APPROFONDIMENTI

“Euρηκα!” Nuove regole per i risarcimenti: approvata la Tabella Unica Nazionale per le lesioni non lievi

29/11/2024

di Avv. Stefano Ricciardi

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 novembre 2024 ha (dopo oltre venti anni di attesa..) approvato in via definitiva il Regolamento che introduce la Tabella Unica Nazionale (TUN) per il calcolo dei risarcimenti delle lesioni non lievi cioè quelle dal 10 a 100 punti di invalidità.

Il provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica e rappresenta un passaggio fondamentale per uniformare il sistema di risarcimento dei danni non patrimoniali in Italia, eliminando le discrepanze oggi esistenti tra tabelle locali, Milano e Roma su tutte, a favore di una regolamentazione valida su tutto il territorio nazionale

La Tabella Unica è frutto dell’applicazione dell’articolo 138, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005) che attribuiva a un decreto del Presidente della Repubblica (DPR) il compito di determinare il valore economico di ciascun punto di invalidità, integrandolo con coefficienti variabili legati all’età del danneggiato.

Il nuovo sistema di calcolo non si limita a considerare il danno biologico permanente, ma include anche il danno temporaneo, quello morale e, in casi specifici, consente una personalizzazione del risarcimento in base alle particolari circostanze del danno subito.

Dopo l'approvazione preliminare dal Consiglio dei Ministri a gennaio 2024, il regolamento aveva subito una battuta d’arresto a seguito della sospensione del parere consuntivo da parte del Consiglio di Stato. 

Accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato, il Governo ha definitivamente approvato il regolamento che sarà a brevissimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I valori complessivi del danno non patrimoniale permanente sono di poco inferiori a quelli delle ultime Tabelle di Milano mentre più sensibile è la riduzione della liquidazione del danno biologico temporaneo ai sensi dell'art. 3 che richiama l’articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209..

Il sistema di calcolo si articola in due allegati:

  1. Allegato I: Contiene i coefficienti moltiplicatori per calcolare il valore economico del punto di invalidità, ridotto progressivamente con l’aumento dell’età.
  2. Allegato II: Include le tabelle del danno biologico e morale, con i rispettivi valori per punti di invalidità ed età del danneggiato.

Facendo un esempio concreto: considerando un soggetto di 20 anni con un’invalidità del 45% e un danno morale di grado “medio”, il risarcimento calcolato con la TUN ammonterebbe a € 388.289, di cui € 289.458 per il danno biologico e € 118.831 per il danno morale medio. Utilizzando invece le attuali tabelle di Milano, il risarcimento ammonterebbe a € 415.612, suddiviso in € 277.075 per il danno biologico e € 138.537 per il danno morale medio. La differenza tra i due parametri si riduce nel caso di un danno morale di grado elevato, che con la TUN porterebbe il risarcimento a € 401.762.

E ancora: per un soggetto di 26 anni e una invalidità del 30% con danno morale medio avremmo per la TUN un danno di € 187.551 a fronte di una quantificazione secondo le tabelle di Milano di € 191.897.

Si allega il testo che, con ogni probabilità, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sulla base del quale sono stati effettuati i calcoli riportati negli esempi.

Per citare il Dott. Spera - e un suo articolo del 2021 quando sembrava imminente la pubblicazione della TUN – pare davvero arrivata la fine della “supplenza” che l’Osservatorio di Milano ha eccezionalmente assunto in tanti anni per compensare le carenze e l'immobilismo del legislatore nazionale evitando "..alla liquidazione del danno alla salute di scivolare nelle sabbie mobili dell’incertezza..".

Ci auguriamo di non dover attendere altri venti anni per porre fine alla supplenza delle tabelle meneghine anche nella liquidazione della perdita del rapporto parentale, adottando finalmente un sistema tabellare unico e nazionale specifico per questa tipologia di danno.

Allegati

TUN.pdf