APPROFONDIMENTI

AGLI EREDI NON VA LIQUIDATO IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE DI SOPRAVVIVENZA SOFFERTO DAL PAZIENTE

La sentenza del 03.12.2022 del Tribunale di Milano ed il principio epicureo dell’esserci ove non c’è morte o del non esserci se morte vi è.

06/12/2022

di Avv.to Stefano Zerbo

Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non è trasmissibile dalla vittima ai suoi prossimi congiunti.

Lo ha ricordato il Tribunale di Milano (Sez. I Giudice Dott. Borrelli) con la pronuncia del 03.12.2022 nella quale - richiamando un principio in realtà non nuovo alla giurisprudenza, sebbene talvolta sottovalutato o, più sovente, ignorato – pur accogliendo le richieste di risarcimento formulate iure proprio dai genitori per la perdita del figlio neonato deceduto a distanza di solo 9 giorni dalla nascita a causa di un’infezione non curata correttamente, ha negato il risarcimento per il danno sofferto dal figlio a titolo di “perdita di possibilità di sopravvivenza” (th.: ove curato in modo adeguato, il bimbo avrebbe potuto salvarsi)  reclamato dai genitori a titolo iure hereditatis.

A sostegno dell’impossibilità di riconoscere tale posta di risarcimento, il Giudice meneghino ha fatto suo il principio espresso dalla Suprema Corte Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 15350 del 22.07.2015 sull’inesistenza del c.d. danno da morte, mettendolo in relazione con quanto espresso in altra e ben più risalente pronuncia  del 1925 (la n. 3475) sempre delle Sez. Un., con la quale da tempo si ritiene che “se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto".

In aderenza a quanto chiarito anche dalla Corte Costituzionale n. 372 del 1994, nella decisione in esame il Tribunale di stabilito che “non sono risarcibili iure hereditatis i danni derivanti dalla violazione del diritto alla vita, potendo aversi risarcimento, per il sistema della responsabilità civile, solo con riguardo a perdite derivate dalla violazione del diritto alla salute verificatesi a causa delle lesioni nel periodo intercorrente tra le stesse e la morte”.

La motivazione della decisione risiede nel successivo ragionamento secondo cui “Perché la perdita del bene giuridico possa costituire un danno risarcibile, è necessario che sia riferibile a un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio. Nel caso di morte (perdita del bene vita) la non risarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile), ma dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito”.

 Sulla scorta del principio (Cass. SU 22.7.2015 n. 15350) per il quale, ai fini del risarcimento del danno è necessaria l'esistenza di un soggetto creditore che, tuttavia, nel caso della perdita del bene “vita” non esiste più, il Tribunale di Milano ha esteso tale concetto anche al danno da perdita di chance di sopravvivenza, osservando come tali considerazioni “debbono indubitabilmente valere anche per la perdita della possibilità di rimanere in vita: anche tale perdita, infatti, si realizza solo con la morte del soggetto e, anzi, a ben vedere, non pare poter essere realmente distinta dalla perdita della vita”.

E quanto sopra appare condivisibile anche perchè, ove si ammettesse la trasmissibilità agli eredi del risarcimento della perdita della possibilità di sopravvivere del paziente, a fortiori dovrebbe essere risarcita la perdita della certezza di sopravvivere, che altro non è, per l’appunto, che il diritto alla vita.

Il tutto in adesione al principio epicureo secondo il quale "quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi".

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