APPROFONDIMENTI

LA CORTE DI CASSAZIONE PROMUOVE LE “NUOVE” TABELLE MILANESI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARENTALE. MA DOV’E’ IL LEGISLATORE?

27/12/2022

di Avv. Stefano Ricciardi

E’ circostanza nota agli operatori del settore che la Suprema Corte avesse, a partire dal 2021, affermato l’inidoneità delle Tabelle di Milano a quantificare in maniera corretta il danno parentale in difetto di un “sistema a punti” che consentisse la modulazione del danno parentale in proporzione a circostanze fattuali rilevanti quali l’età della vittima, l’età dei congiunti, il grado di parentela, la convivenza con il danneggiato e prevedendo la possibilità di correggere l’importo finale sulla base della specificità del caso oggetto di valutazione. 

Le tabelle meneghine avevano, dunque, bisogno di un restyling e, nelle more, il sistema tabellare romano, improntato ai principi modulari sopra ricordati, era stato apprezzato favorevolmente e ritenuto dalla Cassazione l’unico in grado di garantire una giusta e modulata quantificazione del danno parentale.

A fronte di tale orientamento (cfr. Cass. Civ. sent. 10579/2021,n. 26300/2021 e n. 33005/2021),  l’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano il 29.06.2022 pubblicava delle nuove tabelle per la liquidazione del danno parentale che potessero rispondere alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, ottenendo con l’Ordinanza in commento - la n. 37009 del 16.12.2022 - l’approvazione dei Giudici di Legittimità. 

Con la pronuncia di qualche giorno fa la Cassazione ha osservato che “..Il Collegio rileva (come consentito dai principi più volte affermati da questa stessa Corte in tema di relativa conoscibilità ex officio) che le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del corrente anno, si conformano tout court ai suddetti requisiti.

In particolare, l'assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice", è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, nonché per la quella relativa alla perdita di fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un 'Cap' pari a! valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.

La Suprema Corte ha dunque spiegato che “le nuove tabelle milanesi consentono - al pari di quelle romane - una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021, onde la loro applicazione in sede di giudizio di rinvio come invocata espressamente da parte dei ricorrenti nel corso del giudizio di merito, dovrà ritenersi del tutto conforme a diritto nel caso di specie, poiché l'individuazione dei criteri poc'anzi ricordati consente l'applicazione della legge, ordinaria e costituzionale (artt. 1226 e.e., art. 3 Cost.), in modo sostanzialmente - sia pur se solo tendenzialmente, in assenza di una tabella unica nazionale di matrice legislativa - uniforme sul territorio nazionale.

Le parole della Corte sono quindi state ben recepite dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano ma, a questo punto, ciò che i Giudici davvero auspicano è che arrivino - vien da dire finalmente - anche alle orecchie del Legislatore con l’emanazione di una tabella unica nazionale che rappresenti la sublimazione del lavoro da anni portato avanti dai singoli osservatori.