La mancata intenzionale osservanza di norme nell’assicurazione del rischio ambientale
Il Tribunale di Rovigo si inserisce nel solco della recente giurisprudenza in tema di responsabilizzazione dell'assicurato
09/02/2024
di Avv. Giorgio BriozzoCon la recentissima sentenza n. 119/2024 del 2.2.2024 il Tribunale di Rovigo, Dott. Nicola Del Vecchio, ha chiarito una volta di più alcuni concetti ricorrenti nel diritto dell’assicurazione da inquinamento.
In particolare, il Tribunale ha riaffermato quella recente giurisprudenza, già del Tribunale di Alessandria e poi della Corte di Appello di Torino, avente ad oggetto l’interpretazione della clausola di polizza che esclude la copertura in relazione ad ipotesi di inquinamento conseguente a mancata intenzionale osservanza di norme di legge ed autorizzazioni amministrative.
Tale orientamento si ancora in un’interpretazione di giustizia del contratto, in ossequio ai canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.
La diatriba sorge intorno al lemma “intenzionale”, il quale può essere variamente ricondotto ad ipotesi lato sensu volontarie o specificamente dolose.
Tuttavia, la necessità di attribuire un senso alla clausola e la possibilità di ricostruire in via sistematica la volontà delle parti anche attraverso altre clausole di “responsabilizzazione” dell’assicurato permettono di rintracciare nell’art. 1917 c.c. la chiave di soluzione interpretativa: posto che la legge esclude l’assicurabilità dei fatti dolosi, deve necessariamente ritenersi che le parti abbiano inteso qualificare come “intenzionale” qualunque condotta che denoti una volontaria, ma colposa, violazione delle norme di legge e delle autorizzazioni amministrative.
In attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione su tale questione, la decisione del Tribunale di Rovigo si inserisce con vigore nel solco dell’auspicata affermazione del principio di responsabilizzazione dell’assicurato nella gestione del rischio ambientale, con funzioni rilevanti di matrice pubblicistica.