The limits of the CTU's investigation: acquiring technical supporting data from documents already in the case file and not undertaking the search for documents elsewhere, which the procedural party was obliged to produce.

Con un recentissimo provvedimento – 11 maggio 2023 – il Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Di Donato della Sez. IV Civile, ha spiegato e ribadito quali siano i limiti di acquisizione di informazioni e documenti che il collegio peritale non può mai valicare.

L’occasione ha riguardato l’istanza formulata dai CTU che – incaricati di svolgere accertamenti su una vicenda di presunta responsabilità medica – avevano chiesto l’autorizzazione ad acquisire i CD-rom contenenti le immagini di TAC Addome eseguite a suo tempo dall’attrice. Quest’ultima aveva prodotto solamente i referti e non anche le relative immagini.

Ebbene, il Giudice ha rigettato la richiesta del suo collegio peritale spiegando, per punti, che:

  • E’ onere della parte attrice allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa e produrre – entro i termini dettati dalle preclusioni processuali di cui all’art. 183 c.p.c. – tutta la documentazione nella sua disponibilità o che possa essere reperita secondo il criterio dell’ordinaria diligenza;
  • il CTU non può sostituirsi alla parte e ricercare “ aliunde ” i dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova delle parti e che non siano stati tempestivamente forniti. Se così fosse, l’indagine del CTU verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’art. 2697 cod. civ. che del principio del contraddittorio;
  • Al contrario, il CTU può solo acquisire dati tecnici di riscontro alle affermazioni ed alle produzioni documentali delle parti;
  • Del resto, già in passato – da ultimo con decisione n. 25604/2022 – proprio con specifico riguardo alla richiesta di acquisizione delle radiografie eseguite dal paziente, dirette a provare la sussistenza del danno e del nesso causale, la Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito di ritenere inammissibile la richiesta, trattandosi di documentazione diretta a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda.

Sulla scorta di tali premesse il Tribunale di Torino ha così respinto la domanda dei suoi CTU in quanto relativa a documentazione inerente a fatti principali che la parte attrice avrebbe, in assenza di prova contraria, potuto e dovuto produrre entro i termini già concessi di cui all’art. 183 VI comma c.p.c..

Finalmente un Giudice che fa il Giudice.

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