APPROFONDIMENTI

Polizze all risks corpi, prescrizione breve di un anno art 547 Cod Nav

05/10/2020

di Avv. Simone Moretti

Le polizze "corpo e macchine" sono contratti di assicurazione marittima che hanno ad oggetto i rischi della navigazione gravanti sulle navi, di cui all'art. 521 Cod. Nav.

Le stesse coperture assicurative vengono offerte nell'ambito della nautica da diporto per natanti e imbarcazioni. La platea di consumatori cui tali garanzie si rivolgono si differenzia sostanzialmente da quella degli armatori del naviglio maggiore e nell'ambito del diporto sussistono ulteriori e diversi rischi che di norma non occorrono in ambito mercantile.

Si pensi ad esempio all'utilizzo delle unità da diporto nell'ambito delle regate veliche, ai trasferimenti a terra su carrelli agganciati ad automobili, al rischio di furto, e a quelli di infortuni e avarie che possono occorrere durante una crociera. Le molteplici esigenze dei diportisti ed il forte sviluppo della concorrenza nel mercato assicurativo hanno condotto alla trasformazione delle tradizionali polizze di assicurazione corpo e macchina "a rischi nominati" (ossia aventi ad oggetto specifici pericoli della navigazione) in coperture assicurative "all risks", aventi ad oggetto avarie conseguenti a qualsiasi avvenimento purché non espressamente escluso.

Tale innovazione si è vista affiancare da interventi del Legislatore apparentemente volti ad uniformare la normativa speciale del diritto marittimo diportistico a quella della circolazione degli autoveicoli, svuotando di contenuto e sostanza un ambito normativo del nostro ordinamento storicamente autonomo e speciale. Conseguentemente, le norme di diritto marittimo contenute nel Codice della Navigazione vanno oggi coordinate con la normativa del diporto (es. Codice del Diporto e regolamento di attuazione), che per alcuni aspetti rinvia alla normativa "auto" come ad esempio per ciò che concerne le assicurazioni obbligatorie e la disciplina delle collisioni.

Lo stesso Codice del Diporto, tuttavia, richiama espressamente il Codice della Navigazione (art. 1 comma 3) quale fonte normativa residuale, per quanto in esso non disciplinato. Parimenti, tutt'oggi vigente è il richiamo alla normativa delle assicurazioni marittime contenuto nell'art. 1885 del Codice Civile. Non pare potersi negare, inoltre, che per quanto il mercato assicurativo abbia ampliato lo spettro dei rischi oggetto di copertura nell'ambito delle polizze corpi, essi si riferiscano pur sempre ai rischi gravanti su unità naviganti e pertanto possono considerarsi a tutti gli effetti contratti di assicurazione marittima, anche laddove offrano garanzie aggiuntive non ricomprese nel ristretto elenco di cui all'art. 521 Cod. Nav.

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Napoli Nord (sent. 1966/20020 pubblicata il 1.10.20) ha affermato con chiarezza l'applicabilità alle coperture assicurative corpo e macchine "all risk" del termine di prescrizione breve di un anno di cui all'art. 547 cod. nav., rigettando la richiesta di indennizzo formulata per il furto di un natante rimessato in un'area privata. Il termine breve è stato ritenuto speciale rispetto a quello dell'art. 2952 c.c. in tema di assicurazioni, nonché applicabile ad ogni diritto nascente dal contratto di assicurazione marittima, ivi incluso il diritto all'indennizzo in caso di avaria.

La pronuncia di merito richiama peraltro una recentissima decisione della Suprema Corte (Cass. Civ. 541/2020), sebbene in tema di navigazione aerea, secondo la quale "non vi è dubbio che, in materia di contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea (e marittima), il termine di prescrizione per tutti i diritti derivanti da detto contratto è quello annuale" [...] la natura di norma speciale della menzionata disposizione del codice della navigazione (specialità espressamente confermata dall'art. 1885 cc) comporta, infatti, la prevalenza della stessa rispetto alla norma generale contenuta nel codice civile, in base al criterio "lex specialis derogat generali". Il richiamo all'art. 2952 cc, di cui alle parole "fermo per il rimanente il disposto dell'art. 2952 cc", contenuto nel secondo comma dell'art. 547 cod. navigazione, non può, in alcun modo, riferirsi, come agevolmente desumibile proprio dalla stessa utilizzazione dell'espressione "rimanente", né alla durata del termine di prescrizione (già disciplinata, infatti, come detto, dal primo comma) né al momento di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore (espressamente disciplinata dallo stesso secondo comma dell'art. 547 cod. navigazione), ma concerne esclusivamente gli aspetti della prescrizione in materia di navigazione aerea non specificamente disciplinati dai detti commi, e quindi il decorso e la eventuale sospensione del termine di prescrizione nell'assicurazione della responsabilità civile (art. 2952, commi 3 e 4 cc) ed il rapporto tra assicuratore ed eventuale suo riassicuratore (art. 2952, comma 5, cc)”.

