APPROFONDIMENTI

Clausola di vincolo dell’indennizzo assicurativo

21/07/2014

di Avv. Giandomenico Boglione

Attraverso la clausola di vincolo le parti contraenti di un contratto di assicurazione convengono di inserire, accanto o in sostituzione dell'assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire l'indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così "vincolata" [1]. Il titolo a rivendicare il provento assicurativo nasce direttamente nella sfera giuridica dell'ente vincolatario (spesso ente finanziatore) come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi "senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria" [2].
A mezzo della clausola di vincolo o di altra esplicita pattuizione contrattuale il proprietario / locatore, trasferendo a carico del conduttore il rischio della perdita della cosa e l'assicurazione di questo rischio, consente l'assunzione in capo al conduttore dell'interesse all'assicurazione per la perdita del bene, sempre inteso come cespite e non come fonte di reddito. Non si tratta di assicurazione di responsabilità civile ma di assicurazione contro i danni subiti dall'oggetto del rapporto locativo / assicurativo; mancando la responsabilità del locatario in senso tecnico - giuridico, ricorre semplicemente l'assunzione negoziale del rischio relativo alla cosa altrui.

Nell'ambito delle assicurazioni marittime clausola tipica di vincolo è quella apposta nei contratti di assicurazione "corpo" (nel gergo denominata loss payable clause) che impegna gli assicuratori a liquidare gli indennizzi, in tutto o in parte, ad un terzo, solitamente la banca che ha finanziato l'acquisto della nave, ovviamente nei limiti del credito residuo, insoluto, ipotecariamente garantito. Una clausola del genere, rafforzativa dell'obbligo (stabilito dall'art. 572 cod. nav., impropriamente intitolato "Surrogazione dell'indennità alla nave") di liquidare le indennità ai creditori ipotecari, ha natura di contratto a favore di terzo [3]; non comporta cessione del contratto – che rimane in vigore tra gli originari contraenti – ma pur tuttavia attua una dissociazione tra assicurato e beneficiario, altrimenti coincidenti, a somiglianza di quanto avviene nell'ipotesi di circolazione della polizza di assicurazione delle merci vendute in corso di viaggio.

La clausola di vincolo dà vita, sotto il profilo processuale, ad un credito azionabile direttamente contro l'assicuratore, privando il contraente della legittimazione ad agire contro quest'ultimo [4]. Ciò in ossequio al secondo comma dell'art.1891 c.c. a mente del quale "i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo". In senso difforme, ma in una fattispecie particolare, s'è pronunciato il Tribunale di Napoli [5].

La clausola viene sistematicamente inserita in occasione di operazioni di leasing finanziario dando così luogo ad una figura di collegamento negoziale tra contratto di assicurazione e contratto di leasing che costituisce un sufficiente presupposto per legittimare l'utilizzatore (sulla base delle clausole di trasferimento) ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura, anche avuto riguardo all'art. 1705, comma 2, c.c. L'interesse al godimento da parte dell'utilizzatore della cosa (che il finanziatore al medesimo procura presso il fornitore) e che l'operazione negoziale in questione è sostanzialmente volta a realizzare [6], costituisce la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, che rimangono interdipendenti pur nella loro individualità [7]. Tale conclusione è condivisa [8] e fatta propria in Diritto Uniforme, dall'art. 10, comma 2°, della Convenzione Unidroit di Ottawa del 28 maggio 1988, introdotta nel nostro ordinamento con legge di esecuzione 14 luglio 1993, n. 259, a mente della quale "The duties of the supplier under the supply agreement shall also be owed to the lessee as if it were a party to that agreement and as if the equipment were to be supplied directly to the lessee. However, the supplier shall not be liable to both the lessor and the lesse in respect of the same damage" [9].

In linea con tale orientamento, la Suprema Corte [10] ha da tempo seguito il predetto precetto normativo uniforme statuendo che "Nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente". Detto rapporto gestorio impone sul conduttore ulteriori obblighi comportamentali che garantiscano la piena e continuata sussistenza della copertura assicurativa e che si sostanziano nell'obbligo parallelo in capo alla Compagnia di notificare "tempestivamente" alla banca vincolataria ogni eventuale circostanza che possa pregiudicare la vigenza della copertura assicurativa. Si tratta, in primis, di verificare il pagamento dei premi e, alla scadenza, il rinnovo della polizza così da poter consentire, in difetto, alla stessa banca di intervenire direttamente a regolarizzare la posizione assicurativa.

 

[1] Cfr. "Le clausole di vincolo apposte alle polizze marittime corpo", nota di A.Boglione a Dir Mar 1989, 217.

[2] Cassazione sez. un. 2 aprile 2007 n. 8095 Dir. maritt. 2008, 2, 946, Dir. trasporti 2009, 1, 239 (s.m.).

[3] Cass. 5.XI.1959 n. 3273 in Assicurazioni – 1960 – II – pag. 119.

[4] Cass. Civ. Sez. III 6.XI.2002 n. 16552 "Ai sensi dell'art. 2742 c.c. e 572 cod.nav., nell'ipotesi di polizza di assicurazione sul corpo di una nave, gravata da ipoteca, unico legittimato a reclamare l'indennità assicurativa è il creditore ipotecario" mentre il proprietario contraente può solo promuovere un'azione di accertamento del diritto all'indennità. (Trib. Genova, 4 settembre 1987, in Dir. Maritt. 1989, p. 217 con nota di Boglione).

[5] "La previsione in un contratto di mutuo della cessione da parte del mutuatario delle assicurazioni relative alla nave sulla quale il mutuatario ha concesso ipoteca in favore del mutuante, con la previsione che le indennità diverse da quelle per perdita totale possono essere pagate al mutuatario fino a quando egli non sia inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto di mutuo, realizza una garanzia e quindi non fa venir meno la veste di assicurato del mutuatario e non lo priva della legittimazione ad agire nei confronti degli assicuratori. L'eventuale cessione da parte del mutuatario al mutuante dei contratti di assicurazione relativi alla nave su cui è stata costituita ipoteca a garanzia del mutuo, a cui consegua il diritto del mutuante di percepire le indennità assicurative in aggiunta alla restituzione del mutuo, sarebbe nulla per violazione del divieto di patto commissorio". (Trib. Napoli 17 luglio 1998, in Dir. Maritt., 2000, p. 1411,con nota critica di Boglione).

[6] Cfr. Cass., 30/3/2005, n. 6728; Cass., 1/10/2004, n. 19657; Cass., 29/4/2004, n. 8218; Cass., 25/5/2004, n. 10032; Cass., 6/6/2002, n. 8222; Cass., 13/12/2000, n. 15762; Cass., 2/11/1998, n. 10926.

[7] V. Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415;Cass., 15/12/1984, n. 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291.V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350.

[8] Conformemente a Cass. 16 novembre 2007 n. 23794.

[9] Traduz.: "Gli obblighi in capo al fornitore secondo il contratto di fornitura sono inoltre dovuti al conduttore come se fosse parte di quel contratto e come se il bene fosse direttamente fornito al conduttore. In ogni caso il fornitore non sarà responsabile per lo stesso danno sia nei confronti del conduttore sia del concedente".

[10] Cassazione civile, sez. III, 2 ottobre 1998, n. 9785. Conforme Cassazione civile, sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19657.