APPROFONDIMENTI

IL PAZIENTE NON HA ANCORA L’AZIONE DIRETTA CONTRO L’ASSICURATORE

14/06/2024

di Avv. Stefano Ricciardi

L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore della struttura e/o dei medici - non dipendenti, in quanto comunque mai applicabile a quello dei dipendenti - non è ancora esercitabile da parte dei danneggiati, a meno che il relativo testo di polizza non sia già stato adeguato ai requisiti minimi dettati dal DM 232/2023. 

E’ quanto chiarito da una recente pronuncia del Tribunale di Cosenza.  

Nonostante risalga a poco più di due mesi fa l’entrata in vigore del decreto attuativo della L. Gelli a disciplina dei requisiti minimi delle polizze assicurative  – per l’appunto il DM 232/2023 – la giurisprudenza di merito comincia a pronunciarsi rispetto a questioni affatto pacifiche che, per il vero, già da tempo rappresentano argomento di discussione tra gli operatori del settore. 

Dalla pubblicazione della L. Gelli uno dei temi che più dibattuti, anche per i suoi evidenti riverberi processuali, è stato proprio quello dell’azione diretta del danneggiato verso la compagnia assicurativa della struttura o dei medici non dipendenti. 

Il primo comma dell’art.12 della Legge 24/2017, denominato “Azione diretta del soggetto danneggiato”, prevede che “[] il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private […] e all’esercente la professione sanitaria […]. 

L’applicabilità di tale previsione era tuttavia subordinata all’emanazione di un apposito decreto – il DM 232/2023 -  finalmente emanato a marzo 2024, a distanza di quasi sette anni dall’entrata in vigore della norma primaria. 

Questo potrebbe portare – rectius sicuramente porterà – i danneggiati a ritenere  esercitabile l’azione diretta nei confronti delle compagnie già a far data dal 16 marzo 2024, ovvero dall’entrata in vigore del DM 232/2023. 

L’art.  18 del medesimo testo recante le “norme transitorie e di rinvio” prevede tuttavia al co. II che “Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, gli assicuratori adeguano i contratti di assicurazione in  conformita'  ai  requisiti minimi di cui al presente decreto  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti in materia.”.  

In linea di principio – e fatta salva l’ipotesi del rinnovo (che comporterebbe l’immediata revisione del testo) - gli assicuratori hanno così due anni per adeguare il contenuto delle loro loro polizze ai nuovi criteri fissati dal regolamento.   

E sulla scorta di tale previsione e del combinato disposto dei citati articoli, il Giudice di Cosenza – con sentenza n. 965 del 29.04.2024  - ha (correttamente) ritenuto inammissibile la domanda diretta proposta dall’attrice nei confronti della compagnia della struttura: ciò sia perché al momento dell’introduzione del giudizio l’azione diretta non poteva proporsi in mancanza dei decreti attuativi della L. Gelli (giudizio promosso nel 2021), sia perché, anche tenendo presente quanto previsto all’art. 18 del recente DM 232/2023, “..l’azione diretta non può ritenersi operante fino all’adeguamento dei contratti di assicurazione entro il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto” 

La pronuncia è utile e importante atteso che, ad oggi, rappresenta una della prime sentenze emesse sul tema dell’azione diretta del danneggiato a seguito della pubblicazione del tanto atteso decreto attuativo.