APPROFONDIMENTI

L’Assicuratore che eccepisce l’esclusione di polizza formula mere difese

Il Tribunale di Alessandria conferma l'orientamento della Cassazione anche per la r.c. da inquinamento

17/03/2020

di Avv. Giorgio Briozzo

Con sentenza n. 224/2020 del 11.3.2020 il Tribunale di Alessandria, Sez. I Civile, Dott. Croci, ha preso posizione sul tema, particolarmente rilevante e dibattuto nell’ambito del contenzioso assicurativo, della natura delle difese della Compagnia di assicurazione relative alle ipotesi di esclusione della copertura assicurativa.

Dovendo decidere dell’ammissibilità delle difese svolte dalla Compagnia costituitasi in giudizio solamente dopo l’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale ha statuito che le eccezioni di inoperatività della polizza, compiute “sulla base del mero raffronto tra i dati fattuali allegati dall’attrice (e le risultanze processuali) con le disposizioni regolative del rapporto contrattuale, rientrano con tutta evidenza nel novero delle mere difese”.

Il Giudice alessandrino ha quindi confermato l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa” (Cass. n. 18742/2019), atteso che una siffatta difesa, formulata sulla scorta dei dati documentali e fattuali ritualmente assunti al processo, “si risolve in una semplice negazione dei fatti generatori posti dall’attrice a base della propria pretesa sostanziale, senza introdurre nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi”.

Da tale qualificazione discendono due fondamentali conseguenze processuali: (1)il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”” (secondo l’insegnamento dettato da Cass. SS.UU. n. 10531/2013); e (2) la prova che il sinistro allegato sia ricompreso nella garanzia convenzionale resta a carico dell’assicurato, non assumendo l’assicuratore “riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (Cass. n. 4234/2012, confermato da Cass. n. 15228/2014).