Il risarcimento dei danni in caso di cancellazione o ritardo del volo: il passeggero ha diritto alla compensazione anche in caso di scalo in un paese extra-UE
02/06/2018
di Avv. Simone MorettiIl regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (e in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) disciplina il risarcimento dei danni e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Il regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato UE, nonché ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato UE.
La Corte di Giustizia Europea ha recentemente affrontato (nella controversia C-537/17) un caso di diniego del risarcimento da parte di una compagnia aerea extra-UE, nell’ambito di un volo in partenza da Berlino (Germania) ad Agadir (Marocco), che prevedeva uno scalo a Casablanca (Marocco) con un cambio di aereo.
Il primo aereo è decollato in ritardo e all’arrivo a Casablanca la passeggera si è vista negare l’imbarco, riassegnato ad un altro passeggero, ed è infine stata imbarcata su un altro volo giungendo a destino con un ritardo di quattro ore rispetto all’orario previsto inizialmente.
La compagnia aerea ha negato il diritto al risarcimento ai sensi del regolamento n. 261/2004, in ragione del fatto che il trasporto aereo avrebbe comportato uno scalo fuori dal territorio dell’Unione europea e con un cambio di aereo. Ciò in quanto - secondo la compagnia aerea - allorché il secondo volo venga effettuato interamente al di fuori dell’UE, esso deve essere considerato un’operazione di trasporto separata, non rientrando pertanto nell’ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004.
La Corte ha tuttavia ribadito che la perdita di tempo che configura il disagio da cui scaturisce il diritto a compensazione previsto dal regolamento n. 261/2004 è quella che si concretizza all’arrivo del passeggero alla sua destinazione finale (v. sentenza Folkerts C‑11/11), da intendersi quale destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione.
La nozione di "volo in coincidenza" secondo la CGE, deve essere intesa come facente riferimento a due o più voli che costituiscono un tutt’uno ai fini del diritto al risarcimento dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004, in quanto due o più voli sono ricompresi in un’unica prenotazione. E’ del tutto irrilevante, secondo la CGE, che i voli che compongono il contratto di trasporto siano effettuati con lo stesso aereo. Di conseguenza, il cambio di aeromobile che può avvenire durante un volo in coincidenza non incide ai fini della sussistenza del diritto al risarcimento.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, la Corte di Lussemburgo ha affermato il seguente principio:
L’articolo 3, n. 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un’unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l’arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell’Unione europea, con un cambio di aeromobile.
Avv. Simone Moretti