupero (comprovabile con ragionevgole attendibilit\u00e0) negligentemente trascurato dal riassicurato. Qualora il diritto di surroga abbia fondamento anche il riassicuratore disporr\u00e0 di un equitable charge o lien, esercitabile sul provento della rivalsa, con priorit\u00e0 sugli altri creditori. Nella riassicurazione facoltativa in Gran Bretagna il riassicuratore \u00e8 legittimato ad esercitare la rivalsa agendo col nome della cedente; tale facolt\u00e0 non gli spetta in diritto italiano. Sussiste anche per il riassicuratore la possibilit\u00e0 di farsi cedere (assignment) il diritto di rivalsa onde acquisire i diritti spettanti alla cedente nei confronti del proprio assicurato o di un terzo (O&#8217;Neill e Woloniecki cit. pag. 265).<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"template":"","categories":[19],"class_list":["post-4334","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-assicurazione-riassicurazione"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/4334","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4334"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4334"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}