{"id":4513,"date":"2025-05-12T09:51:08","date_gmt":"2025-05-12T09:51:08","guid":{"rendered":"https:\/\/boglione.eu\/?post_type=approfondimento&#038;p=4513"},"modified":"2026-05-21T13:29:15","modified_gmt":"2026-05-21T13:29:15","slug":"responsabilita-medica-e-perdita-di-chance","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/responsabilita-medica-e-perdita-di-chance\/","title":{"rendered":"Medical liability and loss of opportunity"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il tribunale di milano ribadisce la necessit\u00e0 della certezza del nesso causale<\/strong><\/p>\n<p>Con la sentenza n. 3791\/2025, pubblicata il 09.05.2025, il Tribunale di Milano ha reso una chiara e rigorosa applicazione dei principi che regolano l\u2019accertamento del nesso causale in ambito sanitario, con particolare riferimento ai casi correlati alla c.d. perdita di chance.<\/p>\n<p>Il Giudice \u2013 Dott. Di Plotti della Sez. I Civile del Tribunale di Milano &#8211; ha ribadito che anche quando si invochi la lesione di una possibilit\u00e0 \u2013 e non di un risultato certo \u2013 il nesso eziologico tra la condotta colposa e l\u2019evento dannoso deve essere provato in termini di certezza, ancorch\u00e9 secondo i criteri propri del processo civile.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, una paziente aveva lamentato gravi esiti neurologici a seguito di un ritardo diagnostico nella individuazione di una dissezione carotidea intracranica. I CTU avevano riscontrato criticit\u00e0 nella gestione clinica iniziale, parlando di una &#8220;perdita di tempo utile&#8221; e stimando una perdita di chance nella misura del 20-30%. Tuttavia, avevano anche sottolineato l\u2019estrema rarit\u00e0 della condizione patologica, la difficolt\u00e0 terapeutica oggettiva e la mancanza di evidenze scientifiche affidabili sul possibile beneficio derivante da un trattamento anticipato.<\/p>\n<p>Il Tribunale ha ritenuto che le ipotesi prospettate dagli attori non raggiungessero la soglia minima di attendibilit\u00e0 necessaria per affermare il nesso causale.<\/p>\n<p>In altri termini, la decisione ha stabilito che non basta dimostrare che un intervento tempestivo \u201cavrebbe potuto\u201d migliorare l\u2019esito clinico: occorre dimostrare che quella possibilit\u00e0 sia stata effettivamente e concretamente perduta a causa della condotta omissiva.<\/p>\n<p>Richiamando i principi espressi da Cass. 28993\/2019 e, pi\u00f9 recentemente, da Cass. 21415\/2024, il Tribunale ha chiarito che la chance costituisce essa stessa l\u2019evento di danno e non pu\u00f2 dunque sostituirsi alla prova del nesso causale.<\/p>\n<p>Il Giudice ha escluso che possa applicarsi, nei casi di perdita di chance, una soglia inferiore rispetto alla regola generale del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d. Al contrario, ha sottolineato che non \u00e8 ammissibile costruire una \u201cprobabilit\u00e0 della possibilit\u00e0\u201d, ossia una doppia aleatoriet\u00e0 che finirebbe per eludere l\u2019onere probatorio imposto al danneggiato.<\/p>\n<p>La perdita di chance \u00e8 configurabile solo quando si dimostri, in modo sufficientemente certo, che una condotta diligente avrebbe evitato il sacrificio di una concreta e seria possibilit\u00e0 di un risultato migliore. La sola eventualit\u00e0 statistica di un esito favorevole, o la mera ipotesi di un decorso alternativo, non sono sufficienti.<\/p>\n<p>La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre pi\u00f9 saldo nel riaffermare la centralit\u00e0 del nesso causale nella responsabilit\u00e0 civile, anche (e soprattutto) quando l\u2019evento di danno ha natura probabilistica.<\/p>\n<p>Il danno da perdita di chance non pu\u00f2 diventare un espediente per superare l\u2019assenza di un nesso eziologico certo: in mancanza di tale prova, la domanda va respinta.<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-4513","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/4513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4513"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}