APPROFONDIMENTI

Eredità Digitale

Il Tribunale di Milano condanna Apple

11/02/2021

di Avv. Gianluca Marmorato

Dopo un lungo contrasto interpretativo ed applicativo, la Prima Sezione del Tribunale di Milano,  con la Sentenza emessa in data 9 febbraio 2021, ha cercato di fare chiarezza sulla  vexata quaestio inerente la natura del cosiddetto diritto alla eredità digitale.

Il delicato caso portato all’attenzione del Tribunale meneghino ha riguardato la richiesta avanzata dai genitori di un giovane deceduto in occasione di un incidente stradale, in ordine alla possibilità di ottenere da Apple l’accesso ai file multimediali dal Cloud, essendo il cellulare del ragazzo andato distrutto durante il violento scontro.

La controversia in oggetto era sorta, in considerazione della posizione di chiusura della società Californiana alle richieste avanzate dai genitori del defunto, i quali chiedevano di poter accedere ai dati del giovane al fine di “colmare, almeno in parte, il senso di vuoto e l’immenso dolore che si accompagna alla prematura perdita di un proprio caro”; essi desideravano infatti ricostruire le esperienze attraverso le immagini e video del figlio e poter così mantenere vivo il ricordo del ragazzo con contenuti che, altrimenti, sarebbero andati persi per sempre.

In punto di diritto, la Apple, rimasta contumace nel procedimento in questione, aveva in precedenza, alle ripetute richieste dei genitori del ragazzo, eccepito l’impossibilità di concedere l’accesso ai dati confluiti nel Cloud, invocando la necessità di tutelare la sicurezza di eventuali dati di soggetti terzi, contenuti in detti files, sulla base delle limitazioni previste dall’Electronic Communications Privacy Act, norma Statunitense che prevede la facoltà di accesso solo a determinate condizioni tra le quali si legge:

  • che il richiedente debba essere amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto,
  • che, in qualità di amministratore o rappresentante legale, il richiedente agisca come agente del defunto e la sua autorizzazione costituisca un consenso legittimo

Il Tribunale ha ritenuto che le tesi argomentate da Apple non fossero meritevoli di accoglimento, considerando tali previsioni, previste dalla norma statunitense, estranee all’Ordinamento Italiano.

La Dott.ssa Flamini ha invece disposto  che nel caso di specie debbano essere applicate le norme introdotte dal Regolamento Europeo 2016/679 ed il Codice Privacy, così come modificato con il D. Lgs 101/2018, e statuendo così che la Società USA debba fornire assistenza ai ricorrenti nel recupero dei dati dagli account del figlio deceduto, in modo da poter consentirne l’acquisizione dei dati ivi contenuti.

L’art. 2 terdecies del Codice novellato regola espressamente  i diritti riguardanti le persone decedute e prevede che “ i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

In buona sostanza, il Magistrato ha stabilito che l’intenzione ed il desiderio dei genitori del ragazzo purtroppo deceduto fossero meritevoli di favorevole interpretazione ed accoglimento, ritenendo che ciò rientri nel concetto di “ragioni familiari meritevoli di protezione”, fornendo in tal modo la corretta base giuridica per il trattamento ad uso personale dei dati in questione.

Questa Sentenza appare innovativa proprio in considerazione del fatto che fornisce un importante spunto interpretativo relativamente al principio di sussistenza del diritto successorio rispetto alle credenziali di accesso dell’account del de cuius e conseguentemente ai beni digitali ivi contenuti.