APPROFONDIMENTI

L’ESPROPRIAZIONE DEI BENI CULTURALI ED IL CASUS BELLI DELL’ARCHIVIO VASARI

09/05/2018

di Avv. Stefano Ricciardi

Il recente esproprio esercitato dal Mibact nei confronti dei proprietari dell’Archivio Vasari ha fatto tornare agli onori della cronaca lo strumento, sconosciuto ai più, dell’espropriazione dei beni culturali per come disciplinato e previsto nella parte II, titolo I,  capo VII del D. Lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali).

L’attuale normativa speciale, inserendosi nell’alveo già tracciato dalla L. 1089/1939 e dal D. Lgs. 490/1999, contiene tre diverse fattispecie di espropriazione legate, quale minimo comun denominatore, dal pubblico interesse che il provvedimento ablativo della proprietà privata deve perseguire e si differenziano, invece, per funzione, oggetto e per il relativo procedimento.

 Il codice dei beni culturali prevede:

  • L’espropriazione di beni culturali mobili ed immobili, rubricata all’art. 95 CBC, “..quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione  pubblica dei beni medesimi.”

Oggetto dell’esproprio sono beni già dichiarati di interesse culturale, dunque vincolati, ed il provvedimento di espropriazione deve essere giustificato e finalizzato alla miglior tutela e fruibilità pubblica del bene.

Prodromica all’esproprio è la dichiarazione di pubblica utilità ex art. 98 CBC che si concreta nella manifestazione di volontà del Mibact a migliorare le condizioni di tutela e fruibilità del bene o dei beni vincolati mediante l’acquisto al pubblico demanio.

  • L’espropriazione per fini strumentali, disciplinato all’art. 96 CBC, che ha ad oggetto beni non direttamente dichiarati di interesse culturali bensì a questi ultimi attigui. La finalità del provvedimento è quindi quella di consentire di “..isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.”
  • L’espropriazione per interesse archeologico laddove il Mibact necessiti, ex art. 97 CBC, di determinati immobili - in mano privata - per eseguire ricerche archeologiche o interventi di interesse archeologico.

Tanto l’espropriazione per fini strumentali quanto quella per interesse archeologico richiedono, per la dichiarazione di pubblica utilità, l’approvazione di un progetto di isolamento o restauro del monumento o della ricerca archeologica. L’espropriazione di cui all’art. 95 CBC, invece, non richiede la preventiva approvazione di un progetto di intervento, bastando la mera valutazione discrezionale della rispondenza dell’acquisizione del bene culturale ai fini della sua tutela, fruizione e valorizzazione.

Il caso dell’Archivio Vasari di proprietà dei fratelli Festari, almeno fino a qualche giorno fa, rappresenta una querelle giudiziaria - e non - andata avanti per anni sino, forse, alla definitiva acquisizione da parte dello Stato del prezioso fondo contente, tra le altre, corrispondenze e scambi epistolari con numerosi papi, letterati ed artisti dell’epoca, primo fra tutti Michelangelo che, in un suo scritto conservato nel fondo, confida all’amico un suo errore commesso nella realizzazione della volta absidale del transetto meridionale della Basilica di San Pietro a Roma.

L’Archivio, dai discendenti del pittore passò alla Fraternita dei Laici di Arezzo, quindi alla famiglia Spinelli, poi ai Festari. Già in occasione di questo ultimo paesaggio si aprì una controversia con lo Stato ma la famiglia acquirente riuscì a vedersi riconoscere la legittima proprietà delle carte, vincolate tuttavia quale pertinenza alla Casa Vasari di Arezzo e da questa non asportabili.

Celebre qualche anno fa - correva l’anno 2009 - il tentativo, poi sfumato, del conte Giovanni Festari di vendere l’archivio all’oligarca russo Vassily Stepanov per 150 milioni di euro con successiva notifica al Comune di Arezzo onde esercitare, almeno in via astratta vista la cifra, il diritto di prelazione. La vendita determinò l’avvio di un procedimento penale da parte della Procura di Roma e si concluse con un nulla di fatto.

Troppe le vicende di cui l’Archivio è stato suo malgrado protagonista nel tempo, non per ultimo il pignoramento di cui fu oggetto nel 2014 a causa di alcuni debiti accumulati, e poi saldati, dai proprietari.

La parola fine dovrebbe a questo punto essere stata posta dal Mibact che, prima con provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità, poi con l’emanazione del decreto di esproprio ha acquisito finalmente il prezioso fondo archivistico dietro pagamento di 1,5 milioni di euro, cifra ben lontana dal tentativo di vendita di qualche anno prima.

Purtroppo il condizionale è d’obbligo visto il ricorso presentato dalla famiglia Festari ed attualmente pendente avanti al TAR della Regione Toscana avverso il decreto di pubblica utilità al quale, probabilmente, si aggiungerà quello contro il decreto di esproprio notificato alla proprietà a fine aprile.

Pubblicazioni

Solamente qualche giorno fa – ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 - la Corte di Cassazione è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Termini polisemici e di frequente mal interpretati.

Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale spesso le parti incorrono in confusione nel nominare in modo diverso concetti uguali o nel richiedere più volte uno stesso nocumento indicandolo sotto diverse nomenclature.

Il corretto inquadramento di queste componenti che appartengono ad un unico genus – cioè quello del danno non patrimoniale - è indispensabile al fine di applicare in modo appropriato i criteri per la loro liquidazione, anche in virtù delle modifiche di recente apportate dall’Osservatorio di Milano alle tabelle meneghine.

Una prima precisazione va fatta con riferimento al danno biologico che i più fanno coincidere con il danno alla salute.

In realtà, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7513 del 2018, il danno alla salute non va considerato, e in questo senso è d’accordo anche la medicina legale italiana, come nocumento fisico in re ipsa ma piuttosto quale compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento di tutte le sue attività quotidiane.

Sotto tale profilo il Dott. Rossetti, relatore della citata pronuncia ricordava che “In questo senso si espresse già quasi vent'anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti".”

Pertanto per danno biologico è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Prosegue la Cassazione “Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico relazionale”. Se non avesse conseguenzedinamico relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.”

Dunque l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.

Nell’ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano cioè reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.

Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”

Il danno morale, infine, è costituito invece dai[1] “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).”

Il danno morale è quindi una categoria autonoma[2] rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l’essenza del danno biologico.

L’autonomia di questa categoria – e il suo non automatico riconoscimento – si è riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che nella loro versione del 2021 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico/relazionale e quella morale.

Nella pronuncia di settimana scorsa la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l’operazione che gli operatori del diritto si trovano a dover fare nel momento della liquidazione delle poste risarcitorie e cioè dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale. Ed infatti “il giudice di merito dovrà:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico - prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”

4.15   Di conseguenza la personalizzazione del danno:

- andrà riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”[3]

- se dimostrata, andrà liquidata mediante aumento “fino al 30% del valore del solo danno biologico[4] e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitarietà. 

 

[1] Cass. Civ. sent. n. 7513 del 2018 

[2] Cass. Civ. ordinanza n. 15733 del 17.05.2022

[3] Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018

[4] Cass. civ. Sez. III, Ord., 12.09.2022, n. 26805


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