APPROFONDIMENTI

Novità importanti per la logistica: modifiche legislative al contratto di spedizione

04/01/2022

di Avv. Simone Moretti

La Legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha convertito il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento interviene in maniera rilevante sulla disciplina codicistica del contratto di spedizione, all’espresso scopo di favorire i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche.

 Le modifiche sono di particolare interesse per molteplici ragioni, tra le quali si segnalano:

  1. la previsione di un limite di responsabilità per il trasporto intermodale (1€/kg per i trasporti nazionali e 3€/kg per i trasporti internazionali), applicabile nel caso in cui non sia possibile accertare in quale fase del trasporto si sia verificato il danno;
  2. la possibilità per lo spedizioniere di spendere il nome del proprio mandante, laddove il mandato sia stato conferito con rappresentanza;
  3. l’abolizione di ogni forma di obbligo di stipula dell’assicurazione in capo allo spedizioniere, se non richiesto dal mandante (è stato abolito il riferimento agli “usi”);
  4. l’abolizione del riferimento alle istruzioni del mandante nella “scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto”, oltre che del riferimento ad operare “secondo il miglior interesse” del mandante; nella sua nuova forma, l’art. 1739 c.c. impone più semplicemente allo spedizioniere di attenersi alle istruzioni del mandante;
  5. l’espressa previsione del limite di responsabilità di cui all’art. 1696 c.c. anche in capo allo spedizioniere (non più dunque riservato al vettore);
  6. la previsione di un privilegio speciale in favore dello spedizioniere, non limitato alle sole cose spedite (ma esteso ad altre spedizioni) in caso di prestazioni periodiche o continuative;
  7. la previsione di un privilegio generale per il pagamento di dazi doganali.

 

Si riportano di seguito in grassetto le modifiche apportate dalla riforma, che entra in vigore a partire dal 1.1.2022:

         a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

 "Art. 1696. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate). - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il  risarcimento  dovuto  dal  vettore  non   può   essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di  peso  lordo  della  merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23,  paragrafo  3,  della  Convenzione  relativa  al contratto  di  trasporto  internazionale  di  merci  su  strada,  con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai  sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621,  nei  trasporti  internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali  e  ferroviari,  sempre  che  ricorrano  i  presupposti  ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il  tramite di più mezzi vettoriali  di  natura  diversa  e  non  sia  possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato  il  danno, il risarcimento dovuto dal vettore  non  può  in  ogni  caso  essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di  peso  lordo  della  merce perduta o avariata nei trasporti  nazionali  e  a  3  euro  per  ogni chilogrammo  di  peso  lordo  della  merce  perduta  o  avariata  nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni";

        b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737. (Nozione). - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie";

        c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art.     1739. (Obblighi     dello     spedizioniere). - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo   spedizioniere   non   ha   l'obbligo   di   provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante";

[rimossa la dicitura “committente” e il riferimento al miglior interesse dello stesso - rimosso il riferimento agli usi per l’assicurazione delle merci]

        d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741. (Spedizioniere vettore). - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696";

        e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario).  - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal   deposito   o   dal   sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756".