Zona Economica Speciale (ZES) per il Porto di Genova: di che cosa si tratta
13/09/2018
di Avv. Simone MorettiPer compensare i disagi causati al Porto di Genova dal crollo del c.d. Ponte Morandi, il Governo ha annunciato la creazione di una nuova Zona Economica Speciale (ZES) per il Porto di Genova, ecco in breve di che cosa si tratta.
Le ZES sono uno strumento già utilizzato in molti altri Paesi del mondo: solo nel continente asiatico se ne contano oltre 4000. Lo scopo della loro istituzione è quello di aumentare la competitività delle imprese che operano nella ZES mediante incentivi e agevolazioni di natura fiscale.
L’istituzione delle ZES si scontra con la normativa europea in tema di aiuti di Stato (art. 107 TFUE). Il Trattato sancisce tuttavia la compatibilità “di diritto” con il mercato interno degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (art. 107 co. 2 lett. b) e la potenziale ammissibilità degli aiuti rivolti alle regioni disagiate (art. 107 co. 3).
In Italia le ZES sono state introdotte con il Decreto Legge n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123/2017. Il Decreto definisce le ZES:
“una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)”.
E’ inoltre prevista la figura del Comitato di indirizzo, composta dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, un rappresentante della Regione, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La funzione istituzionale del Comitato è quella di assicurare:
- gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;
- l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
- l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
L’istituzione di una ZES, da realizzarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, deve prevedere un piano di sviluppo strategico.
Quali sono i benefici per le aziende che operano o intendono operare nella ZES?
L’art. 5 del DL n. 91/2017 stabilisce che le imprese che operano o intendono operare all’interno della ZES possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
- procedure semplificate, con accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati;
- accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal Comitato;
- in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES credito d'imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Le agevolazioni sono condizionate al rispetto delle seguenti condizioni:
- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
L'Agenzia per la coesione territoriale monitora almeno ogni sei mesi gli interventi e gli incentivi concessi, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il Comitato di indirizzo sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale.
Il decreto istitutivo della ZES potrà, infine, stabilire una normativa di funzionamento più dettagliata in base alle specificità dell'area interessata.
Avv. Simone Moretti