APPROFONDIMENTI

RESPONSABILITÀ DA PERDITA DEL BAGAGLIO e DANNO NON PATRIMONIALE

07/03/2019

di Avv. Giorgio Briozzo

Con la recentissima ord. 4996 del 21 febbraio 2019, la Corte di Cassazione torna a confermare il proprio orientamento nell’interpretazione delle clausole della Convenzione di Montreal che disciplinano le limitazioni della responsabilità del vettore aereo, cogliendo l’occasione per specificare la portata dell’art. 22 in relazione al danno non patrimoniale conseguente alla perdita del bagaglio registrato.

Questi i fatti di causa: il ricorrente, regista di un’opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare - curiosamente - proprio al festival cinematografico internazionale di Montreal, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la compagnia aerea con la quale aveva viaggiato verso il Canada per sentirla condannare al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della perdita del bagaglio registrato, contenente i rulli dell’opera in questione.

La domanda attorea è stata incentrata, in particolare, sui danni morali, all’immagine e alla reputazione del regista che a tale perdita, e alla conseguente impossibilità di partecipare al festival con la propria opera, erano in tesi riconducibili.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno accolto la pretesa del ricorrente, riconoscendo il danno patrimoniale e non patrimoniale imputabile alla perdita del bagaglio, limitando però il risarcimento entro il tetto massimo dei 1.000 diritti speciali di prelievo previsti dall’art. 22, comma secondo, della Convenzione di Montreal del 1999, resa esecutiva in Italia con L. 12/2004.

Secondo l’interpretazione della normativa internazionale proposta dal ricorrente, tale limitazione dovrebbe intendersi riferita esclusivamente al danno patrimoniale conseguente alla perdita del bagaglio, laddove rispetto al danno non patrimoniale - in tesi qualificabile come lesione, anche non fisica, alla persona - dovrebbe applicarsi la maggior limitazione fissata dall’art. 21 per danni alla persona dei passeggeri, richiamandosi ai principi desumibili dall’art. 2 L. 274/1988 e dall’art. 1229, comma secondo, c.c..

La Corte ha rigettato tale interpretazione confermando il proprio orientamento già espresso con la sent. 14667/2015, riassunto dalla seguente massima: "ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma l, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, art. 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati".

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte riafferma non solamente la conformità costituzionale del contemperamento di interessi sul quale si fonda un siffatto orientamento, richiamando la pronuncia resa sul punto a Sezioni Unite n. 21850/2017, ma torna a ribadire la centralità nel trasporto aereo di bagagli dell’istituto della special declaration of interest, lasciando impregiudicata, implicitamente e per altro verso, l’alternativa possibilità di un’azione nei confronti della compagnia aerea fondata sulla diversa causa petendi di una violazione dell’obbligo di informazione imposto dall’art. 1, n. 8), del reg. (CE) n. 889/2002, ed in generale secondo le conseguenze previste dal capo III del Titolo I del Libro III della Parte II del codice della navigazione (rilevando, in particolare, gli artt. 941, 943, 951, 953 cod.nav.).