{"id":4562,"date":"2026-07-28T16:25:00","date_gmt":"2026-07-28T16:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/boglione.eu\/?post_type=approfondimento&#038;p=4562"},"modified":"2026-07-28T16:25:00","modified_gmt":"2026-07-28T16:25:00","slug":"confisca-e-tutela-della-vittima-la-cassazione-rende-effettiva-la-salvaguardia-del-risarcimento","status":"publish","type":"approfondimento","link":"https:\/\/boglione.eu\/en\/approfondimento\/confisca-e-tutela-della-vittima-la-cassazione-rende-effettiva-la-salvaguardia-del-risarcimento\/","title":{"rendered":"Confisca e tutela della vittima: la Cassazione rende effettiva la salvaguardia del risarcimento"},"content":{"rendered":"<p>Con la <strong>sentenza n. 26093, depositata il 13 luglio 2026<\/strong>, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato il delicato tema del <strong>coordinamento tra la confisca penale e i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno<\/strong>.<\/p>\n<p>La Corte ha condiviso il nucleo delle censure formulate nel nostro ricorso secondo cui la clausola di salvaguardia contenuta nell\u2019art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. c.p.p. non \u00e8 una mera dichiarazione programmatica, ma impone al giudice dell\u2019esecuzione di <strong>verificare concretamente se la confisca finisce per sacrificare il credito della \u201cvittima\u201d<\/strong>. La Suprema Corte ha valorizzato in senso precettivo il testo della norma, laddove sancisce che, in tutti i casi di sequestro preventivo e di confisca, \u00ab<em>restano comunque salvi\u00bb<\/em> i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.<\/p>\n<p>Richiamando la precedente sentenza n. 11604 del 2026, <em>Zucchiatti<\/em>, la Corte osserva che la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha superato la precedente limitazione della tutela alla sola confisca allargata, di tal che oggi la salvaguardia opera in relazione a ogni ipotesi di sequestro e confisca. La norma, non riducibile a una generica petizione di principio, impone al giudice dell\u2019esecuzione di verificare se l\u2019attuazione della confisca determini, nel caso concreto, il sacrificio del credito restitutorio o risarcitorio gi\u00e0 riconosciuto alla persona offesa.<\/p>\n<p>Del resto, la confisca per equivalente non presuppone il rapporto di pertinenzialit\u00e0 tra il bene confiscato e il reato. Essa pu\u00f2 colpire beni diversi dal prezzo, dal prodotto o dal profitto diretto dell\u2019illecito e anche in tal caso occorre <strong>verificare se l\u2019apprensione definitiva dei beni del condannato sia compatibile con la salvaguardia dei diritti della persona offesa<\/strong>. Non \u00e8 quindi necessario che i beni costituiscano il profitto diretto o il reimpiego delle somme sottratte alla vittima perch\u00e9 possa sorgere l\u2019esigenza di proteggere il credito risarcitorio che sorge dal fatto dannoso, laddove i beni stessi costituiscano di fatto la garanzia patrimoniale del reo.<\/p>\n<p>La motivazione ha valorizzato altres\u00ec il richiamo, contenuto nel ricorso, alla <strong>direttiva (UE) 2024\/1260<\/strong> sul recupero e sulla confisca dei beni, della quale non \u00e8 ancora scaduto il termine di attuazione. Sebbene la direttiva non possa ovviamente trovare applicazione diretta nel giudizio, la Suprema Corte ne ha considerato il contenuto dispositivo quale riferimento ermeneutico pertinente, in tanto in quanto esso conferma la direzione interpretativa gi\u00e0 ricavabile dal diritto interno.<\/p>\n<p>All\u2019esito del proprio percorso motivazionale, la Cassazione ha pertanto affermato: \u00ab<em>La clausola di salvezza prevista dall\u2019art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. impone al giudice dell\u2019esecuzione, anche in presenza di confisca per equivalente, di verificare se l\u2019esecuzione della misura ablatoria determini, in concreto, un pregiudizio ai diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, non potendo tale verifica essere esclusa n\u00e9 dalla partecipazione della persona offesa al giudizio di cognizione quale parte civile, n\u00e9 dalla natura per equivalente della confisca<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>\u00c8 opportuno rimarcare che la sentenza non stabilisce la prevalenza automatica e indiscriminata di ogni credito risarcitorio sulla confisca, n\u00e9 dispone direttamente l\u2019assegnazione alla vittima dei beni o del relativo ricavato. La rilevanza della pronuncia consiste nell\u2019avere escluso che la tutela possa essere negata a priori per ragioni meramente formali e nell&#8217;aver attribuito al giudice dell\u2019esecuzione il compito di esaminare il caso concreto e a verificare se l\u2019ablazione statale comprometta effettivamente i diritti della persona offesa, soprattutto quando sia allegata l\u2019<strong>incapienza del patrimonio residuo del condannato<\/strong>.<\/p>\n<p>Il valore della pronuncia risiede proprio nell\u2019avere riconosciuto piena effettivit\u00e0 alla clausola di salvaguardia: la giustizia patrimoniale del sistema penale non si esaurisce nell\u2019ablazione in favore dello Stato, ma deve comprendere anche la concreta tutela dei diritti restitutori e risarcitori della vittima, <strong>senza che, con ci\u00f2, venga meno la funzione sanzionatoria e preventiva della confisca<\/strong>.<\/p>\n<p>La sua legittimit\u00e0, tuttavia, non esaurisce il problema delle modalit\u00e0 di esecuzione. Quando la vittima abbia gi\u00e0 ottenuto il riconoscimento del proprio credito e i beni confiscati costituiscano l\u2019unica garanzia patrimoniale concretamente aggredibile, l\u2019interesse dello Stato all\u2019ablazione deve essere coordinato con il diritto al risarcimento, secondo le <strong>modalit\u00e0 esecutive rimesse alla valutazione concreta del giudice dell\u2019esecuzione<\/strong>.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":3827,"template":"","categories":[15],"class_list":["post-4562","approfondimento","type-approfondimento","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-responsabilita-civile"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento\/4562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/approfondimento"}],"about":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/approfondimento"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3827"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boglione.eu\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4562"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}