Cumulo da parte dell’assicuratore delle azioni in via surrogatoria ex art. 1916 c.c. e in via di regresso ex art.1910 c.c.
20/11/2019
di Avv. Giandomenico BoglioneCon una recentissima sentenza del Tribunale di Milano si è finalmente acclarato in maniera netta e motivata il diritto in capo all’assicuratore merci, surrogatosi nei diritti del danneggiato nell’ambito di un trasporto stradale, di cumulare due distinte ed autonome domande, tese al recupero dell’indennizzo corrisposto e, segnatamente:
- la domanda di rivalsa in surroga avente ad oggetto la responsabilità civile vettoriale, in relazione all’indennizzo corrisposto al proprietario della merce, azione prevista e regolata dagli artt. 1916, 1260, 1693 e s.s. c.c.; e
- la domanda di regresso (c.d. “coassicurazione indiretta”) contro la compagnia di assicurazioni che, con separata polizza “per conto” accesa dal vettore, garantiva la medesima merce, azione prevista e regolata dall’art. 1910 co. 4 c.c.
In precedenza, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, aveva chiarito che si tratta di azioni completamente diverse, aventi presupposti obiettivamente diversi, senza alcuna interferenza tra i relativi presupposti fondanti il preteso diritto, sottolineando che “in tema di assicurazioni, il diritto di regresso, previsto dal terzo comma dell’art. 1910 cc, costituisce un diritto proprio dell’assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell’art. 1299 cc.
Il diritto di surroga di cui all’art. 1916 cc costituisce, invece, una particolare applicazione del principio di cui all’art. 1203 n. 3 cc e spetta all’assicuratore che abbia pagato l'indennizzo e comporta la sostituzione dello stesso nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno.
Il diverso fondamento dei due istituti esclude, quindi, che la cessione del diritto di regresso comprenda o possa estendersi ai diritti nascenti dalla surroga o viceversa.”
Per quanto siano scarne le pronunce in tema di art.1910, 4° comma c.c., la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la coassicurazione c.d. “indiretta” prevede “una pluralità di assicurazioni che possono essere stipulate per lo stesso interesse, contro lo stesso rischio (o contro gli stessi rischi) e per lo stesso periodo di tempo, con il limite di non poter far comunque ottenere all'assicurato un risarcimento superiore all’entità effettiva del danno patito; tali assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente e non in via sussidiaria o complementare l’una rispetto all’altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all’indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all’ammontare totale del danno, salvo il regresso dell'assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati .
Quanto al diritto di regresso, spettante all’assicuratore che abbia pagato in caso di assicurazioni plurime, la Cassazione ha affermato che si tratta di “un diritto proprio dell’assicuratore” ed “autonomo” rispetto a quello dell’assicurato, onde la prescrizione del diritto di regresso ex artt.1910 e 1916 decorre dalla data del pagamento dell’indennizzo.
L’assicurato è onerato di avvisare gli assicuratori della compresenza delle polizze e del verificarsi del sinistro, indicando nominativamente gli altri assicuratori, pena l’inoperatività della polizza nei suoi confronti. Tuttavia, nel caso in esame il Tribunale non ha ritenuto pertinente l’eccezione, atteso che se anche fosse vero che l’assicurato onerato dell’avviso fosse rimasto inerte, il diritto di rifiutare il pagamento dell’indennizzo è posto dalla legge a detrimento dell’assicurato onerato dell’avviso, ma non attinge il diverso ed autonomo diritto della compagnia agente in regresso ex art.1910 c.c. a ricevere un contributo proporzionale all’indennizzo pagato: “in altre parole, l’inerzia dell’assicurato non rileva ai fini del diverso ed autonomo diritto di regresso previsto dalla legge a favore dell’assicuratore che abbia pagato l’indennizzo ed a carico di compagnie che abbiano assicurato lo stesso rischio”.
Tale interpretazione dell’art. 1910, 4° comma c.c. risulta conforme alla ratio della norma che altro non è che un’applicazione speciale del generale principio di regresso tra condebitori solidali di cui all’art. 1299 c.c., ed è finalizzata ad evitare l’elusione del principio indennitario, inteso quale “espressione di un principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito”.
Sulla scorta di tali puntuali premesse in diritto, il Tribunale di Milano ha ritenuto che nella fattispecie vi fossero due polizze stipulate (anche) “per conto” del mittente a copertura dello stesso rischio (ossia il rischio di avaria gravante sulla merce trasportata) in favore dello stesso assicurato/mittente, ditalchè è legittima l’applicazione dell’art. 1910 co. 3 cc, essendo del tutto irrilevante che i contraenti delle citate polizze siano tra loro diversi.
Molto interessante, perché dibattuta in Italia da pochissimi e sparuti casi giurisprudenziali, è l’analitica trattazione circa il metodo di computo e la quantificazione aritmetica del contributo proporzionale dovuto ai sensi dell’art.1910 c.c. in ragione delle “indennità dovute secondo i rispettivi contratti” che il Tribunale ha correttamente eseguito sulla scorta delle indennità in concreto spettanti all’assicurato in forza dei due contratti, e non già sulle “somme assicurate”, cioè sui massimali previsti dalle due polizze concorrenti, come meglio illustrato di seguito:
(importo indennizzato dal primo assicuratore) x (importo indennizzabile dal secondo assicuratore)
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(totale importi indennizzabili delle due polizze concorrenti in coassicurazione)
In ultimo, il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento in solido del vettore e dell’assicuratore merci trasportate, ritenendoli entrambe obbligati in base a diversi titoli, sancendo in tal modo la solidarietà passiva dei convenuti col limite dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza per il co-assicuratore.