APPROFONDIMENTI

DDL CONCORRENZA E MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI: SISTEMA ATTUALE E PRINCIPALI NOVITA’ NELLA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D’ARTE

19/07/2017

di Avv. Stefano Ricciardi

Dopo l'approvazione alla Camera con 218 voti favorevoli, 124 contrari e 36 astenuti, torna al Senato - con calendarizzazione prevista per i primi di agosto - il disegno di legge concorrenza, oramai alla sua quarta lettura ed all'esame del Parlamento da circa due anni.

Importanti le modifiche che il testo, se approvato, apporterà nell'ambito della circolazione e del commercio dei beni culturali, in particolare in forza delle previsioni contenute ai commi 176 e 177.

La novità più rilevante risiede nell'innalzamento della soglia temporale per la costituzione del vincolo sulle opere di proprietà privata da 50 a 70 anni dalla data di creazione dell'opera di artista, non più vivente.

IL SISTEMA ATTUALE.

Le opere di autore non più in vita e realizzate da meno di 50 anni possono liberamente circolare sia nel territorio nazionale che all'estero mediante un'autocertificazione.

Discorso diverso vale per le opere di artista non vivente e realizzate da più di 50 anni: (i) se l'opera presenta un "interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente  importante" ed è stata oggetto della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice dei Beni Culturali né è vietata l'esportazione; (ii) se, di converso, l'opera non risulta vincolata è necessaria per la sua esportazione l'autorizzazione ministeriale ovvero il c.d. attestato di libera circolazione per come previsto dall'art. 68 del Codice dei Beni Culturali.

LE NOVITÀ.

La descritta normativa è da tempo tacciata di un eccessivo sbilanciamento a favore della tutela dei beni culturali presenti sul territorio nazionale ed a forte discapito della circolazione internazionale dei beni stessi e, di riflesso, dei tanti operatori del settore.

In questo senso il disegno di legge, ora nuovamente all'attenzione del Senato, è teso - almeno negli intenti - proprio al miglior contemperamento dei diversi interessi in gioco: la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale presente sul suolo nazionale da un parte, le complesse esigenze del mercato dell'arte e dei suoi players dall'altra.

Di qui la necessità di apportare dei correttivi alla normativa attualmente in essere: primo fra tutti, come anticipato supra, l'innalzamento della soglia temporale da 50 a 70 anni. Modifica di interesse per gli operatori dell'arte moderna e che farebbe rientrare nella finestra di "libera circolazione" autori del 900, in primis italiano, come Fontana, Guttuso o De Chirico, oggi al limite.

Saranno, dunque, liberamente commerciabili ed esportabili tutte le opere, di proprietà privata, di artista non più in vita ed esecuzione inferiore ai 70 anni. Il MIBACT conserverà, tuttavia, la facoltà di apporre il vincolo su qualsiasi opera – quindi anche di esecuzione infrasettantennale – purché rivesta un particolare interesse per il patrimonio culturale italiano.

Altra novità è rappresentata dall'inserimento, per la prima volta in Italia, di un limite di valore di € 13.500,00 sotto al quale le opere, fatta eccezione per i reperti archeologici, gli incunaboli ed i manoscritti, potranno liberamente circolare sulla base di una autocertificazione, prescindendo quindi dal periodo di esecuzione.

Limite a ben vedere di molto inferiore rispetto ai valori previsti dal Regolamento CE n. 116/2009 o a quelli già presenti in altri ordinamenti: a titolo esemplificativo per i dipinti in Francia è prevista una soglia di € 150.000,00, in Germania di € 300.000,00.

Al riguardo sarà certamente fondamentale l'opera di controllo e di vigilanza degli Uffici esportazione e delle soprintendenze nella valutazione della congruità del valore dichiarato dal proprietario che intenda esportare il bene. Tali Uffici, qualora ritenessero che gli oggetti al loro vaglio abbiano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico "eccezionale", avranno a disposizione 60 giorni per avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale.

Da ultimo, si rileva che a seguito della definitiva approvazione del disegno di legge il MIBACT, ai sensi dell'art. 177, dovrà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge emanare un apposito decreto contenente:
-  gli indirizzi di carattere generale a cui gli uffici di esportazione dovranno attenersi per il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione di cui all'art. 68 co. IV del Codice dei Beni Culturali
- la previsione, su modello francese, di un apposito passaporto di durata quinquennale per l'agevolazione dell'uscita e del rientro delle opere dal territorio italiano