APPROFONDIMENTI

Polizze all risks corpi, prescrizione breve di un anno art 547 Cod Nav

05/10/2020

di Avv. Simone Moretti

Le polizze "corpo e macchine" sono contratti di assicurazione marittima che hanno ad oggetto i rischi della navigazione gravanti sulle navi, di cui all'art. 521 Cod. Nav.

Le stesse coperture assicurative vengono offerte nell'ambito della nautica da diporto per natanti e imbarcazioni. La platea di consumatori cui tali garanzie si rivolgono si differenzia sostanzialmente da quella degli armatori del naviglio maggiore e nell'ambito del diporto sussistono ulteriori e diversi rischi che di norma non occorrono in ambito mercantile.

Si pensi ad esempio all'utilizzo delle unità da diporto nell'ambito delle regate veliche, ai trasferimenti a terra su carrelli agganciati ad automobili, al rischio di furto, e a quelli di infortuni e avarie che possono occorrere durante una crociera. Le molteplici esigenze dei diportisti ed il forte sviluppo della concorrenza nel mercato assicurativo hanno condotto alla trasformazione delle tradizionali polizze di assicurazione corpo e macchina "a rischi nominati" (ossia aventi ad oggetto specifici pericoli della navigazione) in coperture assicurative "all risks", aventi ad oggetto avarie conseguenti a qualsiasi avvenimento purché non espressamente escluso.

Tale innovazione si è vista affiancare da interventi del Legislatore apparentemente volti ad uniformare la normativa speciale del diritto marittimo diportistico a quella della circolazione degli autoveicoli, svuotando di contenuto e sostanza un ambito normativo del nostro ordinamento storicamente autonomo e speciale. Conseguentemente, le norme di diritto marittimo contenute nel Codice della Navigazione vanno oggi coordinate con la normativa del diporto (es. Codice del Diporto e regolamento di attuazione), che per alcuni aspetti rinvia alla normativa "auto" come ad esempio per ciò che concerne le assicurazioni obbligatorie e la disciplina delle collisioni.

Lo stesso Codice del Diporto, tuttavia, richiama espressamente il Codice della Navigazione (art. 1 comma 3) quale fonte normativa residuale, per quanto in esso non disciplinato. Parimenti, tutt'oggi vigente è il richiamo alla normativa delle assicurazioni marittime contenuto nell'art. 1885 del Codice Civile. Non pare potersi negare, inoltre, che per quanto il mercato assicurativo abbia ampliato lo spettro dei rischi oggetto di copertura nell'ambito delle polizze corpi, essi si riferiscano pur sempre ai rischi gravanti su unità naviganti e pertanto possono considerarsi a tutti gli effetti contratti di assicurazione marittima, anche laddove offrano garanzie aggiuntive non ricomprese nel ristretto elenco di cui all'art. 521 Cod. Nav.

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Napoli Nord (sent. 1966/20020 pubblicata il 1.10.20) ha affermato con chiarezza l'applicabilità alle coperture assicurative corpo e macchine "all risk" del termine di prescrizione breve di un anno di cui all'art. 547 cod. nav., rigettando la richiesta di indennizzo formulata per il furto di un natante rimessato in un'area privata. Il termine breve è stato ritenuto speciale rispetto a quello dell'art. 2952 c.c. in tema di assicurazioni, nonché applicabile ad ogni diritto nascente dal contratto di assicurazione marittima, ivi incluso il diritto all'indennizzo in caso di avaria.

La pronuncia di merito richiama peraltro una recentissima decisione della Suprema Corte (Cass. Civ. 541/2020), sebbene in tema di navigazione aerea, secondo la quale "non vi è dubbio che, in materia di contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea (e marittima), il termine di prescrizione per tutti i diritti derivanti da detto contratto è quello annuale" [...] la natura di norma speciale della menzionata disposizione del codice della navigazione (specialità espressamente confermata dall'art. 1885 cc) comporta, infatti, la prevalenza della stessa rispetto alla norma generale contenuta nel codice civile, in base al criterio "lex specialis derogat generali". Il richiamo all'art. 2952 cc, di cui alle parole "fermo per il rimanente il disposto dell'art. 2952 cc", contenuto nel secondo comma dell'art. 547 cod. navigazione, non può, in alcun modo, riferirsi, come agevolmente desumibile proprio dalla stessa utilizzazione dell'espressione "rimanente", né alla durata del termine di prescrizione (già disciplinata, infatti, come detto, dal primo comma) né al momento di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dell'assicurato verso l'assicuratore (espressamente disciplinata dallo stesso secondo comma dell'art. 547 cod. navigazione), ma concerne esclusivamente gli aspetti della prescrizione in materia di navigazione aerea non specificamente disciplinati dai detti commi, e quindi il decorso e la eventuale sospensione del termine di prescrizione nell'assicurazione della responsabilità civile (art. 2952, commi 3 e 4 cc) ed il rapporto tra assicuratore ed eventuale suo riassicuratore (art. 2952, comma 5, cc)”.

La sentenza del Tribunale e quella della Corte costituiscono due precedenti di particolare rilevanza, in quanto non si rinvengono pronunce recenti sul punto.

Avv. Simone Moretti