Novità importanti per la logistica: modifiche legislative al contratto di spedizione
04/01/2022
di Avv. Simone MorettiLa Legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha convertito il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il provvedimento interviene in maniera rilevante sulla disciplina codicistica del contratto di spedizione, all’espresso scopo di favorire i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche.
Le modifiche sono di particolare interesse per molteplici ragioni, tra le quali si segnalano:
- la previsione di un limite di responsabilità per il trasporto intermodale (1€/kg per i trasporti nazionali e 3€/kg per i trasporti internazionali), applicabile nel caso in cui non sia possibile accertare in quale fase del trasporto si sia verificato il danno;
- la possibilità per lo spedizioniere di spendere il nome del proprio mandante, laddove il mandato sia stato conferito con rappresentanza;
- l’abolizione di ogni forma di obbligo di stipula dell’assicurazione in capo allo spedizioniere, se non richiesto dal mandante (è stato abolito il riferimento agli “usi”);
- l’abolizione del riferimento alle istruzioni del mandante nella “scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto”, oltre che del riferimento ad operare “secondo il miglior interesse” del mandante; nella sua nuova forma, l’art. 1739 c.c. impone più semplicemente allo spedizioniere di attenersi alle istruzioni del mandante;
- l’espressa previsione del limite di responsabilità di cui all’art. 1696 c.c. anche in capo allo spedizioniere (non più dunque riservato al vettore);
- la previsione di un privilegio speciale in favore dello spedizioniere, non limitato alle sole cose spedite (ma esteso ad altre spedizioni) in caso di prestazioni periodiche o continuative;
- la previsione di un privilegio generale per il pagamento di dazi doganali.
Si riportano di seguito in grassetto le modifiche apportate dalla riforma, che entra in vigore a partire dal 1.1.2022:
a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:
"Art. 1696. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate). - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni";
b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:
"Art. 1737. (Nozione). - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie";
c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:
"Art. 1739. (Obblighi dello spedizioniere). - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante";
[rimossa la dicitura “committente” e il riferimento al miglior interesse dello stesso - rimosso il riferimento agli usi per l’assicurazione delle merci]
d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:
"Art. 1741. (Spedizioniere vettore). - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696";
e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:
"Art. 2761. (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario). - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756".