The liability of company directors and new compensation limits: the Court of Cassation rules on the non-retroactivity of Law 35/2025

La recente riforma della responsabilità dei sindaci, introdotta con la Legge n.35/2025, ha generato un dibattito giurisprudenziale riguardo alla sua applicazione nel tempo. La novella ha modificato l’articolo 2407, comma 2, del Codice Civile, introducendo un limite quantitativo al risarcimento del danno imputabile ai componenti del collegio sindacale.

La questione centrale, sulla quale si sono registrati orientamenti contrastanti nei tribunali di merito, riguarda il quesito se tale limite potesse applicarsi retroattivamente a condotte illecite poste in essere prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, fissata al 12 aprile 2025.

Con due pronunce coeve del 22 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha posto fine al contrasto e stabilito il principio della irretroattività della nuova norma. Con la sentenza n. 1390/2026 e l’ordinanza n. 1392/2026, la Suprema Corte ha statuito che i limiti quantitativi al risarcimento del danno previsti dalla nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. non possono essere applicati a fatti e condotte antecedenti alla sua entrata in vigore.

Il ragionamento della Corte si fonda su argomenti di natura sostanziale, costituzionale e sistematica

La natura sostanziale del diritto al risarcimento

Il fulcro della motivazione della sentenza n. 1390/2026 risiede nella natura del diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Secondo la Corte, tale diritto sorge e si consolida nella sua interezza nel momento stesso nel quale il pregiudizio si verifica sul patrimonio sociale. Una legge successiva che ne limita l’ammontare non può conseguentemente essere considerata norma di carattere procedurale o un mero criterio di liquidazione per il giudice. Al contrario, essa incide sulla sostanza di un diritto di credito già maturato in capo alla società o ai creditori sociali.

Sicché, al fine di individuare la normativa applicabile diviene decisivo il momento in cui sorge in capo alla società ed ai creditori sociali il diritto al risarcimento del danno derivante da un pregiudizio che si è già prodotto nella sua dimensione quantitativa, non potendo tale diritto essere negato o modificato da una norma sopravvenuta che ne limiti il quantum risarcibile.

Profili di incostituzionalità e tutela dell’affidamento

L’applicazione retroattiva della norma, secondo la Suprema Corte, solleverebbe significativi dubbi di legittimità costituzionale sotto differenti profili:

Parità di trattamento: si creerebbe l’ingiustificata disparità tra la posizione degli amministratori, i quali continuerebbero a rispondere per l’intero danno, e quella dei sindaci, in violazione della logica di solidarietà nella responsabilità prevista dall’ordinamento

Legittimo affidamento: verrebbe lesa la legittima aspettativa della società e dei suoi creditori a ottenere il risarcimento integrale del pregiudizio subito, un diritto già entrato nel loro patrimonio giuridico al momento del fatto

Funzioni del potere giudiziario: si limiterebbe indebitamente la prerogativa del giudice di accertare e liquidare l’intero danno effettivamente prodottosi.

In questo caso la Corte esclude il ricorrere di una ragionevole giustificazione e del corretto bilanciamento con i valori costituzionali potenzialmente lesi tali da consentire l’applicazione retroattiva della norma.

L’Argomento Sistematico dell’Ordinanza n. 1392/2026

L’ordinanza n.1392/2026 rafforza la tesi dell’irretroattività attraverso un’interpretazione sistematica della riforma. La Corte osserva che la Legge n.35/2025 ha modificato anche il comma 4 dell’art.2407 c.c., relativo alla decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità. Il nuovo termine di prescrizione decorre dal ”
deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno”.

Poiché la formulazione è proiettata verso il futuro, secondo la Cassazione è ragionevole ritenere che l’intero impianto normativo della riforma, incluso il limite al risarcimento, sia stato concepito dal legislatore per avere un’efficacia non retroattiva.

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