{"id":4514,"date":"2025-06-24T10:24:26","date_gmt":"2025-06-24T10:24:26","guid":{"rendered":"https:\/\/boglione.eu\/?post_type=approfondimento&#038;p=4514"},"modified":"2026-05-21T10:59:01","modified_gmt":"2026-05-21T10:59:01","slug":"responsabilita-sanitaria-ante-legge-gelli-per-il-regresso-integrale-della-struttura-non-e-sufficiente-la-dimostrazione-della-responsabilita-esclusiva-del-sanitario","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/responsabilita-sanitaria-ante-legge-gelli-per-il-regresso-integrale-della-struttura-non-e-sufficiente-la-dimostrazione-della-responsabilita-esclusiva-del-sanitario\/","title":{"rendered":"Healthcare liability before the Gelli Law: for the full recourse of the facility, the demonstration of the healthcare professional's exclusive liability is not sufficient"},"content":{"rendered":"<p>Con l\u2019ordinanza n. 14045 del 26 maggio 2025, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sul tema del regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico su accedimenti anteriori alla legge Gelli-Bianco (L. n. 24\/2017).<\/p>\n<p>Il principio ribadito dalla Terza Sezione Civile \u00e8 chiaro:anche in presenza di responsabilit\u00e0 esclusiva del sanitario, la ripartizione interna della responsabilit\u00e0 tra medico e struttura resta , di regola, paritaria, in base ai criteri presuntivi fissati dagli artt. 1298, co. 2, e 2055, co. 3, c.c.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che la colpa esclusiva del medico non legittima automaticamente un\u2019azione di regresso integrale da parte della struttura. Per ottenere tale risultato,<br \/>\nl\u2019ente ospedaliero &#8211; oltre alla prova della responsabilit\u00e0 esclusiva del sanitario &#8211; deve fornire un&#8217;ulteriore e rigorosa allegazione probatoria, dimostrando:la totale dissonanza della condotta del medico rispetto all\u2019ordinaria prestazione di spedalit\u00e0, in termini di eccezionale gravit\u00e0, imprevedibilit\u00e0 e devianza dal programma terapeutico condiviso; l\u2019assenza di qualsiasi trascuratezza organizzativa o difetto di vigilanza da parte della struttura nell\u2019esecuzione dell\u2019obbligazione contrattuale assunta verso il paziente.<\/p>\n<p>La Cassazione sottolinea come l\u2019adozione del criterio della paritaria ripartizione abbia una chiara funzione sistemica: evita che la struttura sanitaria possa trasferire integralmente sul medico il rischio d\u2019impresa derivante dall\u2019utilizzo di propri ausiliari.<\/p>\n<p>Al riguardo si legge &#8220;Nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilit\u00e0 per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest&#8217;ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, 2 comma, e 2055, 3 comma, c.c., salvo che la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell&#8217;evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell&#8217;ordinaria prestazione dei servizi di spedalit\u00e0 e, dall&#8217;altro, l&#8217;evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell&#8217;adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. n. 28642 del 07.11.2024).&#8221;<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza si inserisce nel solco tracciato da precedenti conformi (da ultimo Cass. Civ. n. 28642\/2024) e ribadisce un punto ormai pacifico per la giurisprudenza: nel sistema previgente alla legge Gelli il diritto di regresso integrale \u00e8 configurabile solo in casi eccezionali e non consegue, in via automarica, alla dimostrazione della responsabilit\u00e0 esclusiva del sanitario.<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-4514","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/4514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4514"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}