L’interesse assicurabile costituisce uno dei pilastri dell’intero sistema delle assicurazioni contro i danni. La sua funzione trascende il mero requisito di validità del contratto, ma il risultato di un lungo processo evolutivo volto a separare l’assicurazione dalla scommessa e a giustificarne la meritevolezza giuridica, atta inoltre a delimitare l’operatività del principio indennitario e individuare il soggetto legittimato a beneficiare dell’indennizzo.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 18458 dell’8 giugno 2026 (che ha suscitato molto interesse e diversi commenti sul web) in parte offre l’occasione per tornare su principi consolidati ma tuttora centrali nella sistematica del diritto delle assicurazioni. Pur riguardando la copertura D&O (Directors & Officers Liability Insurance), la pronuncia ribadisce il seguente postulato generale: il diritto alla prestazione assicurativa presuppone la titolarità di un interesse patrimonialmente esposto al rischio dedotto in contratto e non può essere riconosciuto a soggetti privi di una concreta esposizione economica alle conseguenze dell’evento assicurato. La regola trova il proprio fondamento nell’art.1904 c.c., secondo cui il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. La disposizione riflette la scelta storica e sistematica che accompagna l’evoluzione stessa dell’istituto assicurativo.
Storicamente la nozione di interesse assicurabile nacque per impedire che l’assicurazione si trasformasse in uno strumento speculativo. Tale problematica emerse con particolare evidenza nell’esperienza inglese tra XVII e XVIII secolo nel mercato londinese delle assicurazioni marittime che registrò la preoccupante diffusione delle c.d. polizze interest or no interest o without further proof of interest than the policy itself, nonché delle polizze denominate proof of interest. L’operazione finiva così per assumere la sostanza economica di una scommessa sull’esito del viaggio da parte di chi, senza essere titolare di alcun interesse economico alla loro conservazione, avrebbe beneficiato di eventuali danni, con evidenti rischi di comportamenti opportunistici e soprattutto truffe.
La reazione dell’ordinamento inglese fu netta. Il legislatore intervenne dapprima con i Marine Insurance Act del 1745 e del 1906, qualificando come contratti di gioco o di scommessa le assicurazioni stipulate in assenza di un valido insurable interest. In questa prospettiva, l’interesse assicurabile appartiene alla causa stessa del contratto, mentre costituisce presupposto indefettibile il fatto che l’evento assicurato debba incidere sul patrimonio dell’assicurato e non su quello di altri soggetti.
Ne consegue che rischio, interesse e danno costituiscono elementi tra loro inscindibilmente collegati: il rischio rappresenta la possibilità del verificarsi di un evento futuro e incerto; l’interesse la relazione economico-giuridica che lega il soggetto al bene, al diritto o alla situazione patrimoniale esposta a quel rischio; il danno la concreta manifestazione patrimoniale del pregiudizio in capo al contraente che l’assicurazione è chiamata a neutralizzare.
In tale prospettiva, l’interesse assicurabile non opera soltanto come requisito genetico del contratto, ma anche come criterio funzionale di delimitazione del danno indennizzabile. L’assicuratore è chiamato a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze patrimoniali del rischio dedotto in contratto, non già da qualsiasi depauperamento economico successivamente verificatosi nella sua sfera patrimoniale. Da qui il predetto collegamento sistematico tra interesse assicurabile, nesso causale e principio indennitario, che emerge con particolare chiarezza nella recente ordinanza n. 18458/2026. La Corte ha infatti ritenuto che l’operatività della garanzia presupponesse l’esistenza di un effettivo obbligo della società di tenere indenne il proprio amministratore rispetto alle somme da quest’ultimo sostenute nei confronti del terzo danneggiato. In mancanza di tale obbligo contrattuale ovvero legale di manleva nel nostro ordinamento (contrariamente al diritto di matrice anglosassone), l’eventuale rimborso effettuato dalla società assume la veste di scelta patrimoniale volontaria, non la conseguenza immediata del rischio assicurato. Il depauperamento economico che ne deriva non trova pertanto la propria causa nell’avveramento del rischio contemplato dalla polizza, bensì in una successiva determinazione negoziale del contraente, facendo venire meno quel collegamento causale tra rischio, interesse e danno che costituisce il presupposto dell’assicurazione contro i danni.
La decisione conferma, dunque, che il principio indennitario non opera soltanto come limite quantitativo dell’indennizzo, ma anche come criterio qualitativo di selezione del danno assicurabile, impedendo che l’assicurazione venga utilizzata per trasferire sul mercato assicurativo costi o sacrifici patrimoniali derivanti da scelte discrezionali dell’assicurato anziché dall’effettivo avverarsi del rischio dedotto in contratto.