APPROFONDIMENTI

DDL CONCORRENZA E MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI: SISTEMA ATTUALE E PRINCIPALI NOVITA’ NELLA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D’ARTE

19/07/2017

di Avv. Stefano Ricciardi

Dopo l'approvazione alla Camera con 218 voti favorevoli, 124 contrari e 36 astenuti, torna al Senato - con calendarizzazione prevista per i primi di agosto - il disegno di legge concorrenza, oramai alla sua quarta lettura ed all'esame del Parlamento da circa due anni.

Importanti le modifiche che il testo, se approvato, apporterà nell'ambito della circolazione e del commercio dei beni culturali, in particolare in forza delle previsioni contenute ai commi 176 e 177.

La novità più rilevante risiede nell'innalzamento della soglia temporale per la costituzione del vincolo sulle opere di proprietà privata da 50 a 70 anni dalla data di creazione dell'opera di artista, non più vivente.

IL SISTEMA ATTUALE.

Le opere di autore non più in vita e realizzate da meno di 50 anni possono liberamente circolare sia nel territorio nazionale che all'estero mediante un'autocertificazione.

Discorso diverso vale per le opere di artista non vivente e realizzate da più di 50 anni: (i) se l'opera presenta un "interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente  importante" ed è stata oggetto della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice dei Beni Culturali né è vietata l'esportazione; (ii) se, di converso, l'opera non risulta vincolata è necessaria per la sua esportazione l'autorizzazione ministeriale ovvero il c.d. attestato di libera circolazione per come previsto dall'art. 68 del Codice dei Beni Culturali.

LE NOVITÀ.

La descritta normativa è da tempo tacciata di un eccessivo sbilanciamento a favore della tutela dei beni culturali presenti sul territorio nazionale ed a forte discapito della circolazione internazionale dei beni stessi e, di riflesso, dei tanti operatori del settore.

In questo senso il disegno di legge, ora nuovamente all'attenzione del Senato, è teso - almeno negli intenti - proprio al miglior contemperamento dei diversi interessi in gioco: la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale presente sul suolo nazionale da un parte, le complesse esigenze del mercato dell'arte e dei suoi players dall'altra.

Di qui la necessità di apportare dei correttivi alla normativa attualmente in essere: primo fra tutti, come anticipato supra, l'innalzamento della soglia temporale da 50 a 70 anni. Modifica di interesse per gli operatori dell'arte moderna e che farebbe rientrare nella finestra di "libera circolazione" autori del 900, in primis italiano, come Fontana, Guttuso o De Chirico, oggi al limite.

Saranno, dunque, liberamente commerciabili ed esportabili tutte le opere, di proprietà privata, di artista non più in vita ed esecuzione inferiore ai 70 anni. Il MIBACT conserverà, tuttavia, la facoltà di apporre il vincolo su qualsiasi opera – quindi anche di esecuzione infrasettantennale – purché rivesta un particolare interesse per il patrimonio culturale italiano.

Altra novità è rappresentata dall'inserimento, per la prima volta in Italia, di un limite di valore di € 13.500,00 sotto al quale le opere, fatta eccezione per i reperti archeologici, gli incunaboli ed i manoscritti, potranno liberamente circolare sulla base di una autocertificazione, prescindendo quindi dal periodo di esecuzione.

Limite a ben vedere di molto inferiore rispetto ai valori previsti dal Regolamento CE n. 116/2009 o a quelli già presenti in altri ordinamenti: a titolo esemplificativo per i dipinti in Francia è prevista una soglia di € 150.000,00, in Germania di € 300.000,00.

Al riguardo sarà certamente fondamentale l'opera di controllo e di vigilanza degli Uffici esportazione e delle soprintendenze nella valutazione della congruità del valore dichiarato dal proprietario che intenda esportare il bene. Tali Uffici, qualora ritenessero che gli oggetti al loro vaglio abbiano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico "eccezionale", avranno a disposizione 60 giorni per avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale.

Da ultimo, si rileva che a seguito della definitiva approvazione del disegno di legge il MIBACT, ai sensi dell'art. 177, dovrà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge emanare un apposito decreto contenente:
-  gli indirizzi di carattere generale a cui gli uffici di esportazione dovranno attenersi per il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione di cui all'art. 68 co. IV del Codice dei Beni Culturali
- la previsione, su modello francese, di un apposito passaporto di durata quinquennale per l'agevolazione dell'uscita e del rientro delle opere dal territorio italiano

Pubblicazioni

Solamente qualche giorno fa – ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 - la Corte di Cassazione è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Termini polisemici e di frequente mal interpretati.

Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale spesso le parti incorrono in confusione nel nominare in modo diverso concetti uguali o nel richiedere più volte uno stesso nocumento indicandolo sotto diverse nomenclature.

Il corretto inquadramento di queste componenti che appartengono ad un unico genus – cioè quello del danno non patrimoniale - è indispensabile al fine di applicare in modo appropriato i criteri per la loro liquidazione, anche in virtù delle modifiche di recente apportate dall’Osservatorio di Milano alle tabelle meneghine.

Una prima precisazione va fatta con riferimento al danno biologico che i più fanno coincidere con il danno alla salute.

In realtà, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7513 del 2018, il danno alla salute non va considerato, e in questo senso è d’accordo anche la medicina legale italiana, come nocumento fisico in re ipsa ma piuttosto quale compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento di tutte le sue attività quotidiane.

Sotto tale profilo il Dott. Rossetti, relatore della citata pronuncia ricordava che “In questo senso si espresse già quasi vent'anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti".”

Pertanto per danno biologico è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Prosegue la Cassazione “Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico relazionale”. Se non avesse conseguenzedinamico relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.”

Dunque l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.

Nell’ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano cioè reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.

Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”

Il danno morale, infine, è costituito invece dai[1] “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).”

Il danno morale è quindi una categoria autonoma[2] rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l’essenza del danno biologico.

L’autonomia di questa categoria – e il suo non automatico riconoscimento – si è riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che nella loro versione del 2021 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico/relazionale e quella morale.

Nella pronuncia di settimana scorsa la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l’operazione che gli operatori del diritto si trovano a dover fare nel momento della liquidazione delle poste risarcitorie e cioè dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale. Ed infatti “il giudice di merito dovrà:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico - prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”

4.15   Di conseguenza la personalizzazione del danno:

- andrà riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”[3]

- se dimostrata, andrà liquidata mediante aumento “fino al 30% del valore del solo danno biologico[4] e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitarietà. 

 

[1] Cass. Civ. sent. n. 7513 del 2018 

[2] Cass. Civ. ordinanza n. 15733 del 17.05.2022

[3] Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018

[4] Cass. civ. Sez. III, Ord., 12.09.2022, n. 26805


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