Clausola claims made: tra definizione dell’oggetto del contratto e limitazione di responsabilità
09/12/2015
di Avv. Stefano RicciardiAncora una pronuncia della Suprema Corte sulla vexata quaestio della clausola c.d. claims made.
Con la sentenza n. 22891 del 10 novembre 2015 i Giudici di Legittimità, in attesa che le Sezioni Unite investite della dibattito si esprimano al riguardo, è tornata nuovamente a pronunciarsi circa la vessatorietà o meno di detta clausolazione.
Rifacendosi ad un principio oramai pacifico a partire dal 2005 in forza del quale il carattere vessatorio della claims deve accertarsi caso per caso a seguito di una valutazione complessiva del contratto assicurativo invocato, la III sezione della Suprema Corte specifica che tale previsione contrattuale debba ritenersi vessatoria se posta a limitare ciò che nelle condizioni generali era più ampio.
In particolare la Corte osserva come la clausola claims made non possa considerarsi vessatoria allorchè posta a determinare l'effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione; viceversa qualora dalla lettura delle clausole generali l'oggetto del contratto sia più ampio e dunque la successiva clausola claims costituisca una limitazione della garanzia per come risultante dalla previsione precedente, tale clausola non può che ritenersi vessatoria per come previsto all'art. 1341 co. II c.c.
A tal proposito la Cassazione specifica che "..la clausola limitativa si debba considerare vessatoria se esplichi la sua efficacia appunto limitativa rispetto a quella della previsione di altra clausola contrattuale generale, cioè di altra clausola contenuta nelle condizioni generali o contenuta nel modulo o formulario.
Ne segue che, qualora il contratto assicurativo riconducibile all'art. 1341 (o all'art. 1342 c.c.) preveda la claims made nella parte del contratto, avente o meno la veste grafica di clausola, deputata in via esclusiva alla definizione dell'oggetto della copertura assicurativa, si deve ritenere che la limitazione di responsabilità sfugga all'art. 1341 c.c., comma 2, giacchè la funzione limitatrice della claims made si estrinseca in una previsione o clausola contrattuale unitariamente deputata all'individuazione dell'oggetto del contratto e, quindi, opera all'interno della stessa previsione di tale oggetto e non in aggiunta ed all'esterno di essa. L'accordo delle parti su tale previsione si forma come accordo diretto a delimitare l'oggetto stesso del contratto e la limitazione di responsabilità fa parte ed è espressione di tale delimitazione e, dunque, vede stemperata ogni sua autonomia, sicchè non assume il valore di "condizione"di per sè ed autonomamente rilevante, che necessiti del consenso qualificato."
Se invece "...la clausola claims made si inserisce in un contratto riconducibile alle norme degli artt. 1341 e 1342 c.c., come una specifica clausola, "condizione", che limiti la garanzia assicurativa e, dunque, l'oggetto del contratto siccome definito e comunque percepibile da altra clausola deputata alla sua individuazione, è allora che ricorre la fattispecie della vessatorietà, perchè la formale previsione della clausola dopo altra idonea a definire in modo più ampio la garanzia, l'oggetto del contratto assicurativo, non appartiene più nell'economia del contratto all'individuazione dell'oggetto del contratto, ma svolge, dopo una previsione a ciò diretta, almeno finchè essa sola si legga, una funzione chiarificatrice ulteriore che assume carattere limitativo di ciò che nella precedente previsione era più ampio." (Cass. Civ. Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22891).