APPROFONDIMENTI

Il contratto di ormeggio

31/07/2014

di Avv. Giandomenico Boglione

Il contratto di ormeggio è il contratto con il quale un soggetto (associazione o società), concessionario di un'area demaniale e dello specchio d'acqua antistante, costituisce in favore di un altro soggetto (proprio associato o socio, oppure terzo), verso il pagamento di un corrispettivo, il diritto di stazionare con un'unità da diporto in una determinata porzione dello specchio acqueo (cd. posto barca), nonché quello di fruire delle strutture (banchine, centri di ristoro, spiaggia) e delle attrezzature (bitte, anelli, catenari) nonché, eventualmente verso il pagamento di un corrispettivo addizionale, quello di ricevere alcuni servizi strumentali riconnessi (assistenza all'ormeggio, al disormeggio e all'alaggio, trasporto di rifiuti, servizio meteorologico, fornitura di energia e di acqua, allacciamento telefonico) [1]. Si tratta evidentemente di un contratto legislativamente atipico, in quanto innominato, ancorché socialmente tipico per l'ampia diffusione acquisita nella pratica.
È stata, come spesso accade, per prima la Giurisprudenza ad affrontare i problemi implicati in detto contratto, segnando la traccia che poi la dottrina ha seguito ed utilizzato nei successivi contributi. Già nella prima e più risalente pronuncia riconducibile all'argomento (ancorché riferita a una nave mercantile in disarmo affidata ad un cantiere per l'ormeggio) il rapporto avente ad oggetto la nave è stato ricondotto al contratto di deposito, con la conseguente applicazione delle disposizioni relative a quest'ultimo, previdenti l'obbligo di custodia a carico del soggetto depositario [2]. Su tale impostazione si sono via via allineati i giudici di merito che, in ragione della sua atipicità, hanno ravvisato nel contratto d'ormeggio i molteplici e pregnanti accostamenti con il deposito, cui l'hanno assimilato, dando vita alla figura giurisprudenziale dell'ormeggio-deposito [3].
A tale traguardo interpretativo si è giunti prevalentemente dall'analisi delle previsioni contrattuali, esplicite o implicite, circa l'affidamento dell'unità da diporto alla custodia del gestore del porto o dell'approdo. Sul tema la Corte Suprema [4] ha confermato la natura del contratto di ormeggio quale figura non unitaria ma riconducibile di volta in volta alla locazione o al deposito a seconda dell'oggetto del contratto stesso nella fattispecie concreta.
La giurisprudenza più recente in tema di custodia di imbarcazioni da diporto, unitamente alla dottrina più accreditata [5], ravvisano nel contratto di "ormeggio" una figura del contratto atipico caratterizzato dalla struttura minima essenziale, consistente nella messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo, il cui contenuto può tuttavia estendersi ad altre prestazioni quale la custodia del natante e la custodia delle cose in esso contenute. Accanto alla prestazione minima essenziale la più attenta dottrina, partendo dall'analisi dei testi contrattuali di ormeggio più diffusi e comunemente utilizzati, ha individuato alcune disposizioni che caratterizzano il rapporto con obbligazioni aventi natura di custodia del bene e che nel caso che ci occupa sono individuabili nelle seguenti prestazioni di servizi:
a) messa a disposizione delle strutture e attrezzature per i mezzi nautici (pontili, corpi morti, cime d'ormeggio) e per la manutenzione delle stesse e per l'accoglienza degli equipaggi;
b) esecuzione di servizi per la sicurezza dell'approdo e dei mezzi nautici, servizi di vigilanza e provvedimenti in caso di necessità;
c) la somministrazione di forniture (acqua, energia elettrica etc.) fatturabili a conguaglio in aggiunta alla quota giornaliera.
A seconda della natura del contratto di volta in volta stipulato, la natura dell'obbligazione trasla da mero deposito a dovere di custodia.

 

[1] Definizione di Alfredo ANTONINI. Precedenti studi dell'Autore sull'argomento: Il contratto di ormeggio in Trasp. 1989, 202; La gestione dei posti barca da parte delle associazioni sportive e di società commerciali in La navigazione da diporto. Altri Autori: CLARONI, Il contratto di ormeggio nella portualità turistica Bologna 2004; TOSARATTI Il contratto di ormeggio e la responsabilità del titolare del porto turistico per eventi esterni in Dir. Trasp. 2005; TOSARATTI Il contratto di ormeggio fra interessi privati e interessi pubblici 2006; TUO Il contratto di ormeggio al vaglio della Suprema Corte: considerazioni intorno alla struttura minima essenziale in Dir. Mar. 2006.

[2] Cass. 22 ottobre 1970 n. 2094, in Dir. Mar. 1971.

[3] C. App. Trieste del 27 maggio 1988 in Trasporti 48-49 1989 p. 202.

[4] Cass. 21 ottobre 1994 n. 8657.

[5] Per una rassegna dottrinale e giurisprudenziale in tema si legga Alfredo Antonini: "Il contratto d'ormeggio" pubblicato in Dir. Mar. 1999, 1067 e segg