Il Decreto del 13 dicembre 2023, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.29 del 5 febbraio 2024, introduce modifiche significative al decreto del 10 maggio 2005, n. 121, riguardante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Le novità introdotte mirano a regolamentare in modo più dettagliato e aggiornato i requisiti e le qualificazioni per il personale navigante imbarcato su navi e imbarcazioni adibite al diporto, inclusi quelli adibiti al noleggio per finalità turistiche.
Tra le modifiche principali, il decreto introduce nuove categorie di titoli professionali del diporto, come l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, e dettaglia i requisiti per ottenere tali qualifiche. Si introducono criteri più precisi per la formazione e l'addestramento, incluso il rilascio di un libretto di addestramento per gli allievi ufficiali di navigazione del diporto, sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (che si auspica venga emesso in tempi brevi).
Per lavorare a bordo di unità a vela è inoltre istituita la specializzazione vela della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico (non richiesto per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione).
Il Decreto stabilisce inoltre i limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, che può comandare unità di stazza non superiore a 200 GT in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, e dettaglia i requisiti di età, formazione, esperienza e capacità psicofisiche e morali per il rilascio dei certificati di competenza. Specifica, infine, le disposizioni per l'ottenimento del certificato di ufficiale di navigazione del diporto, inclusi i periodi di addestramento a bordo richiesti.
Queste modifiche sono volte a colmare un'importante lacuna che vede sostanzialmente un vuoto normativo tra la semplice abilitazione alla conduzione di unità da diporto e i titoli professionali. In tale vuoto normativo operano oggi in Italia moltissimi skipper, esponendosi al rischio di sanzioni anche elevate in caso di svolgimento di attività di "locazione con skipper".
Si auspica tuttavia che i decreti che dovranno disciplinare gli esami vengano emessi entro breve, al fine di non vanificare una riforma tanto attesa dal settore.