25 LUGLIO 2017 - RESPONSABILITA’ MEDICA E NESSO DI CAUSA: CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 18358
26/07/2017
di Avv. Stefano RicciardiAncora una pronuncia della Suprema Corte circa la necessaria dimostrazione da parte del presunto danneggiato del nesso eziologico tra la condotta asseritamente lesiva ed i danni dei quali si chiede il risarcimento.
Il caso sottoposto all'attenzione dei Giudici di Legittimità vedeva un padre agire in giudizio nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Campania per ottenere congruo risarcimento dei danni subiti dal figlio affetto da una "encefalopatia immunoimmediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica", patologia che l'attore lamentava insorta a seguito della somministrazione di una terapia vaccinale in precedenza somministrata al figlio.
Confermando quanto deciso nei precedenti gradi di giudizio e conformemente ad altre pronunce dalla medesima Corte emesse in argomento, la Cassazione - con ordinanza n. 18358 del 25 luglio 2017 - ha chiarito che " La Corte territoriale si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 19/01/2011 n. 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449 ,ord.) la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima ed i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile".
In difetto di prova, gravante quindi sul richiedente, della correlazione causale tra somministrazione del vaccino e l'insorgere della patologia, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
La Corte pertanto ha ritenuto il ricorso inammissibile ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c. e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Secondo i Giudici della Suprema Corte il concetto di "possibile ipotesi" non è tale da superare la soglia imposta in sede civile dal principio del c.d. "più probabile che non". Sebbene previsto in termini di maggior favore rispetto all'onere probatorio da soddisfarete in sede penale, l'astratta ipotesi dell'esistenza di un nesso causale non è sufficiente a dimostrare quel 50%+1 necessario ad ascrivere un determinato evento alla condotta commissiva od omissiva del presunto debitore.