APPROFONDIMENTI

Responsabilità del Direttore dei Lavori: Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27045/2024

07/11/2024

di Avv. Simone Moretti

La Cassazione interviene sul ruolo del direttore dei lavori e chiarisce le responsabilità professionali in caso di difetti dell’opera

L'ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, rappresenta un importante intervento in tema di responsabilità del direttore dei lavori. Il caso in questione riguarda un immobile con gravi difetti di impermeabilizzazione, per i quali il committente (A.A.) ha citato in giudizio l'architetto responsabile della progettazione e della direzione dei lavori, B.B. La Corte d'Appello di Venezia, in prima istanza, aveva respinto la domanda del committente, ma la Cassazione ha accolto il ricorso di A.A., cassando la sentenza e rinviando il caso alla Corte d'Appello in diversa composizione per una nuova valutazione della responsabilità del direttore dei lavori.

I fatti

Il ricorrente, A.A., aveva acquistato un immobile nel 2004, ma nel 2010 sono emersi gravi difetti di costruzione, tra cui infiltrazioni d'acqua dal sottotetto. La perizia tecnica ha evidenziato difetti strutturali dovuti a errori di progettazione e posa dei materiali, quali una scorretta installazione delle tegole e una posa non conforme della guaina impermeabilizzante. A seguito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, A.A. ha promosso un'azione nei confronti dell’architetto B.B., sia in qualità di progettista che di direttore dei lavori.

La Corte d'Appello di Venezia aveva accolto in parte il ricorso dell’architetto B.B., ritenendo che le responsabilità non fossero a lui imputabili. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, richiamando l'attenzione sull'importanza dei doveri di vigilanza e controllo del direttore dei lavori durante tutte le fasi dell’esecuzione, al fine di garantire che l'opera sia priva di difetti costruttivi e conforme alle regole tecniche e al progetto approvato.

La responsabilità del direttore dei lavori

Nell'ordinanza, la Cassazione richiama una consolidata giurisprudenza, sottolineando che il direttore dei lavori ha l'obbligo di controllare che l'esecuzione dell'opera sia conforme al progetto e alle regole dell’arte, anche qualora non vi sia una specifica richiesta da parte del committente. In particolare, la Corte ha ribadito che:

Il dovere di vigilanza: Il direttore dei lavori deve monitorare l’esecuzione dell’opera in tutte le sue fasi, intervenendo tempestivamente qualora si presentino difetti costruttivi o carenze tecniche. Questo obbligo non si esaurisce con l’ultimazione dell’opera, ma permane per tutta la durata del progetto, a tutela dell’interesse del committente.

Responsabilità per difetti gravi: In conformità con l’articolo 1669 del codice civile, il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile per i vizi che incidono su elementi essenziali dell’edificio, qualora questi difetti derivino da un’omessa vigilanza e da un mancato intervento correttivo.

Diligenza richiesta: Il ruolo del direttore dei lavori implica una "diligentia quam in concreto" (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). La responsabilità del professionista è dunque commisurata alla competenza tecnica richiesta dalla natura dell’incarico, e non può essere derogata o limitata dalla delega di alcune attività all’appaltatore.

I precedenti richiamati dalla Corte

La Corte di Cassazione ha fatto riferimento a diverse sentenze precedenti per supportare il proprio ragionamento:

Cassazione, Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448: questa sentenza ha affermato che il direttore dei lavori è tenuto a tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, assicurandosi che i lavori siano eseguiti in conformità con il capitolato d’appalto. L’obbligo di controllo si estende a ogni fase della realizzazione dell’opera, con particolare riguardo alla qualità dei materiali e alla corretta esecuzione delle tecniche costruttive.

Cassazione, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456: secondo questa decisione, il direttore dei lavori ha il dovere di intervenire quando riscontra violazioni delle regole dell’arte, adottando misure correttive e segnalando eventuali difetti che potrebbero compromettere la sicurezza e la stabilità dell’edificio.

Cassazione, Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700: la Corte ha ribadito che il direttore dei lavori non può limitarsi a eseguire passivamente le disposizioni dell’appaltatore. Al contrario, deve esercitare una sorveglianza attiva e impartire disposizioni tecniche per correggere eventuali anomalie, pena la responsabilità per i danni derivanti dai difetti dell’opera.

Conclusioni della Cassazione e implicazioni per i professionisti

Con l'ordinanza n. 27045/2024, la Cassazione ha chiarito che il direttore dei lavori ha una responsabilità primaria nel garantire la conformità e la qualità dell'opera. Il ricorso è stato accolto e il caso è stato rinviato alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per una nuova valutazione.

Questo intervento della Cassazione sottolinea l’importanza della vigilanza del direttore dei lavori e della sua attiva partecipazione al controllo dell’esecuzione. Per i professionisti del settore, tale decisione rappresenta un monito: il direttore dei lavori non può esimersi dal verificare costantemente la qualità dell'opera e deve intervenire per correggere eventuali difformità, anche in assenza di esplicite istruzioni del committente.