{"id":4536,"date":"2026-06-11T16:06:19","date_gmt":"2026-06-11T16:06:19","guid":{"rendered":"https:\/\/boglione.eu\/?post_type=approfondimento&#038;p=4536"},"modified":"2026-06-11T16:14:07","modified_gmt":"2026-06-11T16:14:07","slug":"art-26-ter-codice-della-nautica-partono-le-sanzioni-ma-la-certificazione-ancora-non-esiste","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/art-26-ter-codice-della-nautica-partono-le-sanzioni-ma-la-certificazione-ancora-non-esiste\/","title":{"rendered":"Article 26-ter of the Navigation Code: sanctions are starting, but certification does not yet exist"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Con verbali che stanno iniziando a circolare tra gli operatori del settore, la Guardia di Finanza ha avviato i primi accertamenti e le prime contestazioni ai sensi del nuovo art. 26-ter del Codice della Nautica da Diporto, introdotto dalla Legge 7 maggio 2026 n. 70 (&#8220;Valorizzazione della risorsa mare&#8221;). Nel caso che ci \u00e8 stato segnalato, la Sezione Operativa Navale di Gaeta ha contestato ad un armatore italiano proprietario di un&#8217;imbarcazione battente bandiera polacca la navigazione in assenza della prescritta attestazione di idoneit\u00e0 alla navigabilit\u00e0, applicando la sanzione amministrativa prevista dall&#8217;art. 53, comma 4, del D.Lgs. 171\/2005.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Cosa prevede il nuovo art. 26-ter<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La norma riguarda le unit\u00e0 da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera ma appartenenti a cittadini italiani o a societ\u00e0 con sede in Italia che navigano o sostano nelle acque italiane.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In tali casi, l&#8217;armatore deve dimostrare l&#8217;idoneit\u00e0 alla navigabilit\u00e0:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">mediante le certificazioni previste dallo Stato di bandiera; oppure<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">qualora tali certificazioni non esistano, mediante un&#8217;attestazione rilasciata da un Organismo Tecnico Notificato italiano a seguito di appositi accertamenti tecnici. L&#8217;attestazione ha validit\u00e0 quinquennale.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La ratio dichiarata della disposizione \u00e8 quella di garantire standard minimi di sicurezza e tutela ambientale anche per le unit\u00e0 registrate in ordinamenti che non prevedono verifiche periodiche equivalenti a quelle richieste in Italia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Il paradosso applicativo<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fin qui nulla di particolarmente sorprendente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Il problema nasce dal fatto che la legge \u00e8 entrata in vigore il 10 maggio 2026 e le autorit\u00e0 hanno gi\u00e0 iniziato a contestarne la violazione, ma il sistema tecnico-amministrativo necessario per ottenere l&#8217;attestazione prevista dall&#8217;art. 26-ter non risulta ancora completato.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Abbiamo appreso che sarebbe in corso un tavolo tecnico con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto per definire procedure, controlli e contenuto delle attestazioni. Tuttavia ad oggi gli organismi notificati non sono ancora nelle condizioni operative per eseguire le prestazioni richieste dalla nuova normativa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In altre parole, la norma impone un obbligo la cui concreta modalit\u00e0 di adempimento \u00e8 ancora in fase di definizione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Gli organismi che si stanno muovendo<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nonostante l&#8217;assenza di istruzioni operative definitive da parte dell&#8217;Amministrazione, alcuni organismi hanno deciso di offrire comunque verifiche e attestazioni in via prudenziale.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Tra questi vi sono ENAVE e UDICER, che hanno predisposto procedure interne e checklist tecniche finalizzate al rilascio dell&#8217;attestazione prevista dall&#8217;art. 26-ter, pur evidenziando l&#8217;attuale situazione di incertezza interpretativa e regolamentare.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Si tratta tuttavia di iniziative assunte dai singoli organismi e non ancora fondate su un quadro uniforme condiviso con l&#8217;Amministrazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Profili critici<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La situazione solleva evidenti interrogativi sotto il profilo della legittimit\u00e0 e della ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00c8 infatti difficile non rilevare come gli armatori si trovino oggi esposti a sanzioni per la mancata produzione di un documento che, almeno fino a poche settimane fa, non era concretamente ottenibile secondo procedure ufficialmente definite.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">A ci\u00f2 si aggiungono ulteriori dubbi gi\u00e0 evidenziati da diversi commentatori:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">il possibile contrasto con il principio europeo di mutuo riconoscimento delle certificazioni nautiche;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">la disparit\u00e0 di trattamento tra unit\u00e0 estere appartenenti a soggetti italiani e unit\u00e0 estere appartenenti a soggetti stranieri;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">la mancanza di un periodo transitorio che consentisse agli armatori di adeguarsi al nuovo regime.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Cosa dovrebbero fare oggi gli armatori<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In attesa di chiarimenti ministeriali, gli armatori italiani proprietari di unit\u00e0 battenti bandiera estera dovrebbero verificare immediatamente:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #000000;\">se lo Stato di bandiera preveda gi\u00e0 una certificazione equivalente di idoneit\u00e0 alla navigabilit\u00e0;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">se sia possibile ottenere un&#8217;attestazione da uno degli organismi notificati che hanno attivato procedure dedicate;<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">se vi siano elementi utili per dimostrare la buona fede e l&#8217;oggettiva impossibilit\u00e0 di adempiere in caso di contestazione.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La vicenda rappresenta probabilmente uno dei primi casi, nel settore nautico, in cui l&#8217;apparato sanzionatorio \u00e8 entrato in funzione prima che fosse completato il sistema amministrativo necessario per rispettare l&#8217;obbligo imposto dalla legge.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Sar\u00e0 interessante verificare se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interverr\u00e0 rapidamente con una circolare interpretativa o con disposizioni transitorie che evitino il proliferare di contenziosi destinati, altrimenti, a moltiplicarsi gi\u00e0 nel corso dell&#8217;estate 2026.<\/span><\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":4540,"template":"","categories":[18],"class_list":["post-4536","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-marine-shipping"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/4536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4540"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}