La sentenza del Tribunale e quella della Corte costituiscono due precedenti di particolare rilevanza, in quanto non si rinvengono pronunce recenti sul punto.

Avv. Simone Moretti

Pubblicazioni

Solamente qualche giorno fa – ordinanza n. 26805 del 12.09.2022 - la Corte di Cassazione è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione. Termini polisemici e di frequente mal interpretati.

Nel richiedere la liquidazione del danno non patrimoniale spesso le parti incorrono in confusione nel nominare in modo diverso concetti uguali o nel richiedere più volte uno stesso nocumento indicandolo sotto diverse nomenclature.

Il corretto inquadramento di queste componenti che appartengono ad un unico genus – cioè quello del danno non patrimoniale - è indispensabile al fine di applicare in modo appropriato i criteri per la loro liquidazione, anche in virtù delle modifiche di recente apportate dall’Osservatorio di Milano alle tabelle meneghine.

Una prima precisazione va fatta con riferimento al danno biologico che i più fanno coincidere con il danno alla salute.

In realtà, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7513 del 2018, il danno alla salute non va considerato, e in questo senso è d’accordo anche la medicina legale italiana, come nocumento fisico in re ipsa ma piuttosto quale compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento di tutte le sue attività quotidiane.

Sotto tale profilo il Dott. Rossetti, relatore della citata pronuncia ricordava che “In questo senso si espresse già quasi vent'anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come "la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti".”

Pertanto per danno biologico è da intendersi il danno alla salute nei suoi riflessi dinamico relazionali. Prosegue la Cassazione “Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico relazionale”. Se non avesse conseguenzedinamico relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.”

Dunque l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.

Nell’ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali vi possono essere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano cioè reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.

Mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno. Ed infatti “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”

Il danno morale, infine, è costituito invece dai[1] “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).”

Il danno morale è quindi una categoria autonoma[2] rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l’essenza del danno biologico.

L’autonomia di questa categoria – e il suo non automatico riconoscimento – si è riverberata nella revisione delle Tabelle di Milano che nella loro versione del 2021 specificano e distinguono nella liquidazione del danno non patrimoniale la componente biologico/relazionale e quella morale.

Nella pronuncia di settimana scorsa la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l’operazione che gli operatori del diritto si trovano a dover fare nel momento della liquidazione delle poste risarcitorie e cioè dividere il danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico/relazionale (id est il danno biologico, se del caso personalizzato) e quella morale. Ed infatti “il giudice di merito dovrà:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di un danno da sofferenza morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che preved(eva)ono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervenivano, per il danno biologico - prima dell'ultima, necessaria modificazione all'indicazione di un valore monetario automaticamente e complessivamente unitario (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico (espressamente ed esclusivamente definito dal legislatore, fin dall'anno 2000, come danno dinamico/relazionale), depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, e liquidando, conseguentemente il solo aspetto dinamico-relazionale del danno;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno secondo gli stringenti criteri indicati dalla sentenza 7513/2018, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale, automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.”

4.15   Di conseguenza la personalizzazione del danno:

- andrà riconosciuta solo dietro specifica e concreta dimostrazione “di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.”[3]

- se dimostrata, andrà liquidata mediante aumento “fino al 30% del valore del solo danno biologico[4] e non prendendo a riferimento il danno non patrimoniale nella sua unitarietà. 

 

[1] Cass. Civ. sent. n. 7513 del 2018 

[2] Cass. Civ. ordinanza n. 15733 del 17.05.2022

[3] Civile Ord. Sez. 3 Num. 7513 Anno 2018

[4] Cass. civ. Sez. III, Ord., 12.09.2022, n. 26805


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