APPROFONDIMENTI

Assicurazione del rischio cyber nello scenario attuale

12/04/2019

di Avv. Gianluca Marmorato

La rapidità dell’innovazione tecnologica determina un costante sviluppo digitale che le attività produttive per diverse ragioni, sia di ordine economico sia strategico-culturale, difficilmente riescono a fronteggiare.

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ha fornito agli Stati europei uno strumento di fondamentale rilievo finalizzato a centralizzare l’attenzione sulla protezione di dati personali, in ragione della necessità di tutelare i cittadini nella loro sfera privata, oltre che incrementare la fiducia nelle attività digitali.

Molti analisti concordano nell’assegnare un rilevantissimo valore economico alla raccolta ed utilizzo dei “dati”, equiparabile a quello che è stato nel secolo scorso il petrolio.

Facendo una rapida comparazione sul valore di mercato (Market Value) tra il 2008 ed il 2018, è agevole rilevare l’avvento dirompente della Tech Economy che ha determinato in poco tempo il sorpasso delle Società tecnologiche a scapito di quelle “tradizionali”.

Market Value (2018)  Billions $                   Market Value (2008) Billions $

                                                                                                                   

Microsoft      913                                           Exxon Mobil            406

Applle           901                                           Petro China             260

Amazon        891                                           Wal –Mart                220

Alphabet       831                                           China Mobile         201

Facebook      481                                          P&G                           184

Alibaba          467                                         ICBN                           174

Tencent          446                                       Microsoft                 172

 

Secondo l’opinione concorde degli analisti tale trend non potrà che proseguire in ragione dei massicci investimenti messi in campo da Governi (principalmente USA e Cina) e società private in merito all’Intelligenza Artificiale (la cui base è proprio l’utilizzo e l’analisi dei Big Data).

Tra i diversi aspetti critici di questa corsa tecnologica vi è la debolezza del sistema bancario.

L’innalzamento economico del valore connesso alla gestione dei dati, ha infatti determinato una crescita esponenziale del rischio volgarmente definito “Cyber” che coinvolge a vario titolo i professionisti e le Aziende che trattano i dati dei propri clienti.

Recenti studi hanno determinato il valore economico annuale degli attacchi informatici in 600 miliardi di Dollari[1], con un incremento della spesa per sistemi di IT Security stimato in via globale in 114 miliardi di Dollari[2].

Secondo i dati disponibili gli attacchi sono rivolti anche alle piccole attività (43%), e nel 60% dei casi causano la chiusura dell’impresa entro sei mesi[3].

L’impatto del rischio “Cyber” nel tessuto economico produttivo appare evidente, sebbene la percezione della necessità di organizzare una difesa sia ancora poco condivisa e i recenti Massive Data Breach rappresentino solo la punta dell’iceberg del problema

Gli attacchi informatici (Malware o Ransomware) sono distinti in due tipologie di destinatari, in ragione dello scopo degli autori: Targeted (verso specifici obiettivi) o Distributed (attraverso tools destinati a raggiugere moltitudini indistinte di soggetti).  Tuttavia, non è agevole suggerire un metodo che possa aiutare la piena comprensione del problema e l’entità del rischio. Solitamente costituiscono misure minime di cautela da adottare:

  • la puntuale identificazione degli assets (tangibili ed intangibili) per la determinazione del possibile impatto;
  • l’attenta mappatura della vulnerabilità degli assets (sia per quanto riguarda l’organizzazione delle risorse umane, sia la valutazione delle dotazioni informatiche hardware e software);
  • la quantificazione dei possibili costi connessi agli attacchi;
  • l’introduzione di corrette misure di governance e sicurezza (anche alla luce del GDPR).

 

All’esito di tali valutazioni potrà essere individuata la corretta strada percorribile per l’individuazione della misurata ed adeguata copertura assicurativa.

 

[1] Fonte McAfee Report, February 2018

[2] Fonte Gartner

[3] Fonte Statista 2018

Pubblicazioni

Solamente qualche giorno fa – ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 - la Corte di Cassazione è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Termini polisemici e di frequente mal interpretati.

Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale spesso le parti incorrono in confusione nel nominare in modo diverso concetti uguali o nel richiedere più volte uno stesso nocumento indicandolo sotto diverse nomenclature.

Il corretto inquadramento di queste componenti che appartengono ad un unico genus – cioè quello del danno non patrimoniale - è indispensabile al fine di applicare in modo appropriato i criteri per la loro liquidazione, anche in virtù delle modifiche di recente apportate dall’Osservatorio di Milano alle tabelle meneghine.

Una prima precisazione va fatta con riferimento al danno biologico che i più fanno coincidere con il danno alla salute.

In realtà, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7513 del 2018, il danno alla salute non va considerato, e in questo senso è d’accordo anche la medicina legale italiana, come nocumento fisico in re ipsa ma piuttosto quale compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento di tutte le sue attività quotidiane.

Sotto tale profilo il Dott. Rossetti, relatore della citata pronuncia ricordava che “In questo senso si espresse già quasi vent'anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti".”

Pertanto per danno biologico è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Prosegue la Cassazione “Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico relazionale”. Se non avesse conseguenzedinamico relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.”

Dunque l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.

Nell’ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano cioè reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.

Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”

Il danno morale, infine, è costituito invece dai[1] “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).”

Il danno morale è quindi una categoria autonoma[2] rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l’essenza del danno biologico.

L’autonomia di questa categoria – e il suo non automatico riconoscimento – si è riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che nella loro versione del 2021 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico/relazionale e quella morale.

Nella pronuncia di settimana scorsa la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l’operazione che gli operatori del diritto si trovano a dover fare nel momento della liquidazione delle poste risarcitorie e cioè dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale. Ed infatti “il giudice di merito dovrà:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico - prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”

4.15   Di conseguenza la personalizzazione del danno:

- andrà riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”[3]

- se dimostrata, andrà liquidata mediante aumento “fino al 30% del valore del solo danno biologico[4] e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitarietà. 

 

[1] Cass. Civ. sent. n. 7513 del 2018 

[2] Cass. Civ. ordinanza n. 15733 del 17.05.2022

[3] Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018

[4] Cass. civ. Sez. III, Ord., 12.09.2022, n. 26805


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