{"id":4518,"date":"2026-04-15T13:46:05","date_gmt":"2026-04-15T13:46:05","guid":{"rendered":"https:\/\/boglione.eu\/?post_type=approfondimento&#038;p=4518"},"modified":"2026-05-21T13:53:28","modified_gmt":"2026-05-21T13:53:28","slug":"atp-reiterato-e-abuso-dello-strumento-il-tribunale-di-milano-chiarisce-i-limiti-alla-riproposizione-della-domanda-ex-art-696-bis-c-p-c","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/atp-reiterato-e-abuso-dello-strumento-il-tribunale-di-milano-chiarisce-i-limiti-alla-riproposizione-della-domanda-ex-art-696-bis-c-p-c\/","title":{"rendered":"Repeated ATP and abuse of process: the Milan Tribunal clarifies the limits to refiling a claim under Article 696 bis of the Italian Code of Civil Procedure."},"content":{"rendered":"<p>Non \u00e8 inusuale che il ricorrente, insoddisfatto dell\u2019esito di un accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi a un determinato foro, tenti di \u201creplicare\u201d l\u2019iniziativa introducendo un nuovo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti a un diverso Tribunale nella prospettiva di ottenere una consulenza diversa e pi\u00f9 favorevole.<\/p>\n<p>A sostegno di tale prassi viene usualmente invocato il principio per cui l\u2019ATP non si conclude con un provvedimento decisorio e, dunque, non forma giudicato con conseguente inapplicabilit\u00e0 del divieto di ne bis in idem.<\/p>\n<p>Con due recenti provvedimenti, uno del 15.04.2026 e l&#8217;altro del 25.03.2026, il Tribunale di Milano ha tuttavia offerto una lettura particolarmente rigorosa, idonea a contrastare tale utilizzo distorto dello strumento processuale.<\/p>\n<p>Con l&#8217;ordinanza del 15 aprile 2026, la Dott.ssa Novelli della I Sezione ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto i medesimi fatti gi\u00e0 scrutinati in un precedente ATP promosso presso altro foro.<\/p>\n<p>A sostegno della sua decisione il Giudice ha chiarito che: la riproposizione dell\u2019ATP, in assenza di fatti nuovi o diversi temi di indagine, non risponde alla funzione dell\u2019istituto; essa si risolve, in realt\u00e0, in una mera critica alle conclusioni della CTU gi\u00e0 espletata; il rimedio corretto per la parte insoddisfatta \u00e8 il giudizio di merito nel quale la consulenza preventiva pu\u00f2 essere acquisita e, se del caso, rinnovata; sotto tale profilo, non assume alcun rilievo la circostanza che il secondo ATP sia stato proposto anche da soggetti diversi rispetto a quelli che avevano introdotto il primo procedimento (nel caso di specie, il marito e i figli della danneggiata, unica ricorrente nel primo ATP).<\/p>\n<p>L\u2019ATP gi\u00e0 espletato realizza pienamente la funzione di accertamento anticipato sicch\u00e9 non \u00e8 consentito \u201creplicarlo\u201d per ottenere una valutazione tecnica pi\u00f9 favorevole.<\/p>\n<p>Particolarmente interessante \u00e8 il tema affrontato da entrambi i provvedimenti (sia quello odierno che quello del 25.03.2026 a firma della Dott.ssa Nicotra) sotto il profilo della condizione di procedibilit\u00e0 ex L. 24\/2017.<\/p>\n<p>Pur riconoscendo che l\u2019ATP non d\u00e0 luogo a giudicato, i Giudici della I Sezione del Tribunale di Milano hanno affermato che laddove un accertamento tecnico preventivo sia stato gi\u00e0 ammesso ed espletato, con deposito della relazione peritale, la condizione di procedibilit\u00e0 prevista all&#8217;art. 8 della Legge Gelli deve ritenersi assolta in relazione ai profili oggetto di quel procedimento. Per l&#8217;effetto la riproposizione di un nuovo ATP sui medesimi fatti \u00e8 inammissibile in quanto contraria alla funzione e alla ratio dell\u2019istituto.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Milano ha sottolineato inoltre che: non sussiste pi\u00f9 alcuna finalit\u00e0 conciliativa, essendo gi\u00e0 fallito il primo tentativo; il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non pu\u00f2 essere utilizzato come strumento \u201creiterabile\u201d in alternativa al giudizio di merito; la sede naturale per contestare le risultanze peritali resta il processo ordinario.<\/p>\n<p>Pertanto l\u2019apertura del Giudice alla possibilit\u00e0 di un nuovo ATP c\u2019\u00e8 solo in presenza di profili di indagine nuovi e autonomi, non esaminati nel precedente procedimento.<\/p>\n<p>I due provvedimenti milanesi delineano un principio di significativa importanza pratica: pur non configurando una violazione del principio del ne bis in idem in senso tecnico, la reiterazione dell\u2019ATP \u00e8 comunque preclusa sui medesimi fatti in quanto la condizione di procedibilit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 stata soddisfatta e difettano i presupposti funzionali dell\u2019art. 696 bis c.p.c.<\/p>\n<p>Ne deriva un chiaro limite all\u2019uso \u201cstrategico\u201d dell\u2019ATP: la parte che intenda contestare l\u2019esito della consulenza non pu\u00f2 cercare un nuovo foro o un nuovo collegio peritale ma deve assumersi l\u2019onere di introdurre il giudizio di merito.<\/p>\n<p>Un orientamento che, se consolidato, \u00e8 destinato a incidere significativamente sulle prassi difensive, scoraggiando iniziative esplorative e valorizzando la funzione deflattiva \u2013 e non reiterabile \u2013 dell\u2019accertamento tecnico preventivo.<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-4518","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/4518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4518"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}