APPROFONDIMENTI

Zona Economica Speciale (ZES) per il Porto di Genova: di che cosa si tratta

13/09/2018

di Avv. Simone Moretti

Per compensare i disagi causati al Porto di Genova dal crollo del c.d. Ponte Morandi, il Governo ha annunciato la creazione di una nuova Zona Economica Speciale (ZES) per il Porto di Genova, ecco in breve di che cosa si tratta.

Le ZES sono uno strumento già utilizzato in molti altri Paesi del mondo: solo nel continente asiatico se ne contano oltre 4000. Lo scopo della loro istituzione è quello di aumentare la competitività delle imprese che operano nella ZES mediante incentivi e agevolazioni di natura fiscale.

L’istituzione delle ZES si scontra con la normativa europea in tema di aiuti di Stato (art. 107 TFUE). Il Trattato sancisce tuttavia la compatibilità “di diritto” con il mercato interno degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (art. 107 co. 2 lett. b) e la potenziale ammissibilità degli aiuti rivolti alle regioni disagiate (art. 107 co. 3).

In Italia le ZES sono state introdotte con il Decreto Legge n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123/2017. Il Decreto definisce le ZES:

“una  zona  geograficamente  delimitata  e chiaramente  identificata,  situata  entro  i  confini  dello  Stato, costituita anche  da  aree  non  territorialmente  adiacenti  purche' presentino un nesso economico funzionale,  e  che  comprenda  almeno un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, collegata alla rete transeuropea  dei  trasporti  (TEN-T)”.

E’ inoltre prevista la figura del Comitato di indirizzo, composta dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, un rappresentante della Regione, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La funzione istituzionale del Comitato è quella di assicurare:

  1. gli strumenti che garantiscano  la  piena  operatività  delle aziende presenti nella ZES;
  2. l'utilizzo di  servizi   sia   economici   che   tecnologici nell'ambito ZES;
  3. l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

L’istituzione di una ZES, da realizzarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, deve prevedere un piano di sviluppo strategico.

Quali sono i benefici per le aziende che operano o intendono operare nella ZES?

L’art. 5 del DL n. 91/2017 stabilisce che le imprese che operano o intendono operare all’interno della ZES possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

  • procedure semplificate, con accelerazione dei termini procedimentali ed  adempimenti  semplificati;
  • accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal  Comitato;
  • in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES credito d'imposta commisurato  alla  quota   del   costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020  nel  limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Le agevolazioni sono condizionate al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. le imprese beneficiarie devono  mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il   completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena  la  revoca  dei benefici concessi e goduti;     
  2. le imprese  beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.  

L'Agenzia per la coesione territoriale monitora almeno ogni sei mesi gli interventi e gli incentivi concessi, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il Comitato di indirizzo sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale.

Il decreto istitutivo della ZES potrà, infine, stabilire una normativa di funzionamento più dettagliata in base alle specificità dell'area interessata.

Avv. Simone Moretti