Assicurazione RC e decorso del termine prescrizionale previsto dall’art. 2952 c.c.
26/11/2014
di Avv.to Stefano ZerboIl Legislatore codicistico ha inteso per l'assicurazione di responsabilità civile far decorrere il termine prescrizionale non già dalla data del fatto (o della sua conoscenza), quanto piuttosto dalla ricezione da parte dell'assicurato di una richiesta di risarcimento giunta dal terzo. L'insindacabile scelta del Legislatore trova il suo ontologico fondamento nella natura stessa dell'assicurazione di responsabilità civile per la quale il rischio non è l'accadimento in sé di un evento avverso e tantomeno la sua conoscenza, quanto piuttosto il pervenimento all'assicurato di una richiesta di risarcimento suscettibile di provocare quel depauperamento che l'assicuratore di RC, al ricorrere delle condizioni di polizza, è chiamato a manlevare. Per questa ragione il III comma dell'art. 2952 c.c. prevede che il termine di prescrizione inizi a decorrere "... dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione". Qualsiasi denuncia cautelativa fatta dall'assicurato prima del pervenimento di tale richiesta risarcitoria non lo esonera dal dover provvedere a trasmettere e denunciare la relativa richiesta di risarcimento allorché effettivamente ricevuta per la prima volta, essendo esclusivamente da quel momento che il suo patrimonio diviene potenzialmente esposto al rischio di depauperamento: solamente dalla denuncia di una simile richiesta la garanzia di RC può effettivamente cominciare ad operare.
Ricorda sul punto la Suprema Corte che "In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, comma 4, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato. (Cass. Civ. 22 agosto 2007 n.17834).